Con gli auguri di un Felice Anno Nuovo, l’invito a contribuire alle osservazioni alla proposta di legge 2130/2024 ed a tesserarsi online alla FNGPI

Cara Collega, caro Collega,

con i migliori auguri per l’anno che sta per iniziare, ti invitiamo a voler contibuire a migliorare con tue considerazioni le osservazioni alla proposta di legge 2130/2024, che si intende proporre a gennaio 2025 nei modi opportuni. Sei anche invitato, in calce a questa comunicazione, a tesserarti online per il 2025 alla FNGPI.

Auguri ed un cordiale saluto

Segreteria FNGPI

Questo il testo della bozza, al 31 dicembre 2024, aperta alle osservazioni di tutti le Colleghe ed i Colleghi, delle osservazioni alla proposta di legge 2130/2024, predisposto al momento da parte della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI)

La FNGPI prende atto che la proposta di legge 2130/2024

1 – da un lato “intende aggiornare la legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell’Ordine dei giornalisti, nella parte in cui disciplina il sistema e le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei consigli regionali e del Consiglio nazionale (CNOG)” e

2 – dall’altro “rappresenta il primo passo verso una più ampia e organica riforma che il Parlamento sarà chiamato ad approvare per aggiornare le norme che regolano l’esercizio e l’accesso alla professione giornalistica.”

3 – “A tale proposito, si rammenta che, nell’incontro del 13 aprile 2023 promosso dall’Intergruppo parlamentare dei giornalisti con i rappresentanti del CNOG, è stata condivisa la necessità di adottare interventi migliorativi della legislazione elettorale concernente l’Ordine dei giornalisti, al fine di rendere meno complesse e onerose le procedure di voto. “

La FNGPI

premette

1

in merito al precedente punto 1, che la proposta di legge 2130/2024:

a – meriterebbe riguardare non solo i giornalisti, ma anche tutte le associazioni professionali “ex lege” 4/2013, oltre che tutte le organizzazioni delle professioni regolamentate, dando però certezza che il voto sia effettuato da chi ne ha titolo senza indebite interferenze di soggetti terzi e sia contestualmente segreto.

b- non tiene conto di un quadro normativo in evoluzione. Questo aggiornamento avverrebbe mentre è vigente la legge 86/2024 sull’autonomia differenziata delle regioni, normativa che potrebbe attribuire alle Regioni potere legislativo in merito alle professione giornalistica. Regioni come il Piemonte, la Lombardia ed il Veneto, hanno già messo in atto la procedura per ottenere l’autonomia differenziata e contano gran parte degli odierni giornalisti.La recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 192 del 3 dicembre 2024 non ha considerato totalmente incostituzionale questa legge. La detta Sentenza della Corte Costituzionale, in caso di mancato referendum abrogativo o di sua mancata efficacia, prevede che le Regioni possano, vigente la legge 86/2024, richiedere ed ottenere, in caso di mancato rispetto della normativa europea da parte della normativa nazionale,  invocando il principio di sussidiarietà, la potestà legislativa per la nostra professione ed applicare la normativa europea.

c – non prevede la democraticità delle elezioni degli organismi dirigenti nazionali e territoriali ovvero parità di diritti e doveri fra tutti gli iscritti ad uno stesso albo. Per quanto riguarda i giornalisti e l’albo dei giornalisti attualmente esistente, se mai si volessero rinnovare le cariche previste dalla legge istitutiva, nonostante la normativa europea stia per divenire legge dello Stato, dovrebbe essere abolita ogni differenza tra giornalisti pubblicisti e professionisti. Gli eletti nazionalmente e territorialmente dovrebbero essere previsti proporzionalmente al numero degli iscritti nelle varie realtà territoriali. Anche non considerando le norme europee, la normativa italiana dispone perfino per le associazioni, all’art. 7 D.lgs. 28.02.2021 n. 36, che  “le norme sull’ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati”.

2

in merito al precedente punto 2. ricorda che la proposta di legge 2130/2024 non tiene conto del fatto che la normativa europea è prevalente su quella italiana e che in particolare il Regolamento EU, denominato “European Media Freedom Act”,entrato in vigore il 7 maggio 2024, diverrà, senza bisogno di alcun recepimento, legge dello Stato dal giorno 8 agosto 2025. Questo regolamento attua quanto previsto dal punto 2 dell’art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’Uomo, che fa riferimento al fatto che, per la sua applicazione, sia necessario il rispetto di quanto previsto dal punto 1 dell’art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’Uomo.

