Prime idee per un decreto legislativo per i giornalisti

Cara Collega, caro Collega,

troverai qui di seguito una bozza con alcune idee che la FNGPI potrebbe inviare a tutti i Parlamentari dopo le modificazioni e le integrazioni, che una pubblica consultazione vorrà apportare.

Un cordiale saluto

Enrico Campagnoli

Bozza del 20 09 2025, dopo il CD del 08 09 2025.

Prime idee per un decreto legislativo per i giornalisti

La Federazione Nazionale Giornalisti e Professionisti dell’Informazione (FNGPI)

suggerisce che queste idee,

da modificare ed integrare dopo pubblica consultazione, siano considerate nel decreto legislativo

per disciplinare la professione giornalistica,

decreto, che dovrà essere presentato entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge delega.(DDL),

approvata il 4 settembre 2025.

La legge, che ancora oggi regola l’attività giornalistica, è una legge del 1963, la n. 69, che ovviamente è totalmente superata perché è profondamente cambiato da allora il modo di diffondere l’informazione: alla carta stampata, alla radio, alla TV si sono aggiunte molte altre tecnologie, in particolare si è aggiunta, fra l’altro, l’informazione e la comunicazione digitale, che ha rivoluzionato il modo di comunicare.

La legge istitutiva del 1963. per la verità, appena è stata pubblicata, è stata oggetto di tentativi di modifiche; in particolare subito è stata costituita una commissione per modificarla, che ha predisposto un primo disegno di legge; non fu approvato dal Parlamento. Successivamente sono stati presentati, con poca fortuna, innumerevoli disegni di legge, che si proponevano di modificarla; il Parlamento non li ha approvati.

Alcuni disegni di legge si proponevano perfino di abrogare l’Ordine.

Nel 1997 vi fu un referendum abrogativo dell’Ordine, che non ebbe effetto solo per il mancato raggiungimento della partecipazione richiesta.

Nel frattempo l’Ordine dei giornalisti ha presunto di poter assumere poteri, che non sembrano riconosciuti dalla vigente legge, ritenendo di potere agire “in virtù dei poteri di autoregolamentazione concessi dalla legge”, anche modificando di fatto le modalità di accesso all’Ordine, grazie a criteri interpretativi dell’art.34 della legge istitutiva, che di fatto ne modificano il disposto.

Giungendo ai nostri giorni, prima che il Consiglio dei Ministri approvasse il 4 settembre scorso il decreto che delega il governo a regolamentare in modo omogeneo 14 professioni ( DDL ), erano presenti in Parlamento numerose proposte di legge relative alla modifica della legge che regola la professione giornalistica, una delle quali promossa dell’Ordine stesso.

E’ stato istituito un Gruppo interparlamentare per promuovere il loro esame.

Il 9 aprile del 2025 la Commissione Cultura della Camera ha deciso di prendere come base, preferendola alle alltre, la proposta di legge 2130/2024, sulla quale come FNGPI abbiamo espresso le nostre considerazioni; primo firmatario di questa legge era l’on. Andrea Mascaretti..

Siccome questa proposta di legge aumentava il numero dei pubblicisti nel Consiglio Nazionale dell’Ordine, senza peraltro dare parità di diritti e doveri agli iscritti all’Albo, ci fu un pesante levata di scudi.

Prime idee per un decreto legislativo

per disciplinare la professione giornalistica.

Tutto si è fermato sino al Consiglio dei Ministri del 4 settembre scorso, che ha deciso di metter mano complessivamente alla normativa che regola 14 diverse professioni tra le quali quella giornalistica ed ha approvato un decreto delega, un DDL, che ha posto, fissando principi e criteri generali per tutte le 14 professioni, una pietra tombale sull’ipotesi che l’Ordine abbia poteri di autoregolamentazione.

Tra i principi ed i criteri generali indicati dall’art.2 del DDL il Governo (e non altro organismo“in virtù dei (ndr: presunti) poteri di autoregolamentazione concessi dalla legge”) disciplina la modalità di accesso e di esercizio dell’attività di tutte le 14 professioni, compresa quella giornalistica e prevederà:

a – che l’accesso alla professione giornalistica sia libero, in conformità con le disposizioni comunitarie .

