Necessaria l’attenzione dei parlamentari sulla modifica della legge istitutiva. La proposta della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI).

Nonostante l’imminente periodo feriale, si deve  rompere l’assordante silenzio sul fatto che il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOG), dopo aver reso operative dal 1 aprile 2023 in contrasto con Ministero vigilante, norme per diventare giornalisti professionisti diverse da quelle previste dalla legge istitutiva, abbia frettolosamente predisosto linee guida per una nuova legge il 18 luglio e le abbia tempestivamente  presentate il 25 luglio scorso al Senato .

Le norme del CNOG, “interpretative” della legge istitutiva, rese operative dal CNOG dal 1 aprile scorso, sembrava che, in modo quasi provocatorio. tenendo sotto scacco il Ministero vigilante, volessero addirittura  esautorare il Parlamento del suo potere legislativo,  se il Parlamento non avesse provveduto  ad emettere una nuova legge sulla falsa riga della proposta decisa il 18 luglio dal CNOG.

Sembrava quasi d’essere di fronte ad un’azione impropria per ottenere una nuova legge, ad una sorta di invito alla disobbedienza civile, discutibilmente consentita ad un Ente di diritto pubblico, come l’Ordine.

A fronte dell’intervento del Ministero vigilante, frettolosamente  il CNOG ha approvato,  il 18 luglio scorso  una proposta definitiva di una riforma dell’accesso alla professione giornalistica, tanto dei professionisti, quanto dei pubblicisti, che qualora fosse trasformata in legge dal Parlamento, sembra faccia cessare l’esecutività delle “norme interpretative”  in atto dal 1 aprile 2023, decise dal CNOG, oggetto di censura  del Ministero vigilante.

Questa è una prima  “Bozza di proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica”, che è stata approvata dalla “Commissione speciale Riforma” del CNOG il 13-14 giugno 2023.

Questo il testo definivo della “Proposta di riforma dell’accesso alla professione giornalistica”, che Il CNOG, ha frettolosamente approvato nella successiva  riunione dell 18 luglio 2023  ed  ha  prontamente presentato ai Senato il 25 luglio scorso prima della pausa estiva.

Il CNOG è certamente un prestigioso ente di diritto pubblico, ma non può pretendere di essere il solo soggetto che ha titolo di proporre  un nuovo quadro normativo dell’informazione, quando, per come è costituito, non è nemmeno rappresentativo dei giornalisti italiani. Basti constatare che, a fronte della parità di quota di iscrizione dei circa 105.000 colleghi giornalisti, circa 70.000 sono iscritti all’Elenco Pubblicisti e circa 35.000 sono iscritti all’Elenco Professionisti, cioè circa 2/3 dei giornalisti italiani sono Pubblicisti e solo 1/3 sono Professionisti. Il CNOG non è rappresentativo perché i 2/3 dei giornalisti, i Pubblicisti,  eleggono solo un 1/3 dei membri del CNOG, mentre 1/3 dei giornalisti, i Professionisti, elegge addirittura 2/3 dei membri del CNOG.

E’ opportuno richiamare l’attenzione dei parlamentari su quanto sta accadendo frettolosamente prima della pausa estiva.

La FNGPI non si è fatta cogliere di sorpresa ed ha preparato una proposta da proporre ai Colleghi  ed a tutte le persone interessate  per ogni possibile approfondimento   

Il contributo della FNGPI può essere scaricato cliccando qui.

Approvato dal Consiglio Direttivo della FNGPI il 21 luglio scorso, questo documento vuol essere la traccia di un primo contributo per  un’eventuale nuova legge sull’informazione e la comunicazione, rispettosa della normativa europea e della Costituzione italiana, capace di quella flessibilità necessaria per un mondo in rapida evoluzione, ove un’Autorità Competente riassuma, in caso di abolizione dell’Ordine, oltre al ruolo proprio dell’Ordine stesso, anche  quello del Ministero vigilante.

