La riforma della Giustizia può essere l’occasione per esplicitare che il ruolo del Ministero Vigilante è quello di vigilare che un qualunque Ordine a livello nazionale o territoriale, compreso l’Ordine dei Giornalisti, operi nel rispetto delle vigenti leggi, dando al Ministro la possibilità, in caso contrario e reiterato, di intervenire.
Per quanto riguarda l’Ordine dei Giornalisti, la legge istitutiva n. 69 del 1963, modificata dall’art. 54 del D.Lgs n.59 del 2010, all’art. 24 definisce le attribuzioni del Ministro della Giustizia e così recita:
“Il Ministro della giustizia esercita l’alta vigilanza sui Consigli (ndr: essendo al plurale, sembra comprendere anche il Consiglio nazionale) dell’Ordine.
Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.
Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento (ndr: il successivo secondo e terzo comma sembrano escludere la possibilità del Ministro di scioglere “con decreto motivato” il Consiglio nazionale.).”
Lo stesso art. 54 del D.Lgs n.59 del 2010, modificando l’art. 20-bis, ha dato “Attribuzioni del Consiglio Nazionale in materia di formazione”, ed al punto 2, ha dato al Consiglio nazionale la possibilità di promuovere, “previo parere vincolante del Ministro della Giustizia”, la formazione finalizzata all’accesso professionale; testualmente si legge:
“Il Consiglio nazionale promuove la formazione finalizzata all’accesso alla professione giornalistica attraverso l’autorizzazione di apposite strutture, di seguito denominate scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall’articolo 34 della presente legge. A tal fine, il Consiglio con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, disciplina: ….
g) la vigilanza e le misure da adottare nei confronti dellescuole inadempienti agli obblighi indicati nelle convenzioni o agli indirizzi didattici e organizzativi stabiliti dal Consiglio anche attraverso la previsione di una procedura di revoca dell’autorizzazione, garantendo, ove possibile, il regolare
compimento dei corsi formativi autorizzati.”
Quindi con l’ “autorizzazione di apposite strutture di seguito denominate scuole”, “previo il parere vincolante del Ministro di Giustizia”, queste scuole sono identificate come “sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica prevista dall’articolo 34 della presente legge.”
Secondo la normativa europea la professione giornalistica potrebbe essere eventualmente riconosciuta da una associazione professionale con le caratteristiche previste dalla legge 4 del 2011, e regolamentata da un’Autorità competente, costituita con le modalità previste dalla normativa europea od almeno nel rispetto DL 138 del 2011 ed il DPR del 2012 e delle altre leggi vigenti italiane.
Essendo oggi all’attenzione del Parlamento la riforma della Giustizia, è comunque opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che l’attuale quadro normativo italiano coinvolge, con pareri vincolanti, il Ministero di Giustizia, che è il Ministero vigilante, ed allo stesso tempo gli sottrae parte sostanziale del potere di vigilanza, come il diritto di verificare che un candidato, che si presenta all’esame di Stato per divenire giornalista professionista, abbia davvero svolto la pratica giornalistica prevista dall’art. 34 della legge istitutiva.
La riforma della Giustizia può essere l’occasione per esplicitare che il ruolo del Ministero Vigilante è quello di vigilare che un qualunque Ordine a livello nazionale o territoriale, compreso l’Ordine dei Giornalisti, operi nel rispetto delle vigenti leggi, dando al Ministro la possibilità, in caso contrario e reiterato, di intervenire, anche nel rispetto DL 138 del 2011 ed il DPR del 2012 e delle altre leggi vigenti.
I “criteri interpretativi dell’art. 34″, elusivi della legge istitutiva, ciascuno li può leggere anche sul sito dell’Ordine: quelli del 1988, del 1991, del 2002 ed infine quelli dei giorni nostri del marzo e del maggio del 2023.
Non risulta tuttavia al momento un intervento fattuale del Ministero vigilante per impedire l’eventuale accesso alla professione in modi diversi da quelli previsti dalla legge.