Non è quindi improbabile, tenendo conto dei tempi dell’iter della proposta di legge:

a- che una Regione in sede legislativa, se non addirittura il Parlamento, decida procedure di accesso al giornalismo rispettose di quanto previsto dal punto 1 dell’art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’Uomo facendo venir meno la valenza della proposta di legge 2130/2024;

b- che, in mancanza di quanto previsto dal precedente punto, un qualunque Magistrato faccia valere dal giorno 8 agosto 2025 la normativa europea prevalente su quella italiana.

Infatti il punto 1 dell’art 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede come diritto fondamentale di ogni cittadino della UE quello che nel testo originale prevalente, in inglese, è definito come “impart information”, che può esser tradotto come “comunicare l’informazione”, ma meglio “diffondere l’informazione”. L’esercizio di questo diritto fondamentale previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, sottoscritta dall’Italia, può quindi essere esercitato dal giorno 8 agosto 2025 da qualunque cittadino della EU anche con continuità e in modo retribuito, proprio perché esercita un diritto fondamentale della EU;

c- che la deontologia professionale debba rispettare le leggi dello Stato ed europee. La regolamentazione in base alla legge 4 del 2013, che ha recepito una direttiva europea, prevede la possibilità che un’Autorità competente determini, di concerto con le associazioni professionali opportunamente riunite nei modi previsti dalla stessa legge la deontologia professionale. In particolare si osserva che il Codice deontologico, approvato dal CNOG il giorno 11 dicembre 2024, non sembra prevedere che il giornalista debba rispettare le leggi dello Stato, tra l’altro in particolare, a titolo esemplificativo, quella relativa al diritto di rettifica previsto dall’art 35 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi;

d- che si debbano rispettare negli Ordini professionali le norme sulla parità di genere, per evitare l’annullamento delle eventuali da parte di qualche TAR.

3

in merito al precedente punto 3 ricorda che:

a- dopo l’incontro del 13 aprile 2023 promosso dall’Intergruppo parlamentare dei giornalisti con i rappresentanti del CNOG, dove “è stata condivisa la necessità di adottare interventi migliorativi della legislazione elettorale concernente l’Ordine dei giornalisti, al fine di rendere meno complesse e onerose le procedure di voto” ha inviatoai membri dell’Intergruppo, di cui disponeva l’indirizzo email, una lettera aperta, ancor oggi leggibile sul nostro blog.

b- senza nulla togliere al prestigio del CNOG, quest’organismo non ha il potere di rappresentare unitariamente i giornalisti iscritti, soprattutto a seguito del fatto che il Disegno di Legge n. 687, presentato dall’on. Gonella il 18 novembre 1968, che proponeva proprio in tal senso la modifica all’art. 20 della legge istitutiva non sia stato approvato dal Parlamento. Questa modifica proponeva testualmente:

La FNGPI ricorda che il Disegno di Legge n. 687/68 non è stato approvato dal Parlamento. Oggi pertanto, il punto a) dell’art. 20 della vigente legge istitutiva n. 69 del 1963, relativo alle attribuzioni del Consiglio Nazionale (CNOG), prevede in merito alle attribuzioni del CNOG relativamente ai progetti di legge che quest’ultimo “dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista”. Oggi dunque il CNOG non “rappresenta unitariamente i giornalisti iscritti negli albi regionali o interregionali…”. Le proposte di questo prestigioso organismo debbono dunque essere considerate come un importante contributo, che non esclude certamente considerazioni istituzionali sulle opinioni e sui contributi di quanti, organizzazioni o persone, siano interessate alla normativa dell’informazione nel nostro Paese ed al futuro della professione giornalistica.

Tutto ciò premesso,

1

la FNGPI, in merito al precedente punto 1, suggerisce che la proposta di legge 2130/2024 sia generalizzata e che disciplini le operazioni di voto telematiche

per tutte la professioni regolamentate o meno, garantendo:

a- la certezza della titolarità del voto telematico e della sua libera espressione,

b- la segretezza del voto telematico.

c- la uguale disponibilità per tutti i candidati dell’elenco telematico degli aventi diritto al voto telematico

A tal proposito si nota che, per quanto riguarda le procedure di voto telematico, allo stato attuale non esiste ancora una piattaforma gestita da un ente pubblico, come il ministero degli interni, che rispetti i criteri definitoti dalla Raccomandazione CM/Rec (2017) 5 (14/06/2017) del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri relativa agli standard relativi al voto elettronico e sia al tempo stesso conforme a quanto prescritto dal decreto del ministro degli interni del 9 luglio 2021 in materia di sperimentazione del voto elettronico.

