Contributo della FNGPI ad una riforma del quadro normativo dell’informazione e della comunicazione.

Milano, 21 luglio 2023 – Il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI),

CONSIDERATO CHE

la proposta di riforma della legge 69/63 approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 18 luglio 2023 è apparsa alla scrivente organizzazione essere non adeguata a regolare un mondo dell’informazione e della comunicazione complesso come quello odierno (clicca qui) e che peraltro è discutibile che possa essere rispettosa delle cogenti norme comunitarie relative tanto alle professioni regolamentate, quanto a quelle non regolamentate, nonché dello stesso art. 21 della Costituzione italiana,

VISTO

– il Piano nazionale di riforma delle professioni, realizzato dal Dipartimento Politiche Europee in collaborazione con le amministrazione pubbliche, l’Isfol e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria, trasmesso alla Commissione europea nel febbraio 2016, realizzato in attuazione dell’articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,

la Circolare del Dipartimento per le Politiche Europee 0007767 del 13 agosto 2021 applicativa del Dec. Leg. n.142/2020, attuativo della direttiva EU 2019/958, relativa all’obbligatorietà di un “test di proporzionalità” prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU 30 Ottobre 2020, n.271).

VISTO altresì CHE

la prevalenza della normativa europea su quella italiana consente di fatto l’unificazione dei due elenchi, professionisti e pubblicisti, dell’Albo giornalisti e che l’esame di Stato in Europa non è obbligatorio e la normativa europea prevale, sull’art. 33 della Costituzione;

– in occasione dei referendum del 1997, la consultazione referendaria del 15 giugno 1997 sull’’abolizione dell’ordine professionale si chiuse senza esito per il mancato raggiungimento del quorum.

una serie di irregolarità, che si trascinano da anni, debbono essere sanate: partecipazione all’esame senza avere effettuato la pratica giornalistica prevista dall’art. 34 e 35 della legge istitutiva; non avere come professionista esercitato esclusivamente la professione giornalistica; la mancata PEC; il ricongiungimento delle carriere, etc…,etc…, (Vedi a titolo esemplificativo 1,2,3,4,5,6);

– non risultano essere presenti altri Ordini dei Giornalisti nei Paesi EU;

– nell’unico Albo dei giornalisti vi è l’elenco dei giornalisti professionisti (35.000 circa) e quello dei giornalisti pubblicisti (circa 70.000), che a parità di quota contributiva, ma non hanno proporzionalità nella rappresentanza

PROPONE che,

se abrogata la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, n.69 del 1963,

il Parlamento regoli in Italia

1 – l’informazione e la comunicazione nei modi previsti dalla direttiva 2005/36/EU e dal Decreto Legislativo 206 del 2007 attuativo di detta direttiva. La legge n. 4 del 2013 consente a tutti gli attuali giornalisti d’essere professionisti in base alla normativa europea. Norme transitorie possono, sanate le irregolarità, non solo consentire in tempi tecnici a tutti gli attuali giornalisti di aderire ad associazioni professionali previste dalla legge n. 4 del 2013, ma tutti gli operatori dell’informazione e della comunicazione possono costituirsi in associazioni professionali, che aggregate secondo l’art 3 della legge n. 4 del 2013, possono far capo ad un’Autorità indipendente dell’informazione, alla quale potrebbero essere trasferite tutte le proprietà, gli introiti ed i dipendenti oggi dell’Ordine, tanto a livello nazionale, quanto a livello territoriale.

2 – istituisca un’Autorità indipendente dell’informazione, come previsto dalla direttiva 2005/36/EU, dal Decreto Legislativo 206 del 2007 attuativo di detta direttiva e dalla stessa la legge n. 4 del 2013, che vigili sull’informazione e la comunicazione.

NOTA

La FNGPI ha portato queste idee all’attenzione dei Sottosegretari del DIPE a partire dal 2018 (allegato A) e sono contenute con un certo dettaglio già nei tre contributi registrati agli Stati Generali dell’Informazione nel 2019 (allegati B1B2 e B3); sono intese a far valutare dal Parlamento l’opportunità di inquadrare la normativa italiana nell’ambito della normativa europea l’informazione e della comunicazione, favorendo la libera circolazione in Europa ed un’omogenea formazione professionale.

Se il settore dell’informazione uscisse da un quadro normativo superato e disatteso, potrebbe persino essere un fattore trainante la crescita e lo sviluppo economico e sociale.

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