Le Elezioni Europee e l’ Informazione: per la FNGPI necessario un adeguamento della normativa italiana a quella europea.

Alla vigilia delle elezioni europe del 8 e 9 giugno prossimo, è doverosa una riflessione su come si vuole sia il quadro normativo dell’informazione nel nostro Paese. Queste elezioni capitano mentre in Italia si sta mettendo mano alquadro normativo dell’informazione avendo il Governo ed il Parlamento sul tavolo da tempo una proposta di modifica delle legge istitutiva presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG) ed anche una nostra proposta, come Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani(FNGPI), di adeguamento del quadro normativo italiano dell’informazione a quello europeo presentata il 31 ottobre 2023 (1).

E’ in linea il sesto numero di Tribuna Stampa 2.0, che sei qui invitato a scaricare, con articoli che certo non riguardano solo un possibile nuovo quadro normativo per la nostra professione e che intendono sottolineare l’ importanza di una visione comune in Europa sui temi più significativi.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG), dopo aver reso operative dal 1 aprile 2023, in contrasto con Ministero vigilante, norme per diventare giornalisti professionisti diverse da quelle previste dalla legge istitutiva, ha frettolosamente predisosto linee guida per una nuova legge il 18 luglio e le ha subito presentate il 25 luglio scorso al Senato. Le norme del CNOG, “interpretative” della legge istitutiva, rese operative dal CNOG dal 1 aprile scorso, sembrava che, in modo quasi provocatorio. tenendo per qualche motivo sotto scacco il Ministero vigilante, volessero addirittura  esautorare il Parlamento del suo potere legislativo,  se il Parlamento non avesse provveduto  ad emettere tempestivamente una nuova legge proprio sulla falsa riga della proposta decisa il 18 luglio dal CNOG. Sembrava quasi d’essere di fronte ad un’azione impropria per ottenere una nuova legge, ad una sorta di invito alla disobbedienza civile, discutibilmente consentita ad un ente di diritto pubblico, come l’Ordine. A fronte dell’intervento del Ministero vigilante, frettolosamente il CNOG ha approvato, il 18 luglio scorso una proposta definitiva di una riforma dell’accesso alla professione giornalistica, tanto dei professionisti, quanto dei pubblicisti, che qualora fosse trasformata in legge dal Parlamento, sembra faccia cessare l’esecutività delle “norme interpretative” in atto dal 1 aprile 2023, decise dal CNOG ed oggetto di censura del Ministero vigilante. Questa è la prima “Bozza di proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica”, che è stata approvata dalla “Commissione speciale Riforma” del CNOG il 13-14 giugno 2023. Questo il testo definivo della “Proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica”, che Il CNOG, ha frettolosamente approvato nella successiva riunione dell 18 luglio 2023 ed ha prontamente presentato ai Senato il 25 luglio scorso prima della pausa estiva.

La Federazione Nazionale Giornalisi Pubblicisti Italiani (FNGPI) ha inviato il 31 ottobre 2023 al Governo ed ai Parlamentari non una proposta di modifica della legge istitutiva, ma una proposta di adeguamento del quadro normativo italiano dell’informazione a quello europeo perchè la proposta di modifica della legge istitutiva proposta dal CNOG è parsa incompatibile con il quadro normativo europeo, in particolare con l’art. 11 della Dichiarazione Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo.

Il CNOG è certamente un prestigioso ente di diritto pubblico, ma ha solo i poteri che gli sono stati attribuiti dalla legge istitutiva e perciò non ha l’esclusività nel proporre delle idee al Governo ed al Parlamento per la modificazione del quadro normativo del settore, perché il CNOG non è rappresentativo dei giornalisti italiani.

Non potrebbe comunque democraticamente esserlo, perchè, a fronte della parità di quota annuale di iscrizione all’Albo, essendo circa 105.000 i colleghi giornalisti ed essendo di questi circa 70.000 iscritti all’Elenco Pubblicisti e circa 35.000 iscritti all’Elenco Professionisti, i Pubblicisti, ovvero i 2/3 dei giornalisti eleggono solo 21 dei membri del CNOG, ovvero i 2/3 dei giornalisti eleggono per legge solo un 1/3 dei membri del CNOG, mentre i giornalisti Professionisti, ovvero circa un 1/3 dei giornalisti, eleggono ben 40 membri del CNOG, cioè 1/3 dei giornalisti elegge addirittura 2/3 dei membri del CNOG.

Il CNOG ha comunque peso e rilevanza, però non rappresenta nemmeno per legge “unitariamente tutti i giornalisti iscritti all’Albo”, per la mancata approvazione del Disegno di Legge n. 228 del novembre del 1968.