E’ da notare che la prima sperimentazione di voto elettronico si è tenuta il 13 e 14 dicembre 2023, non è stata legata ad alcun evento elettorale reale ed ha coinvolto un limitato numero di cittadini italiani residenti all’estero.

Sebbene ci siano alcune piattaforme fornite da terze parti che promettano di svolgere assemblee e votazioni online con validità legale, resta ancora molto da fare per definire i criteri di certificazione di queste piattaforme e le procedure di validazione relative.

L’elezione di organi direttivi professionali, come quelli dell’ordine dei giornalisti, non possono basarsi su strumenti informatici affidati ad enti privati senza un insieme di norme e procedure che garantiscano la rispondenza ai criteri e caratteristiche del voto tradizionale, oltre che la integrità e riservatezza e sicurezza della piattaforma al fine di evitare interferenze nelle procedure di voto o addirittura alterazione dei risultati da parte di agenti esterni.

La materia del voto elettronico è aggetto di studio da parte del mondo tecnologico data la rilevanza che questo potrebbe avere sulla società moderna. Esistono diversi studi, anche comparativi, delle tecnologie attuali, dei protocolli di voto e delle soluzioni esistenti.

Da questi studi emerge la complessità dell’argomento e delle tematiche coinvolte, con una chiara indicazione della fase ancora sperimentale in cui si trovano queste soluzioni.

L’adozione di queste tecnologie oltre a portare innegabili vantaggi dal punto di vista della partecipazione e semplificazione delle operazioni di voto anche per gli utenti con minime competenze informatiche, dall’altro impongono la creazione e gestione di infrastrutture informatiche articolate e basate su tecnologie non semplici da gestire come le blockchain.

In definitiva una proposta di adozione di un sistema telematico di voto di rappresentati della professione giornalistica e di altre professioni non può prescindere da un approfondimento più ampio sull’adozione nel nostro ordinamento di un sistema certificato di votazione elettronica.

E’ importante che queste certezze vengano tutelate nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea per non avere inevitabili controversie.

2

La FNGPI. in merito al precedente punto 2, suggerisce che il Parlamento approvi al più presto un’ampia e organica riforma della normativa del settore in applicazione di quanto disposto dal punto 1 dell’art. 11 della Certa dei Diritti fondamentali della EU e. contestualmente, nel 150esimo anniversario della nascita di Luigi Einaudi, quanto Einaudi aveva anticipato scrivendo ne Il buongoverno (Laterza 1973, Vol. II pagg. 627-629) quanto segue:

Giornalisti sono tutti coloro che hanno qualcosa da dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentar meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male…Giudice della dignità o indegnità del giornalista non può essere il giornalista, neppure se eletto membro del consiglio dell’ordine od altrimenti chiamato a dar sentenza sui colleghi…In una professione della quale tutti possono essere chiamati a far parte per una ora o per un anno o per tutta la vita…nella quale sono sempre vissuti, gli uni accanto agli altri, imbrattacarte e grandi pubblicisti, …che cosa significa un tribunale di pari? Null’altro che uno strumento fazioso per impedire agli avversari, agli antipatici, ai giovani, agli sconosciuti l’espressione libera del pensiero…Ammettere il principio dell’albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti”.

Pertanto la FNGPI. in merito al precedente punto 2, suggerisce che:

a- la riforma della legge che regola il giornalismo sia oggetto al più presto all’attenzione del Parlamento e porti ad adeguare la normativa italiana al quadro normativo europeo nel rispetto anche delle leggi dello Stato;

b- la riforma dell’elezione dei rappresentanti dell’Ordine della professione giornalistica, venga effettuata successivamente alle decisioni del Parlamento in merito ad una nuova legge che adegui la normativa italiana alla normativa europea, tenendo conto dell’eventuale potere legislativo delle regioni.

3

La FNGPI, in merito al precedente punto 3, suggerisce che

a- per i motivi indicati al punto 3 in premessa, ogni decisione venga presa dal Parlamento, sentite tutte le parti che hanno qualcosa da dire al proposito.

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di Philippe Thommasin del 1589,
che rappresenta una figura femminile,
che con una penna doma un drago, simbolo della falsità e dell’ingiustizia.

Questa stampa è stata assunta dalla FNGPI come logo.