Autonomia differenziata e giornalismo.

Un Comunicato Stampa dell’Ufficio Comunicazione e stampa della Corte Costituzionale il 14 novembre scorso ha anticipato i contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale relativa alla legge sull’autonomia differenziata (vedi qui), iniziando con questa frase:

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio Comunicazione e stampa fa sapere che la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.”

Sul sito della Corte Costituzionale si legge che il segretario generale Cons. Umberto Zingales è il capo ufficio ad interim e che il responsabile della comunicazione è il dott. Dino Martirano.

Sul Comunicato Stampa si è sviluppato un vivace dibattito, con diverse interpretazioni.

Vi è chi ha sostenuto che avendo la Suprema Corte “ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024)” è sufficiente che il Parlamento modifichi le “illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo”, per rendere impossibile il referendum abrogativo della legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata ed inutili le centinaia di migliaia di firme finora raccolte per questo fine, venendo questa legge prossimamente sostanzialmente modificata, dopo il deposito della Sentenza.

Vi è chi ha sostenuto invece sostanzialmente che una legge che preveda l’autonomia differenziata, anche con le modifiche delle “illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo” non possa mai vedere la luce perché contrastante con la Costituzione.

Come si legge sul Sole 24 Ore di oggi 4 dicembre 2024: “È stata depositata negli uffici della cancelleria della Corte costituzionalela sentenza della Consulta (numero 192 del 2024) sulle questioni di costituzionalità relative alla legge sull’autonomia differenziata. Il comunicato diffuso dalla Corte lo scorso 14 novembre aveva evidenziato sette profili di illegittimità(dai Lep alle aliquote sui tributi) e cinque norme salvate a patto di darne una «lettura costituzionalmente orientata». La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi delle quattro Regioni guidate dal centrosinistra (CampaniaPugliaSardegnaToscana) che hanno impugnato la legge Calderoli. I giudici hanno ritenuto “non fondata” la questione di costituzionalità dell’intera legge considerando invece “illegittime” alcune specifiche disposizioni. Da qui l’invito al Parlamento a “colmare i vuoti” che ne derivano.”

Il testo integrale della Sentenza della Corte Costituzionale n. 192, depositata il 3 dicembre 2024, è qui scaricabile.

E’ ragionevole prevedere che anche sul testo della Sentenza si sviluppi un vivace dibattito, con diverse interpretazioni.

Il testo delle preannunciate modifiche parlamentari farà meglio comprendere a ciascuno di noi quale sarà il futuro di questa legge ed in particolare il suo impatto sulla nostra professione.

La legge n. 86/2024 sull’autonomia differenziata è oggi vigente e prevede che tutte le professioni possano essere oggetto di legislazione regionale ed al momento non risulta esplicito che risulti colpita da incostituzionalità la possibile potestà legislativa delle Regioni sulle professioni, compresa quella giornalistica.

Seraficamente le elezioni per l’Ordine dei Giornalisti sono state decise nel marzo 2025.

Ma ci sarà ancora un Ordine Nazionale dei Giornalisti?

Forse non è stato tenuto conto del fatto che:

  • gran parte dei giornalisti risiedono in regioni come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, che già hanno iniziato la procedura per vedere riconosciuta la propria autonomia differenziata e quindi la potestà legislativa in merito anche alla nostra professione;
  • il Regolamento EU, denominato European Media Freedom Act, entrato in vigore il 7 maggio 2024, diverrà, senza bisogno di alcun recepimento, legge in Italia dal giorno 8 agosto 2025. Questo regolamento attua quanto previsto dall’art. 11, punto 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; non è assolutamente improbabile che le Regioni in sede legislativa decidano procedure di accesso al giornalismo  rispettose anche di quanto previsto dall’art. 11, punto 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che prevede il diritto di “impart information” tradotto con comunicare informazione, forse meglio tradotto con diffondere l’informazione. Non si può ignorare la prevalenza della normativa europea rispetto a quella nazionale.
  • La sentenza della Corte Costituzionale precisa che alle Regioni, che richiedono l’autonomia differenziata, possano essere trasferite non materie, ma funzioni, e che debbano essere trasferite secondo il principio di efficienza e sussidiarietà. La Corte ha incluso fra le 23 materie le cui funzioni sono difficilmente trasferibili alle Regioni, secondo questi principi, gli ordinamenti delle professioni, quindi anche quelli della professione giornalistica, anche perchè l’Italia deve rispettare norme EU ed internazionali. L’adeguamento della legge italiana del settore da parte del Parlamento alla normativa europea ed in particolare al punto 1 dell’art 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sembra divinire urgente se non si vuole dare la possibilità alle Regioni di usare di efficienza, di sussidiarietà e di rispetto della normativa EU per normare quanto lo Stato nazionale non ha per tempo normato secondo questi principi.
  • Sul suo blog la FNGPI (1, 2, 3, 4) ha più volte sottolineato la necessità di un adeguamento del quadro normativo italiano dell’informazione a quello europeo ed internazionale.

Enrico Campagnoli