Per i giornalisti si suppone che l’accesso sia conforme all’art. 11, punto 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Uomo nella EU e all’European Media Freedom Act, legge dello Stato dal giorno 8 agosto 2025, che proprio al punto 53, pag 29 della versione in inglese, obbliga gli Stati membri all’applicazione dell’art.11 della suddetta Carta.

b, c – che valorizzi e razionalizzi l’attività della professione giornalistica, quale componente essenziale per lo sviluppo economico del Paese e garantisca la libertà di concorrenza ed un adeguato livello qualitativo delle prestazioni professionali.

dche individui, sulla base di interessi pubblici meritevoli di tutela, se la professione giornalistica sia da disciplinare attraverso un ordine o meno, “in modo che ne derivi una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente”, ovvero attraverso associazioni professionali riconosciute, previste dall’art. 8 del DDL

e,f,g – che rispetti i principi indicati in questi commi del DDL

h,i – che la professione giornalistica possa essere esercitata in forma individuale od associata e con un’adeguata tutela degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione nel rispetto delle regole deontologiche e che il professionista sia assicurato.

l,m,n,o – che siano rispettati i principi indicati in questi punti e che pertanto si prevedano delle deroghe o si escludano dai professionisti, coloro che sono lavoratori dipendenti.

Tra i principi ed i criteri indicati dall’art.3 del DDL qualora il Governo non individuasse la professione giornalistica da disciplinare attraverso un ordine, tenendo conto della normativa che regola nella EU, questa professione, potrebbe essere regolamentata attraverso associazioni professionali riconosciute (art 8 del DDL), e non sarà necessario un esame di Stato per l’esercizio della professione giornalistica.

Tra i principi ed i criteri indicati dall‘art.4 del DDL qualora il Governo individuasse la professione giornalistica da disciplinare attraverso un ordine, il Governo provvederà all’organizzazione dell’ordine stesso ed a disciplinare la sua composizione, prevedendo rappresentanza degli iscritti all’Albo e l’obbligo di versamento da parte degli iscritti, dei contributi “motivatamente determinati …nella misura strettamente necessaria all’espletamento dell’attività ..”

L’art. 5 e l’art. 6 del DDL sono di raccordo con la normativa dell’istruzione universitaria e secondario superiore, che per la professione giornalistica, stando il quadro normativo europeo, è difficile comprendere come possano avere carattere obbligatorio.

L’art. 7 del DDL, relativo al codice deontologico ed al potere disciplinare, precisa che il Governo fissa i criteri e le procedure di adozione di un codice deontologico e prevede che il potere disciplinare sugli iscritti sia esercitato da organi distinti da quelli di gestione e siano garantiti i diritti di difesa e che le sanzioni applicabili siano proporzionali.

L’art. 8 del DDL è relativo alle associazioni professionali riconosciute per le quali il Governo stabilisce principi per il loro riconoscimento e registrazione e la loro possibilità di rilasciare attestati di competenza e prevede le modalità di tenuta dei registri ed altri obblighi e competenze

L’art. 9 ed ultimo del DDL è relativo alle società fra professionisti e potrebbero contribuire non poco allo sviluppo economico e sociale del Paese-

Conclusione

La FNGPI ha portato idee similari all’attenzione dei Sottosegretari del DIPE a partire dal 2018 (allegato A) e sono contenute con un certo dettaglio già nei tre contributi registrati agli Stati Generali dell’Informazione nel 2019 (allegati B1B2 e  B3).

Queste idee hanno inteso far valutare dal Parlamento l’opportunità di inquadrare la normativa italiana nell’ambito della normativa europea dell’informazione e della comunicazione, favorendo la libera circolazione in Europa ed un’omogenea formazione professionale. 

Se il settore dell’informazione uscisse da un quadro normativo superato e disatteso, potrebbe persino essere un fattore trainante la crescita e lo sviluppo economico e sociale.

Queste idee espresse qualche anno fa potranno essere dalla FNGPI riviste, tenendo conto dei principi e criteri generali indicati dal DDL e del rinnovato quadro normativo europeo.