Cara Collega, caro Collega,
è stata pubblicata sul sito dell’Ordine la notizia che il 28 marzo scorso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) ha varato nuove modalità per iscriversi al Registro Praticanti, chiamandole “Aggiornamento dei criteri interpretativi dell’art. 34 della Legge professionale“, rendendole operative dal 1 aprile 2023.
Qui si può leggere la notizia.
La pratica giornalistica per l’iscrizione al Registro Praticanti viene di fatto totalmente modificata e subordinata all’Ordine al quale sono attribuiti dei poteri che prima non aveva, proprio quando si stava sviluppando nel Paese una logica di enaudiana memoria e l’esigenza di una comune normativa europea del settore, che sappia sostenere in Europa un’editoria basata sui comuni principi.
Al di là dei contenuti di questo “aggiornamento interpretativo”, se mai il Ministero Vigilante, avesse riconosciuto, senze averne i poteri, al CNOG la facoltà, che spetta al Parlamento, di modificare la legge istititutiva, potrebbero nascere, qualora sollevate in giudizio, questioni di validità di Esami di Stato di ignari colleghi, che si sono presentati a ques’esame senza avere i titoli previsti dalla legge, con le connesse corresponsabilità degli enti di diritto pubblico che ne hanno autorizzato la presentazione.
C’è da augurarsi che questa deliberazione sia di fatto una provocazione per sollecitare il Parlamento ad una nuova normativa del settore.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del sessantesimo anniversario della legge istitutiva ha ricordato che “Il mercato globale con cui siamo chiamati a confrontarci nella Società dell’informazione necessita di robuste garanzie, quali quelle offerte a livello di Unione Europea dalle proposte avanzate in sede di elaborazione del Media Freedom Act.” ed ancora che “Ai giornalisti … è rimesso il compito rilevante, ai fini della libera formazione delle opinioni dei cittadini, del rispetto della verità sostanziale dei fatti. Ecco il valore della definizione dell’autonomia professionale di ogni giornalista e dell’autogoverno della categoria cui viene demandata, come per ogni altro ordine professionale, la essenziale e preziosa funzione di difesa della deontologia”.
Le aspettative in occasione del sessantesimo anniversario erano del superamento di un quadro normativo vecchio di sessant’anni, che sapesse essere di aiuto a sviluppare un’editoria europea basata sull’ European Media Freedom Act.
Per il momento dalla montagna è nato un topolino, di vecchia conoscenza.
Come si ricorderà già il giorno 8 novembre 2022 il CNOG aveva deliberato una nuova modalità per diventare giornalisti professionisti ed aveva decsiso di renderla operativa dal 1 gennaio 2023.
Il Ministero di Giustizia, vigilante sull’ Ordine, aveva prontamente contestato l’iniziativa ed in data 3 dicembre ha inviato al CNOG una comunicazione dura, avente come oggetto la “richiesta di sospensione dell’aggiornamento con nuovi criteri interpretativi dellart. 34 della legge n. 69/63 (accesso al praticantato giornalistico) con effetto dal 1 gennaio 2023”, decisi appunto con delibera del CNOG dell’8 novembre 2022.
Il Ministero faceva notare che l’accesso al praticantato giornalistico veniva modificato rispetto a quanto previsto dalla legge istitutiva e che il CNOG non aveva i poteri per modificare la legge istitutiva; il Ministero vigilante faceva altresì balenare, in caso di mancato adeguamento alla legge istitutiva, la possibilità di commissariamento.
Il CNOG, a seguito della comunicazione del Ministero del 3 dicembre 2022, ha sospeso per tre mesi, fino al primo aprile 2023, l’applicazione delle nuove modalità ed ha aperto una “interlocuzione” con il Ministero Vigilante, della quale al momento non ci sono noti i contenuti: al termine della “interlocuzione” il CNOG ha, con delibera del 28 marzo, reso operative dal 1 aprile 2023 per gli Ordini regionali le nuove modalità per l’iscrizione al Registro dei Praticanti.
Era già capitato quando il CNOG aveva cercato di modificare le modalità di accesso dei pubblicisti ed il Ministero vigilante era intervenuto contestando all’Ordine proprio la facoltà di modificare la legge istitutiva.
E’ interessante e curioso il riferimento all’ aggiornamento dei criteri interpretativi dell’art. 34 della legge professionale adottati dal CNOG il 5 luglio 2002, che qui si possono leggere.
Queste disposizioni del CNOG del 2002, come quelle antecedenti del 1988 e del 1991, che non ci risulta siano mai state rese operative, se non surrettiziamente con le scuole, sembra fossero intese ad ottenere un nuova legge che desse al CNOG poteri di autoriforma.
Per scrupolo abbiamo ricercato la legge che avesse mai concesso all’Ordine questi poteri di autoregolamentazione per l’accesso all’Elenco professionisti con modalità non previste dalla legge istitutiva.
Certo per un nostro limite, non è stata trovata.
Si sono trovate invece iniziative legislative, che intendevano raggiungere questo obiettivo e che il Parlamento non ha approvato.
Nel dicembre del 2005, quindi dopo il 2002, il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che modificava le norme di accesso alla professione giornalistica, presentata dall’allora Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Maria Grazia Siliquini.
Il provvedimento effettivamente prevedeva, che non si dovesse più effettuare necessariamente, per essere ammessi all’Esame di Stato per diventare giornalisti professionisti, il praticantato nei modi previsti dalla legge istitutiva, ma si dovesse seguire una diversa procedura che comprendesse, fra l’altro, due anni di pratica e studio in uno degli istituti di formazione al giornalismo promossi dall’Ordine od un master biennale tra quelli istituiti con convenzioni fra Università e Ordine.
Il provvedimento non è stato convertito in legge dalle Camere; pertanto la cosiddetta bozza Siliquini non ha modificato le modalità di accesso alla professione giornalistica, che rimangono quelle previste dalla legge istitutiva.
Fu presentata successivamente nel 2009 alla Camera dei Deputati una proposta di legge concernente Modifiche alla Legge 3 febbraio 1963 n. 69, in materia di ordinamento della professione giornalistica, d’iniziativa del deputato Pisicchio ed altri, che ugualmente non fu approvata dal Parlamento.
Poiché non risulterebbe quindi che, nonostante svariate iniziative legislative al proposito, nessuna legge in merito sia stata mai approvata dal Parlamento, sembra ragionevole l’urgenza di una legge sull’informazione, che, mentre porti l’Italia in Europa, sani contestualmente un’eventuale situazione irregolare che potrebbe esplodere a danno di ignari colleghi che avessero fatto l’esame di Stato, senza avere i requisiti di legge.
C’è da augurarsi che questa deliberazione sia un pesce d’aprile e di fatto una provocazione per sollecitare il Parlamento ad una nuova normativa del settore dell’informazione, che ci consenta di creare in Europa una Società dell’informazione capace di sviluppare le proposte avanzate nell’European Media Freedom Act?
Enrico Campagnoli