Applicazione dell’European Media Freedom Act ed applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Da molte parti si richiede la tempestiva e completa applicazione dell European Media Freedom Act, un regolamento EU, che, entrato in vigore il 7 maggio 2024, diverrà, senza bisogno di alcun recepimento, legge anche in Italia dal giorno 8 agosto 2025.

Nasce il dubbio che taluno non abbia letto accuratamente il testo di questo documento che, in molte parti, come al punto 53. a pag.32, è esplicito e recita:

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 8, 11, 16, 47, 50 e 52. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato e applicato rispettando debitamente tali diritti e principi. In particolare, nulla di quanto contenuto nel presente regolamento dovrebbe essere interpretato come un’interferenza con la libertà di informazione o la libertà di stampa, o come un incentivo per gli Stati membri a introdurre obblighi circa il contenuto editoriale delle pubblicazioni di carattere giornalistico.”

A titolo esemplificativo l’art 11, relativo alla libertà di espressione e d’informazione, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea si articola in due punti e recita:

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni (ndr: nel testo inglese, che è prevalente, si legge “ impart information” ) o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2 . La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. “

La Carta riconosce ad ogni persona in Europa il diritto fondamentale di “impart information”, ovvero di “diffondere informazione”, di “fare informazione” e certo anche di “comunicare informazione”, diritto non esplicitamente riconosciuto dall’art. 21 della Costituzione Italiana, che prevede solo che:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”.

Questo diritto di “diffondere informazione”, di “fare informazione” non è oggi riconosciuto nel nostro Paese né dalla Costituzione, né dalla legge, né dalla Magistratura.

Questo diritto sarebbe ancor meno riconosciuto se mai venisse approvata la proposta di modifica della legge istitutiva dell’Ordine, presentata recentemente dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.

La normativa europea, prevalente su quella italiana, non prevede, come taluno sostiene, sia previsto dall’art 33 della Costituzione Italiana, che l’abilitazione professionale ci possa essere solo dopo il superamentodi un esame di Stato, .

La figura del “professionista dell’informazione” ai sensi della legge 4 del 2013 è alle porte.

Molti di quanti richiedono a gran voce la tempestiva e completa applicazione dell European Media Freedom Act, un regolamento EU, che diverrà senza bisogno di alcun recepimento legge anche in Italia legge dal 8 agosto 2025, sembra che non si rendano conto che questa legge, prevalente su quella italiana, preliminarmente deve vedere applicato il punto 1 dell’art 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La legge che consente alle Regioni ordinarie di richiedere ed ottenere autonomia differenziate, se non abolita da un possibile referendum, darà autonomia legislativa alle Regioni, che lo richiederanno, anche sulle “Professioni”, compresa quella giornalistica.

Queste Regioni non vorranno adeguare la professione giornalistica al quadro normativo europeo, peraltro prevalente su quello italiano?

La FNGPI sostiene da tempo che la normativa italiana, che regola il giornalismo e l’informazione, si adegui al quadro normativo europeo ed usi criteri europei per migliorare la qualità dell’informazione.

A tal fine la FNGPI ha cercato di dare un proprio concreto contributo.

Enrico Campagnoli