Il CNOG ha elaborato, al di là dell’attribuzioni che gli sono riconosciute dal punto a) dell’art. 20 della legge istitutiva1, una proposta di modifica della legge istitutiva senza tener conto della necessità di adeguarsi oggi alla normativa europea

Dopo che la FNGPI ha inviato il 31 ottobre 2023 al Governo ed ai Parlamentari la proposta della FNGPI di adeguamento del quadro normativo italiano dell’informazione a quello europeo, l’Ordine ha frettolosamente spostato, per motivi che possiamo solo supporre, ma che devono essere approfonditi, la sua attenzione dalla modifica del quadro normativo alla riforma del sistema elettorale del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali dell’Ordine ed alla richiesta di spostamento delle elezioni dell’Ordine.

Il CNOG infatti nella seduta del 12 dicembre 2023 ha approvato all’unanimità una mozione sulla riforma del sistema elettorale e sullo spostamento delle elezioni del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti,

Questa richiesta dell’Ordine è stata sostanzialmente recepita del Decreto Milleproroghe, convertito in legge il 23 febbraio 2024 con la legge n.18.

Questo recepimento ha dato una particolare centralità alle elezioni europee. Gli emendamenti dell’ art. 11-bis e 11-ter del Decreto Milleproroghe non rinviano semplicemente per un massimo di sei mesi l’elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali ed Interregionali dell’Ordine. Un’attenta lettura degli emendamenti e delle notizie di stampa relative fanno emergere anche ben altro, ovvero la probabile apertura di un “cantiere” per una sostanziale modifica del quadro normativa dell’informazione, che non può esludere, oltre che un adeguamento al quadro normativo europeo, anche una riforma del quadro normativo dell’informazione correlata con la riforma della Giustizia.

Nei due articoli art. 11-bis e 11-ter del Decreto Milleproroghe è insita una contraddizione, che appare già evidente quando si legge nella relazione, che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa del 4 gennaio, ha “manifestato la sua disponibilità a sostenere il percorso di riforma della legge istitutiva, richiesta dall’Ordine e che però gli emendamenti vogliono contestualmente “creare le condizioni per un intervento più ampio e puntuale”. Secondo quanto apparso su “Il Fatto Quotidiano” del 14 febbraio us, l’on. Andrea Mascaretti di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare dei giornalisti, esprime molti dubbi in merito alla riforma proposta dall’Ordine ed afferma che : “Il presidente (Meloni, ndr) vuole che (la riforma dell’Ordine, ndr) sia un’iniziativa parlamentare”.

Per diversi motivi è ragionevole pensare che le elezioni europe del 8 e 9 giugno prossimo aprano di fatto il “cantiere” e per diversi motivi non è nemmeno escluso che il “cantiere” possa eventualmente riguardare un adeguamento al quadro normativo europeo eventualmente correlato con la riforma della Giustizia.

1- Il quadro normativo italiano dell’informazione non può essere incompatibile con un diritto fondamentale, sancito dall’art. 11 della Dichiarazione Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, e reso vincolante dalla firma da parte dell’Italia del Trattato di Lisbona nel 2009, che prevede il diritto di ogni cittadino in Europa di ricevere e fare informazione “senza alcuna ingerenza di una pubblica autorità”, in particolare quindi senza alcuna possibile interferenza di un ente di diritto pubblico, come l’Ordine. In nessun Paese EU esiste un Ordine, ovvero un ente di diritto pubblico che interferisce nell’esercizio di un diritto fondamentale di ogni cittadino europeo, previsto dalla Dichiarazione Europea dei Diritti Fondamentali dell’Uomo, resa vincolante dal 2009 in Italia dopo la firma del Trattato di Lisbona.

2- Il rapporto fra Ordine e Ministero di Giustizia, suo Ministero Vigilante, non è tipico di un Ministero Vigilante, per come è regolato dalla legge istitutiva nella sua versione oggi vigente e potrebbe rendere ulteriormente difficile la compatibilità del quadro normativo italiano con quello europeo, per l’“ingerenza di una pubblica autorità”, prevista fin dal nascere dell’Ordine e tuttora, in modo molto più limitato, in essere.

2a- L’Ordine è stato costituito con la legge 69 del 3 febbraio 1963, detta “legge Gonella”, con un’ ovvia “ingerenza di una pubblica autorità”. L’on Guido Gonella,un uomo certamente di grande valore, fu membro dell IV Commissione Giustizia della Camera dal 1 luglio del 1960 al 15 maggio del 1963 e quindi era membro di questa Commissione quando la legge istitutiva fu promulgata.