Oggi il Ministero di Giustizia è il Ministero vigilante.  E’ vero che il mondo della Giustiizia sarà oggetto nel prossimo futuro con tutta probabilità di una  sostanziale riforma e potrebbe quindi voler ricercare dei compiacenti accomodamenti  con il mondo dell’informazione, ma ad oggi ogni allusione ad un possibile conflitto d’interessi ci pare assolutamente infondata. Il Ministero vigilante  sembra semplicemente non aver svolto completamente il suo ruolo; per esempio, dopo aver il Ministero vigilante  rilevato che il CNOG non ha il potere di modificare la legge istitutiva, non è intervenuto con alcuna comunicazione ostativa. Il Ministero vigilante non ha nemmeno  rilevato che la modificazione delle modalità di accesso ad una professione regolamentata, perfino da parte  di un Parlamento nazionale, sarebbe inammissibile per la normativa europea, se non dopo “un test di proporzionalità”, obbligatoriamente effettuato  da un organismo indipendente, per garantire che non vengano introdottti  ostacoli all’accesso alla professione,  Non è esluso che il Ministero vigilante si sia sentito sotto scacco, per non aver considerato  in passato illegittime modalità di accesso all’ Elenco Professionisti non previste dalla legge istitutiva e non approvate dal Parlamento, che potrebbero aver reso possibile l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione all”Elenco Professionisti, senza che venisse necessariamente effettuata  la pratica giornalistica nei modi previsti dall’art. 34 della legge istititutiva, consentendo per esempio procedure per le quali non sempre era necessario rispettare le norme della legge istitutiva per aver titolo di partecipare all’esame di Stato per divenire Professionisti, con il rischio per gli ignari colleghi di vedersi annullare con l’esame di Stato il contratto di lavoro.

Vi sono certo delle scusanti per il Ministero vigilante.

In particolare  il 22 dicembre del 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato  la cosiddetta “Bozza Siliquini”, che, se approvata, avrebbe modificato le norme di accesso alla professione giornalistica. Il disegno di legge prevedeva che. per essere ammessi all’esame di Stato per diventare Professionisti, non si dovesse più effettuare necesariamente il praticantato previsto dall’art. 34 della legge istitutiva, ma prevedeva la sua sostituzione con corsi di varia natura. Il provvedimento non è stato convertito in legge dalle Camere, pertanto la cosiddetta “Bozza Siliquini” è rimasta  tale e le modalità di accesso alla professione giornalistica sono rimaste invariate rispetto a quanto disposto dalla legge del 3 febbraio 1963 n. 69. 

A  discolpa del Ministero vigilante vi sono anche i due DPR del Ministro dell’Università, Fabio Mussi, entrambe del 16 marzo 2007, che hanno dato la possibilità alle università di stabilire dei corsi in “informazione e sistemi editoriali”, che consentivano di avere  la qualifica di “dottori in Giornalismo”, ma non di “Giornalisti”. Pur essendo corsi preordinati all’accesso alla professione giormalistica, non hanno fatto venir meno l’obbligo della pratica giornalistica prevista dell’art. 34 della legge istitutiva per l’iscrizione al registro praticanti, infatti, in riferimento a quanto stabilisce l’art. 10, comma 4 del DM 27/07/2004, i corsi preordinati all’accesso alle professioni giornalistiche sono istituiti nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti per l’accesso alle predette professioni, ovvero di quanto previsto dall’art.33 e 34 della legge istitutiva e non certo di quanto previsto dal CNOG ad  “interpretazione” delle norme previste dalla legge istitutiva.

Nemmeno la sucessiva proposta di legge del 22 aprile 2009, a prima firma del depuato Pisicchio, nè altra successiva proposta di legge sembra proprio essere mai stata approvata,  quindi la pratica giornalistica, che consente l’iscrizione all’elenco praticanti, è a tutt’oggi, salvo prova diversa, quella prevista dall’art. 34 della legge istitutiva n. 69 del 1963, che recita
“La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.
Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31. Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.”

Il potere di modificare un legge spetta unicamente al Parlamento. Non spetta nè al CNOG, che non ha avuto attribuito dalla legge alcun potere di riforma della legge istitutiva, nè ovviamente  al Ministero vigilante.

Il Ministero vigilante, a fin di bene, ha anche consentito, oltre i termini previsti dalla legge, l’elezione delle cariche sociali (2a, 2b) del CNOG ed ha tenuto recentemente una posizione, che può sembrare perfino ondivaga sulle modalità per iscriversi al registro praticanti decise dal CNOG il giorno 8 novembre 2022 e bocciate dal ministero vigilante il 3 dicembre 2022 (3) prima che entrassero in vigore il 1 gennaio 2023.

