Il CNOG esautora il Parlamento per ottenere una nuova legge? Proposta di contenuti.

Bisogna rompere un assordante silenzio sul fatto che il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOG) abbia reso operative dal 1 aprile 2023, in contrasto con il ministero vigilante (ma senza alcun suo provvedimento ostativo), norme per diventare giornalisti professionisti diverse da quelle previste dalla legge istitutiva.

Queste norme, in modo quasi provocatorio, sembrano voler esautorare il Parlamento dal suo potere legislativo, rimanendo operative, se il Parlamento non provvedesse ad emettere una nuova legge sulla falsa riga di quanto gli verrà proposto dal CNOG. Sembra quasi una forma di disobbedienza civile per ottenere una nuova legge, discutibilmente consentita ad un ente di diritto pubblico, come l’Ordine.

Il CNOG sta predisponendo una proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica, che qualora fosse trasformata in legge dal Parlamento farebbe cessare l’esecutività delle norme in atto decise dal CNOG in contrasto con il Ministero vigilante.

Una “Bozza di proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica”, è stata approvata dalla “Commissione speciale Riforma” del CNOG il 13-14 giugno 2023. Ad ogni lettore la valutazione della sua costituzionalità, considerata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1968, e la sua compatibilità con il quadro normativo europeo delle professioni quanto di quelle regolamentate, quanto quelle non regolamentate.

E’ previsto comunque che il CNOG, in una prossima riunione a luglio 2023, approvi, con le modifiche che saranno ritenute opportune, la definitiva “Proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica”.

Il ministero vigilante, il Ministero di Giustizia, sembra essere sotto scacco e non è intervenuto con alcun provvedimento ostativo, non solo dopo aver rilevato che il CNOG non ha il potere di modificare la legge istitutiva, ma soprattutto:

1 – dopo aver omesso di rilevare che la modificazione delle modalità di accesso ad una professione regolamentata, anche da parte di un Parlamento nazionale, era comunque inammissibile per la normativa europea, se non dopo “un test di proporzionalità”:

2 – dopo aver considerato in passato legittime modalità di accesso all’albo non previste dalla legge istitutiva e non approvate dal Parlamento, dando per esempio accesso all’esame di Stato per l’iscrizione all”Elenco Professionisti, senza che venisse verificato che in suddette scuole venisse effettuata la pratica giornalistica nei modi previsti dall’art. 34 della legge istititutiva.

In passato dunque il Ministero vigilante, il Ministero di Giustizia, non ha sempre vigilato che l’OdG rispettasse la legge istitutiva e non ha impedito forme surrettizie di modifica della legge primaria, consentendo procedure per le quali non sempre era necessario rispettare le norme della legge istitutiva per aver titolo di partecipare all’esame di Stato per divenire professionisti, con il rischio per ignari colleghi di vedersi annullare con l’esame di Stato il contratto di lavoro.

In particolare è vero che il 22 dicembre del 2005 il Consiglio dei Ministri approva la cosiddetta “Bozza Siliquini”, che se approvata avrebbe modificato le norme di accesso alla professione giornalistica. Il disegno di legge prevedeva che per essere ammessi all’esame di Stato per diventare professionisti non si doveva più effettuare necesariamente il praticantato previsto dall’art. 34 della legge istitutiva, ma lo faceva sostituire da corsi di varia natura.

Il provvedimento non è stato convertito in legge dalle Camere, pertanto la bozza Siliquini rimane tale e le modalità di accesso alla professione giornalistica rimangono invariate rispetto a quanto disposto dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69. 

A parziale discolpa del Ministero vigilante vi sono i due Dpr del Ministro dell’Università, Fabio Mussi, entrambe del 16 marzo 2007, che stabiliscono la possibilità delle università di stabilire dei corsi in informazione e sistemi editoriali ed avere quindi dottori in Giornalismo, ma non giornalisti.

Pur essendo corsi preordinati all’accesso alla professione giormalistica, non hanno fatto venir meno la pratica giornalistica prevista dell’art. 34 della legge istitutiva per l’iscrizione al registro praticanti, infatti “in riferimento a quanto stabilisce l’art. 10, comma 4 del DM 27072004, i corsi preordinati all’accesso alle professioni giornalistiche “sono istituiti nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per l’accesso alle predette professioni”, ovvero di quanto previsto dall’art.33 e 34 della legge istitutiva e non certo di quanto previsto dal CNOG a fantasiosa “interpretazione” delle norme previste dalla legge istitutiva.

Nemmeno la sucessiva proposta di legge del 22 aprile 2009, a prima firma del depuato Pisicchio, nè altra proposta di legge sembra proprio essere mai stata approvata e quindi la pratica giornalistica, che consente l’iscrizione all’elenco praticanti, è a tutt’oggi, salvo prova diversa, quella prevista dall’art. 34 della legge istitutiva n. 69 del 1963, ovvero:
“La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

Dalla legge non risulta alcun potere di autoriforma attribuito all’Ordine.

Il potere di modificare un legge spetta unicamente al Parlamento, nè al CNOG, nè al Ministero vigilante, nè alla Magistratura.