2b- L’Ordine cominciò ad operare nel 1965 e l’on. Gonella fu eletto Presidente dell’Ordine sin dall’inizio e rimase Presidente dell’Ordine dal 1965 al 1971. L’on. Guido Gonella fu Ministro di Grazia e Giustizia dal 24 giugno 1968 al 12 dicembre 1968. A novembre del 1968 quindi, come risulta dalla “Rassegna dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti” del novembre del 1968, mentre era Presidente Nazionale dell’Ordine e contestualmente Ministro di Grazia e Giustizia, trasformò il testo della proposta di modifica della legge istitutiva della Commissione, presieduta dal pubblicista e Vice Presidente, Antonio Garbarino, nel Disegno di legge n. 228. L’on Guido Gonella fu quindi nel 1968 contestualmente per quasi sei mesi Ministro di Grazia e Giustizia e Presidente dell’Ordine.

2c- Il Ministero di Giustizia ha avuto successivamente attribuito, dall’art. 54 del Decreto Legislativo 59/2010, un ruolo2 nell’Ordine, in un certo senso, in conflito con quello proprio del Ministero Vigilante, per esempio nel caso che in cui, in violazione della legge istitutiva, le scuole di giornalismo non fossero poi risultate davvero “sedi  idonee  allo  svolgimento  della  pratica   giornalistica prevista dall’articolo 343della legge istitutiva ed avessero ugualmente consentito l’accesso all’esame di Stato.

2d- Questo nuovo ruolo è stato dato al Ministero di Giustizia nel 2010. L‘anno antecedente la Dichiarazione Europea dei Diritti dell’Uomo fosse stata resa vincolante per i Paesi EU, dopo il Trattato di Lisbona del 2009, rendendo vincolante il diritto di ogni cittadino di avere “ libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche”. Questo nuovo ruolo è stato dato al Ministero di Giustizia nel 2010 dopo che numerose proposte di legge che prevedevano l’accesso all’esame di Stato non erano state approvate dal Parlamento.

La situazione di oggi ha certamente nel passato altre situazioni similari.

Curiosi “criteri interpretativi dell’art. 34 della legge istitutiva” si possono leggere sul sito dell’Ordine: quelli del 1988, del 1991, del 2002 ed infine quelli dei giorni nostri del marzo e del maggio del 2023.

Ai giorni nostri, l’ultima risorsa è costituita dal tentativo di attribuire al CNOG un potere di autoregolamentazione che comportasse la sua facoltà di modificare la legislazione primaria con il ricongiungimento delle carriere, il foglio rosa ed il tutor per i pubblicisti, modalità di accesso all’albo professionisti diverse da quelle previste dall’art. 34 della legge istitutiva, etc, etc.

Alcune delle ultime deliberazioni del CNOG sono state addirittura dispositive alle strutture territoriali di modi di accesso alla professione senza necessariamente l’attività giornalistica prevista dalla legge istitutiva.

A fronte dell’intervento del Ministero vigilante, frettolosamente  il CNOG, come si è visto, ha approvato,  il 18 luglio scorso  una proposta definitiva di una riforma dell’accesso alla professione giornalistica, tanto dei professionisti, quanto dei pubblicisti, che qualora fosse trasformata in legge dal Parlamento, sembra faccia cessare l’esecutività delle “norme interpretative”  in atto dal 1 aprile 2023, decise dal CNOG, oggetto di censura  del Ministero vigilante.

All’iniziale sostanziale silenzio del Ministero vigilante si è andato a sostituire negli ultimi tempi il formale richiamo al CNOG da parte del Ministero vigilante del fatto che non rientri nei suoi poteri modificare la legge istitutiva.

Non risulta tuttavia al momento un intervento fattuale del Ministero vigilante per imperdire a livello territoriale l’eventuale accesso alla professione in modi diversi da quelli previsi dalla legge e, d’altro canto, per assicurare l’accesso alla professione solo nei modi previsti dalla legge.

Le elezioni europee richiamano l’attenzione sul quadro normativo europeo ed il Decreto Milleproroghe crea probabilmente le condizioni per uintervento parlamentare ampio e puntuale”.

Enrico Campagnoli

Note:

1 Non è il caso di ricordare, che secondo il punto a) dell’art. 20 della legge istitutiva, relativo alle attribuzioni del Consiglio Nazionale (CNOG), quest’ultimo, che si riunisce ed opera con soldi pubblici, “dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista”. Non risulta alcuna richiesta al proposito del Ministro di Giustizia.

2 – art. 20 bis punto 2: “Il  Consiglio  nazionale  promuove  la  formazione  finalizzata all’accesso     alla     professione     giornalistica     attraversol’autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come  sedi  idonee  allo  svolgimento  della  pratica   giornalistica prevista dall’articolo 34  della  presente  legge.  A  tal  fine,  ilConsiglio con  propria  determinazione,  da  emanarsi  previo  parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina……….”

3 L’art. 34 della legge istitutiva, relativo alla “Pratica giornalistica” necessaria per la partecipazione all’esame di Stato, recita:
La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.