Cara Collega, caro Collega,
prima di inviare le seguenti “segnalazioni” al Ministro di Giustizia, che esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine, ai sensi dell’art. 24 della legge istitutiva, invio la lettera alla tua attenzione per eventuali suggerimenti o modificazioni.
Un cordiale saluto.
Enrico Campagnoli
Eccellenza, Ministro di Giustizia, Carlo Nordio,
invio alla sua attenzione le seguenti segnalazioni quale “Ministro Vigilante” sull’Ordine dei Giornalisti, ai sensi dell’art. 24 della legge iatitutiva. Le elezioni per l’Ordine dei Giornalisti sono state posticipate dal Decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2023 n. 215 convertito in legge dalla legge n.18 del 2024, che sembrava anche prevedere un adeguamento “complessivo” della normativa che regola in Italia l’informazione; testualmente infatti al proposito la legge n.18/2024 recita:
«11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure
elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16
della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime
elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato
per un periodo non superiore a sei mesi.
11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei
giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei
giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con
modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede».
Queste elezioni sono state convocate con qualche anticipo a fronte di un quadro normativo mutevole ed incerto, tanto per l’entrata in vigore il prossimo 8 agosto p.v. del “media freedom act”, quanto per la possibile applicazione della legge sull’autonomia differenziata, che potrebbe potrebbe travolgere il sistema ordinistico, dando potere legislativo e di vigilanza ad alcune Regioni sulla professione giornalistica.
Fino ad oggi Lei, Ministro di Giustizia, è il “Ministro Vigilante” sull’Ordine dei Giornalisti, giusto l’art. 24 della legge istitutiva, e quindi a Lei sono inviate queste segnalazioni per eventuali iniziative dopo Sue opportune verifiche.
Dopo l’eventuale applicazione della legge sull’autonomia differenziata queste osservazioni saranno eventualmente mandate anche alle Regioni che avranno acquisito potere legislativo e di vigilanza sulla professione giornalistica.
L’Ordine dei Giornalisti è un ente pubblico italiano non economico a struttura associativa, istituito dall’art. 16 della legge istitutiva con sede presso il Ministero della Giustizia, ovvero presso il Ministero Vigilante. oggi a Roma in via Arenula 70 .
Sarebbe naturale ritenere che il Ministro Vigilante eserciti una funzione di controllo e supervisione anche sull’operato del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.
Tuttavia l’art 24 della legge istitutiva non è esplicito al proposito e recita:
“Il Ministro della giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli dell’Ordine Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.”
Quale è stato il ruolo del Ministro di Giustizia nei confronti dell’Ordine dei Giornalisti nel lontano passato?
Come abbiamo più volte documentato il rapporto fra l’ Ordine dei Giornalisti, specie fra il Consiglio Nazionale ed il Ministero di Giustizia, è stato anomalo sin dalla costituzione dell’Ordine con la legge 69 del 1963, tanto che il primo Presidente dell’Ordine fu per qualche tempo contemporaneamente anche Ministro di Giustizia (vedi 1, 2) e che già allora la legge istitutiva non prevedeva esplicitamente la possibilità di un intervento diretto del Ministero di Giustizia sul Consiglio Nazionale dell’Ordine e l’Ordine stesso poteva sembrare perfino, in un certo senso, una sorta di “longa manus” dell Ministero, peraltro avendo per legge sede proprio presso il Ministero di Giustizia.
E’ stato così nel passato meno lontano?
Quando dalla fine degli anni 80 è risultato chiaro che il modo di fare informazione era profondamente mutato dagli anni 60; nella certezza che delle profonde modifiche della legge istitutiva potessero essere realizzate dall’Ordine e poi recepite dal Parlamento, l’Ordine si attribuì la facoltà – diciamo – di “interpretare” la legge istitutiva specie per agevolare l’accesso all’esame di Stato per divenire Giornalisti Professionisti.
Queste – diciamo – “interpretazioni” ebbero a ripetersi nel tempo sino ai giorni nostri.
I “criteri interpretativi dell’art. 34″ della legge istitutiva, elusivi della stessa legge istitutiva, ciascuno li può leggere sul sito dell’Ordine: quelli del 1988, del 1991, del 2002 ed infine quelli dei giorni nostri del marzo e del maggio del 2023. L’uso delle scuole dilagò, senza che necessariamente venisse verificato dal Ministero Vigilante che queste avessero al loro interno, per la necessaria esperienza, quanto previsto dalla legge istitutiva.
Il Ministero di Giustizia non ha impedito che l’Ordine si arrogasse di fatto il diritto, che spetta solo al Parlamento, di modificare – meglio “di interpretare” in modo molto estensivo – la legislazione primaria, in un periodo nel quale il rapporto fra terzo e quarto Potere fu particolare.
Quando dopo il 2010 fu chiaro che il Parlamento non accettava di modificare in tale senso la legge primaria, venne coinvolto il Ministero Vigilante ad indicare le scuole che potevano avvalersi del diritto di far presentare i candidati all’esame di Stato per divenire Giornalisti Professionisti, senza prescrivere necessariamente l’obbligo di verifica che queste avessero al loro interno, per la necessaria esperienza, quanto previsto dalla legge istitutiva.
E’ stato così nel recente passato?
In questi ultimi anni l’Ordine ha cercato di far riconoscere la sua facoltà – diciamo- di “interpretare” la legge vigente anche per l’accesso dei Giornalisti Pubblicisti.
Il Ministero Vigilante ha più volte ricordato all’Ordine che non gli spetta di modificare la legge primaria, senza tuttavia assumere posizioni che inibissero iniziative unilaterali e discutibili dell’Ordine.