Di recente, Il Ministero vigilante ha consentito, oltre i termini previsti dalla legge, l’elezione delle cariche sociali (2a, 2b) del CNOG ed ha tenuto una posizione ondivaga sulle modalità per iscriversi al registro praticanti decise dal CNOG il giorno 8 novembre 2022 e bocciate dal ministero vigilante il 3 dicembre 2022 (3) prima che entrassero in vigore il 1 gennaio 2023.

Il CNOG, dopo aver spostato la data di entrata in vigore delle nuove norme, ha aperto una “interlocuzione” con il Ministero Vigilanteal termine di questa “interlocuzione”, il CNOG ha, con delibera del 28 marzo, reso operative dal 1 aprile 2023 per gli Ordini regionali le nuove modalità per l’iscrizione al Registro dei Praticanti, che sono state successivamente bacchettate dal Ministero Vigilante, senza però che il CNOG revocasse il provvedimento e senza soprattutto che il Ministero vigilante prendesse alcun provvedimento ostativo.

Qualcuno potrebbe notare che in passato il Ministero vigilante ha consentito anche il ricongiungimento delle carriere, inducendo il riconoscimento all’Ordine di un potere di autoriforma che la legge non gli riconosce.

E’ indispensabile oggi una sanatoria ed una nuova legge.

Come abbiamo più volte documentato (6a, 6b) in passato, anche per la nostra organizzazione è necessaria una nuova legge perché il mondo dell’informazione è completamente mutato dal 1963 ed in particolare è urgente una sanatoria perché il CNOG ha creato delle situazioni per le quali non sempre era necessario rispettare le norme della legge istitutiva per aver titolo di partecipare all’esame di Stato per divenire professionisti, con il rischio per ignari colleghi di vedersi annullare, con l’esame di Stato, il contratto di lavoro.

Un nuovo quadro normativo dell’informazione è certamente necessario e, come per tutte le leggi, è ragionevole che il legislatore valuti i contributi di tutti i soggetti interessati.

Il CNOG è certamente prestigioso ente di diritto pubblico, ma non può pretendere di essere l’unico soggetto che ha titolo di proporre un nuovo quadro normativo dell’informazione, quando, per come è costituito, non è nemmeno rappresentativo dei giornalisti italiani. Basti constatare che, a fronte della parità di quota di iscrizione dei circa 105.000 colleghi giornalisti, circa 70.000 sono iscritti all’elenco pubblicisti e circa 35.000 sono iscritti all’elenco professionisti, cioè circa 2/3 dei giornalisti italiani sono pubblicisti e solo 1/3 sono professionisti. Il CNOG non è rappresentativo perché, al contrario, i due terzi dei giornalisti, i pubblicisti, possono eleggere solo 1/3 dei membri del CNOG, mentre un terzo dei giornalisti, i professionisti, eleggono addirittura 2/3 dei membri del CNOG.

La nostra proposta.

D’altra parte, una piccola organizzazione come la nostra, la Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) ha dato da tempo priorità ad un dibattito sul futuro della professione giornalistica e della comunicazione, che ha aperto un confronto tanto sulla stessa abolizione della legge n.69 del 1963 istitutiva dell’OdG, quanto su una sua riforma sostanziale.

Si è tenuto conto prima di tutto che la proposta non fosse in contrasto con la Costituzione italiana e fosse compatibile con il quadro normativo europeo delle professioni.

L’art. 21 della Costituzione Italiana riconosce che in Italia Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”

La Costituzione non limita certo questo diritto alla sola manifestazione occasionale e non regolarmente retribuita. Non si può non ricordare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1968 ha riconosciuto la costituzionalità della legge 69\63 facendo riferimento che le modalità di accesso all’albo dei pubblicisti prevedono la pubblicazione continuativa di articoli regolarmente retribuiti per due anni di persone non iscritte all’Albo.

Se il settore dell’informazione uscisse da un quadro normativo superato e disatteso, potrebbe persino essere un fattore trainante la crescita e lo sviluppo economico e sociale ed un ruolo nel PNRR.

In un incontro telematico con il sen. Senatore Barachini, il 23 novembre 2022, allora Sottosegretario di Stato per l’informazione abbiamo avuto l’occasione di riassumere ed aggiornare la proposta già presentata agli Stati Generali dell’Informazione ed ai suoi predecessori.

Le idee, che la FNGPI ha portato allora all’attenzione dei legislatori, hanno integrato quelle presentate agli Stati Generali dell’Informazione nel 2019 (allegati B1B2 e B3), che erano intese a far valutare l’opportunità di inquadrare nell’ambito della Direttiva europea 2005/36/CE e della legge n. 4 del 2013 il quadro normativo dell’informazione e della comunicazione nel nostro Paese per promuovere un quadro normativo omogeneo a livello europeo nel settore. Sono le stesse che intendiamo proporre oggi all’attenzione del legislatore, opportunamente integrate dai contributi che ci saranno inviati nei prossimi giorni ed agggiornate in base a più recenti normative europee, come la Direttiva 2013/55/EU.

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