Il CNOG, dopo aver spostato la data di entrata in vigore delle nuove “norme interpretative” dal 1  gennaio 2023, ha aperto una “interlocuzione” con il Ministero Vigilante.  Al termine di questa “interlocuzione”, il CNOG ha, con delibera del 28 marzo, reso operative dal 1 aprile 2023 per gli Ordini regionali le nuove modalità per l’iscrizione al Registro dei Praticanti, che sono state successivamente bacchettate dal Ministero Vigilante, senza però che il CNOG revocasse il provvedimento e senza soprattutto che il Ministero vigilante prendesse alcun provvedimento ostativo.

Qualcuno potrebbe notare che in passato il Ministero vigilante ha consentito qualche deroga alle norme stabilite dalla legge istitutiva, per esempio anche con il ricongiungimento delle carriere, inducendo di fatto il riconoscimento all’Ordine di un potere di autoriforma che la legge non gli riconosce.

E’ comunque  oggi indispensabile ed urgente  una sanatoria ed una nuova legge.

Come abbiamo più volte documentato (6a, 6b) in passato, anche per la nostra organizzazione è necessaria una nuova legge perché il mondo dell’informazione è completamente mutato dal 1963 ed in particolare è urgente una sanatoria perché il CNOG ha creato delle situazioni per le quali non sempre è stato necessario rispettare le norme della legge istitutiva per aver titolo di partecipare all’esame di Stato per divenire professionisti, con il rischio per ignari colleghi di vedersi annullare, con l’esame di Stato, il contratto di lavoro.

Un nuovo quadro normativo dell’informazione è certamente necessario e, come per tutte le leggi, è ragionevole che il legislatore valuti i contributi di tutti i soggetti interessati.

Questo il  contributo della FNGPI 

per una nuova legge sull’informazione e la comunicazione

proposto all’attenzione dei Colleghi per ogni possibile contibuto

ed ai Parlamentari.

Clicca qui

La Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) ha dato da tempo priorità ad un dibattito sul futuro della professione giornalistica e della comunicazione, che ha aperto un confronto tanto sulla stessa abolizione della legge n. 69 del 1963 istitutiva dell’Ordine, quanto su una sua riforma sostanziale.

Si è tenuto conto prima di tutto che la proposta fosse compatibile con il quadro normativo europeo delle professioni e  fosse in grado di regolamentare, grazie ad un’Autorità Competente, le svariate  profesioni dell’informazione e della comunicazione, in rapida evoluzione, non più costretta,  per la prevalenza della normativa europea su quella italiana, a ritenere necessario per l’esercizio di una professione l’esame di Stato.

Si è tenuto conto del fatto che non introducesse obblighi in contrasto con la Costituzione italiana, là dove non vi sia prevalenza della normativa europea. L’art. 21 della Costituzione Italiana riconosce che in Italia Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.”  

La Costituzione non limita certo questo diritto alla sola manifestazione occasionale e non regolarmente retribuita del pensiero. Non si capisce come l’esercizio di questo diritto, garantito dalla Costituzione ad ogni cittadino, possa  comportare per legge, per essere esercitato, l’obbligo di una laurea. Non si può non ricordare che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 1968 ha riconosciuto la costituzionalità della legge n.69 del 63 con riferimento alle modalità di accesso all’Elenco dei Pubblicisti che prevedevano – e prevedono tuttora –  che  la pubblicazione continuativa di articoli regolarmente retribuiti per due anni da parte di persone non iscritte all’Albo, dia titolo all’iscrizione all’Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti.

Il superamento di fatto da tempo dell’esclusività dell’esercizio della professione giornalistica da parte dei Professionisti ed il fatto che l’esclusività venga superata anche nella proposta di riforma del CNOG, suggeriscono comunque l’unificazione degli elenchi.

La proposta FNGPI colloca la normativa italiana  del quadro normativo europeo delle professioni, tenendo  tanto del “Piano nazionale di riforma delle professioni”, trasmesso alla Commissione europea nel febbraio 2016, quanto dell’obbligo di un “test di proporzionalità”, prima dell’adozione di una nuova regolamentazione dell’accesso alle  professioni (GU 30 Ottobre 2020, n.271).

Pensare ad una nuova legge, senza prevedere un quadro normativo dell’informazione e della comunicazione omogeneo in Europa limiterebbe, con lo sviluppo economico, lo sviluppo di una coscienza comune europea.

Cordiali saluti e buone e vigili vacanze.
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Enrico Campagnoli

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