Il prossino 8 agosto diverrà automaticamente legge in Italia”, ”il Regolamento UE, denominato “European Media Freedom Act”, che sarà applicabile da qualunque Giudice italiano, essendo prevalente sulla normativa del nostro Paese. Vi è oggi al proposito una quiete, un silenzio tipico prima di una tempesta. L’“European Media Freedom Act “ è infatti un testo complesso, non di facile lettura, che, specie nella sua versione inglese, prevalente sulla traduzione nelle altre lingue, avrà probabilmente sul quadro normativo italiano dell’informazione un impatto quasi rivoluzionario.
In primo luogo.
l’esistenza dell’Ordine stesso sarà compatibile con l’applicazione dell’ “European Media Freedom Act” e con la legge sull’autonomia differenziata?
Non solo questo regolamento darà esecuzione al punto 2 dell’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali nella EU, ma il suddetto Regolamento dovrà essere applicato nella sua interezza e quindi dovrà essere applicato anche il punto 1 dell’art. 11. Infatti a pag. 32, al punto 53, questo Regolamento esplicitamente precisa che suddetto Regolamento dovrà essere applicato rispettando “diritti e principi” sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali nella EU, in particolare precisa che deve essere applicata la residua parte dell’art.11, ovvero il punto 1, che testualmente recita:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni (ndr: nel testo inglese, che è prevalente, si legge “impart information” ) o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.”
Quindi il Regolamento UE, denominato “European Media Freedom Act, che diverrà legge dello Stato in Italia il prossimo 8 agosto pv, non dà solo applicazione al punto 2 dell’art.11 della Carta, ma prevede che venga applicato anche il punto 1 dell’art.11, che riconosce ad ogni persona in Europa il diritto fondamentale di “impart information”, ovvero di “diffondere informazione”, di “fare informazione” e certo anche di “comunicare informazione”, “senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche” .
Questo diritto potrebbe far mettere in discussione da una Sentenza di un qualunque Giudice italiano, l’esistenza stessa dell’Ordine, ente di diritto pubblico che “ingerisce” nel diritto di esercitare la professione giornalistica tanto ai sensi della legge istitutiva e delle sue modificazioni, quanto per la normativa che lo stesso Ordine si è dato.
La stessa legge sull’autonomia differenziata potrebbe insidiare l’esistenza dell’Ordine, trasferendo la competenza alle Regioni sulle professioni.
Grazie al fatto che una Sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziate delle Regioni ed un’altra precedente Sentenza della Consulta. ha limitato i possibili contenuti costituzionalmente legittimi della legge sull’autonomia differenziata, ma ha lasciato alle Regioni il diritto di esercitare potere legislativo sulle Professioni per le esigenze di sussidiarietà e di efficienza che ben traspaiono dall’“European Media Freedom Act“. La mancata modifica da parte del Parlamento della legge istitutiva, senza l’adeguamento al quadro normativo europeo, potrebbe portare alcune Regioni a chiedere ed ottenere il potere legislativo sulla nostra professione proprio invocando il principio di sussidiarietà ed efficienza.
Quanto sopra va inoltre ad impattare con la proposta di legge 2130/2024 di modifica della legge istitutiva dell’Ordine, che il Parlamento ha deciso recentemente di prendere come base per il proseguo dei lavori. Questa proposta avendo probabilmente constatato che l’elezione del Consiglio Nazionale dell’Ordine non aveva oggi luogo dando parità di diritti e doveri agli iscritti all’Albo dei Giornalisti, ha proposto una lieve correzione, creando un’immediata furiosa reazione da parte da chi oggi gode di privilegi.
In secondo luogo
l’ “European Media Freedom Act” renderà obbligatoria l’applicazione a tutti i Media dei principi che il Regolamento EU ritiene necessari.
I “Media” sono definiti dal Regolamento EU e riguardano tutte le televisioni, le radio, i giornali ed i Media, anche digitali del nostro Paese, ed in particolare ovviamente la RAI ed i giornali finanziati con soldi pubblici, ma non solo, quindi non è escluso vi sia quanto prima una vivace reazione.
Enrico Campagnoli
