Tribuna Stampa: giornalisti e professionisti dell’informazione ex lege 4/2013 più forti per combattere la mafia.

Cara Collega, caro Collega,

                                          il quadro normativo, in cui opera l’informazione oggi in Italia è basato su una legge del 1963, che è oggetto di svariate proposte di modiche che non l’adeguerebbero di certo al quadro normativo europeo (vedi le 5 proposte di legge: A.C. n. 989, A.C. n. 1648, A.C. n. 1734, A.C. n. 1891 e A.C. n. 2130 in corso di discussione alla Commissione Cultura della Camera  legge e  le osservazioni della FNGPI alla proposta di legge  n. 2130). 

Non è assolutamente da sottovalutare la necessità che, adeguando il quadro normativo italiano a quello europeo, l’informazione sappia meglio contrastare l’altissima pericolosità sociale dell’attività mafiosa cosiddetta “nuova” o “mercatista” , che si è estesa al centro-nord del nostro Paese.

E’ importante a questo riguardo il ruolo che i cittadini potranno liberamente svolgere nel nostro Paese dopo il giorno 8 agosto pv, con l’entrata in vigore del freedom media act” e la possibilità di ogni cittadino EU di essere ai sensi della legge italiana 4/2013, volendolo.  un “professionista dell’informazione”, ovvero di esercitare liberamente il diritto fondamentale previsto dall’art.11 punto 1 della Carta EU, ovvero il diritto di  diffondere l’informazione ( ovvero nella versione inglese prevalente: “impart information”).

Il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) da tempo ha deciso di sostenere l’associazione Ossigeno per l’informazione ed ha continuato a manifestare la propria solidarietà a tutti i colleghi oggetto d’intimidazione e di ritorsioni per la loro coraggiosa azione di contrasto alla mafia.

Dal giorno 8 agosto pv, la piena solidarietà si estende a tutti quei cittadini che avvalendosi di quanto previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali della EU (art. 11, punto 1) vorranno quali professionisti dell’informazione, a sensi della legge 4/2013, combattere la mafia, diffondendo  informazioni  a rischio di ritorsioni ed intimidazioni.

Per l’art. 416 bis del Codice Penale l’esistenza di un sodalizio di tipo mafioso è caratterizzata dall’intimidazione e dall’omertà. Questo fenomeno di gravissima pericolosità sociale, che costituisce un grave pregiudizio per la libertà d’informazione e per le stesse libertà costituzionali, determinerà certo intimidazioni anche per i professionisti dell’informazione ex lege 4/2013, come ovviamente le ha determinate e le determina  per i giornalisti.

L’azione potrà però essere molto più capillare.

Dopo che il 28 dicembre 2017 la Sentenza della Cassazione Penale n. 57896 del 28 dicembre 2017, ha precisato che debba essere considerata associazione di tipo mafioso definita dall’art. 416 bis del codice penale anche quella “non tradizionale”, “nuova”, detta anche “mercatista”, ove, fra l’altro, l’intimidazione non ricorra necessariamente alla violenza.

I giornalisti pubblicisti, professionisti e, dal giorno 8 agosto pv, i professionisti dell’informazione ex-lege 4/2013 potranno essere una rinnovata ed una più forte componente fondamentale di contrasto alla mafia.

Svolgendo taluni di costoro anche un’altra attività, oltre a quella nel mondo dell’informazione o giornalistica, sono più direttamente a contatto con la struttura sociale e con i problemi della vita di ogni giorno dei cittadini e quindi potranno venire a conoscenza, prima di altri, di fatti e situazioni che possono alimentare il ragionevole dubbio dell’infiltrazione e della presenza su un territorio di un sodalizio mafioso.

Ma quali sono le caratteristiche di un sodalizio mafioso “non tradizionale”?

Fin dal 1998 su Quaderni di Psicologia, Monica Massari, ne “Gli insediamenti mafiosi nelle aree non tradizionali” aveva preso in considerazione l’espansione mafiosa nell’Italia centro-settentrionale, le cause dell’insediamento, le modalità operative e soprattutto delineato in una sorta di “impresa” la conformazione assunta dai sodalizi mafiosi nelle aree non tradizionali.

Nel 2015 il Procuratore Generale, Marco Scarpinato, nella sua intervista a Servizio Pubblico aveva fatto chiarezza su “La mafia tradizionale e quella “mercatista”, il mondo di mezzo e la “mafiocorruzione”.

Alla domanda di Santoro al Procuratore Generale se abbiamo validi strumenti a nostra disposizione per combattere la “mafiacorruzione” questi rispondeva: Fin quando non abbiamo strumenti seri per combattere la corruzione rischiamo di restare vittime di un abbaglio e cioè pensare che veramente la zavorra dell’economia del Meridione o del Paese sia la mafia mentre invece oggi la “mafiocorruzione” e cioè l’intreccio tra una mafia che ha capito che i soldi si fanno con la corruzione e con il mercato, è diventato il vero terreno di intervento”.

Dopo la Sentenza della Cassazione Penale n. 57896 del 28 dicembre 2017 la situazione apparve mutata. Sul sito http://www.giurisprudenzapenale.com questa sentenza è stata così rappresentata:

In tema di mafia “non tradizionale” (o “non storica”), il collegio ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale».

Infatti – prosegue la Corte – «nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma vi rientrano anche le piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione che aggrava responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà».

Al tempo stesso – si legge ancora nella sentenza –  «perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi».

Tale orientamento – prosegue la Corte – «è stato ribadito affermandosi che non è necessaria la prova che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice».”

Cosa possono fare oggi in Italia i giornalisti ed i professionisti dell’informazione ex lege 4/2013?

Possono denunciare queste situazioni.

L’attività dei giornalisti e l’attività, anche non giornalistica, dei professionisti dell’informazione ex lege 4/2013 implica per la loro possibile conoscenza privilegiata di fatti e situazioni, la possibilità di diffondere informazioni, che possono costituire segnalazione del ragionevole dubbio della presenza su un territorio di sodalizi di tipo mafioso “non tradizionale”, ove siano presenti l’intimidazione, il condizionamento e l’omertà nei modi descritti dalla Corte per i fini descritti dall’art 416 bis, ovvero “per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Le segnalazioni di tali situazioni, da parte dei giornalisti  e dei professionisti dell’informazione ex lege 4/2013, alle Procure, alle Direzioni Investigative Antimafia, oltre che ovviamente al pubblico in generale  possono, grazie ad un adeguamento alla normativa europea,  avere un nuovo e sostanziale impatto su un male tipico del nostro Paese.

Enrico Campagnoli