Per quanto riguarda le passate elezioni dell’Ordine ci siamo permessi di segnalare delle anomalie ( vedi A, B, C).
Per quanto riguarda le odierne elezioni dell’Ordine, queste, rinviate dal Milleproroghe 2024, sono state convocate dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Carlo Bartoli, con sua Determina sin dall’11 novembre 2024 n. 226, tra l’altro,
- senza attendere l’approvazione della riforma della legge istitutiva dell’Ordine, che poteva essere comprensiva anche del Regolamento elettorale e della conseguente successiva modifica anche del D.P.R. n. 115 del 1965, e
- senza attendere che avesse o meno applicazione della legge sull’autonomia differenziata e
- senza tener conto che dal giorno 8 agosto pv entrasse in vigore il “media freedom act”, che prevede che sia data attuazione del punto 1 dell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali EU, ovvero che ogni cittadino possa esercitare il diritto di diffondere informazione, e
- senza tener conto di non accavallare queste assemblee per le elezioni con quelle, che gli Ordini regionali debbono convocare entro il 31 marzo di ogni anno per legge per l’approvazione dei bilanci.
Qui ci si limita a segnalare al Ministro Vigilante, come si è detto, per le iniziative che vorrà eventualmente assumere dopo le opportune verifiche, presunte irregolarità
1 – derivanti dal possibile mancato rispetto di principi costituzionali e di vigenti norme o da
2 – incongruenze presenti nel Regolamento interno sulle “procedure elettorali” approvato dal CNOG il 15 maggio 2024 e pubblicato sul n. 2 del Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 31 gennaio 2025, sulla base del quale à previsto lo svolgimento delle elezioni.
1.1- La mancata tutela del genere meno rappresentato viola un principio costituzionale.
La “procedura elettorale” non tiene conto della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, del 27 ottobre 2021 n. 11023, riguardante l’ elezioni dell’Ordine degli ingegneri che si sono poi dovute svolgere nuovamente con un Regolamento elettorale che tutelava il genere meno rappresentato. Sul delicato tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 62 del 25 gennaio-10 marzo 2022 con cui la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del “combinato disposto degli artt. 71, …… (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e 30 …….. (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui non prevede l’esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”.
Al punto 6.1 del “Considerato in diritto” , i giudici della Suprema Corte hanno precisato:
“…….lo specifico limite costituito dall’obbligo di «promuove[re] attraverso appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini», al fine di garantire a tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso la possibilità di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza (art. 51, primo comma, Cost.).
Con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione, o che ne escludesse l’applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva della citata previsione costituzionale“.
La disciplina elettorale per le elezioni per l’Ordine dei Giornalisti sembra omettere di “contemplare adeguate misure di promozione”.
1.2- La procedura elettorale, applicando l’art. 16 della vecchia legge n. 69 del 1963 e non attendendo l’adeguamento del quadro normativo italiano a quello europeo, non tiene conto che anche l’elezione di dirigenti di un Ordine, in particolare dell’Ordine dei Giornalisti, un ente pubblico non economico a struttura associativa, debbono essere democratiche e prevedere per tutti gli iscritti ad un Albo, pari doveri e pari diritti.
Non è democratico. ad esempio, che i più che diecimila Giornalisti Pubblicisti della Lombardia possano eleggere solo uno dei sessanta membri del CNOG, quando rappresentano circa un decimo della totalità dei Giornalisti iscritti all’Albo.
L’art. 7 D.lgs. 28.02.2021 n. 36 dispone che le associazioni nello statuto devono espressamente prevedere “norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati”.
2.1 – Il Regolamento interno sulle “procedure elettorali”, approvato dal CNOG il 15 maggio 2024 e pubblicato sul n. 2 del Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 31 gennaio 2025, non prevede quanto previsto dalla legge ovvero non prevede che il voto sia “ espresso da remoto con modalità telematiche o (ndr: non “e”) in presenza per mezzo di schede”.
Il CNOG ha previsto invece una votazione mista in modalità telematica ed in presenza, senza peraltro prevedere che il voto telematico garantisca, nei modi previsti da vigenti disposizioni, la segretezza, la certezza della titolarità del voto e la sua libera espressione.
A tal proposito si nota che, per quanto riguarda le procedure di voto telematico, allo stato attuale non risulta che esista ancora in Italia una piattaforma che rispetti i criteri definiti dalla Raccomandazione CM/Rec (2017) 5 del Consiglio d’Europa agli Stati membri, relativa agli standard relativi al voto elettronico, o sia conforme a quanto indicato dal Decreto del Ministro dell’Interno del 9 luglio 2021 in materia di sperimentazione del voto elettronico per le elezioni politiche.
2.2 – Il Regolamento non assicura nemmeno la uguale disponibilità per tutti i candidati dell’elenco telematico degli aventi diritto al voto telematico, minando la parità dei diritti dei candidati. Tale procedura mista, così regolamentata, potrebbe consentire a chi è in carica, o comunque può avere accesso all’elenco telematico degli aventi diritto al voto telematico d’essere indebitamente avvantaggiato.
Come detto, queste segnalazioni sono dirette al Lei, Ministro di Giustizia, Carlo Nordio, quale “Ministro Vigilante” sull’Ordine dei Giornalisti, giusto l’art. 24 della legge istitutiva; sono a Lei inviate per eventuali iniziative dopo opportune Sue verifiche; questi osservazioni sono state inviate precedentemente a Colleghi per eventuali commenti ed approfondimenti.
RingraziandoLa dell’attenzione, Le porgo i più distinti saluti.
Enrico Campagnoli
