L’Assemblea Straordinaria della FNGPI, riunitasi nella “Sala della meridiana” nella “Ca’ da nobile di Segnanino dei Sampietro” in viale dell’Innovazione 2 a Milano il 20 marzo 2025, ha fra l’altro approvato all’unanimità le modifiche statutarie dello Statuto della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (F.N.G.P.I.) proposte dalla Commissione, all’uopo costituita dal Consiglio Direttivo della Federazione il 21 gennaio scorso, ed ha deciso di adeguare l’organizzazione al nuovo quadro normativo che si profila, tanto a livello europeo, quanto a livello nazionale.
Il quadro normativo è in via di modificazione e comporterà con tutta probabilità un periodo di transizione: i due Elenchi dell’attuale Albo, quello dei Professionisti e quello dei Pubblicisti, è probabile che siano unificati e siano riconosciute le molte tipologie di Professionisti dell’Informazione, che operano da tempo ai sensi della legge 4 del 2013 e che oggi non hanno alcun riconoscimento.
La FNGPI è rimasta tale, ma da Federazione Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti Italiani, adeguandosi al probabile nuovo quadro normativo, ha modificato nome e Statuto; è divenuta
Federazione Nazionale Giornalisti
e
Professionisti dell’Informazione
(F.N.G.P.I.)
Il quadro normativo europeo. Il prossino 8 agosto diverrà legge in Italia il Regolamento UE, denominato “European Media Freedom Act”, che darà esecuzione al punto 2 dell’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali nella EU. Il suddetto Regolamento a pag. 32, al punto 53, esplicitamente precisa che suddetto Regolamento dovrebbe essere applicato rispettando “diritti e principi” sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali nella EU, in particolare – precisa che deve essere applicata la residua parte dell’art.11, ovvero il punto 1, che testualmente recita: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni (ndr: nel testo inglese, che è prevalente, si legge “ impart information” ) o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.” Quindi il Regolamento UE, denominato “European Media Freedom Act, che diverrà legge dello Stato il prossimo 8 agosto, non dà solo applicazione al punto 2 dell’art 11 della Carta, ma prevede anche l’applicazione del punto 1 dell’art.11, che riconosce ad ogni persona in Europa il diritto fondamentale di “impart information”, ovvero di “diffondere informazione”, di “fare informazione” e certo anche di “comunicare informazione”, diritto non esplicitamente riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione Italiana, che prevede solo che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.
Il quadro normativo italiano. In Italia una recente Sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziate delle Regioni. Una precedente sentenza della Consulta aveva limitato i possibili contenuti costituzionalmente legittimi ed aveva limitato il potere legislativo delle Regioni, per quanto riguarda le professioni, ad esigenze di sussidiarietà e di efficienza. La mancata modifica da parte del Parlamento della legge istitutiva, senza l’adeguamento al quadro normativo europeo, potrebbe portare alcune Regioni a chiedere ed ottenere potere legislativo sulla nostra professione invocando il principio di sussidiarietà ed efficienza.
Enrico Campagnoli
Presidente FNGPI
