Vi è un rischio nel “Ricongiungimento”?

Cari colleghi,
prima di iniziare con l’anno nuovo l’attività della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI), della quale Tribuna Stampa 2.0 è portavoce, mi corre l’obbligo di richiamare l’attenzione sui rischi connessi al cosiddetto “Ricongiungimento”, possibile, a determinate condizioni, solo entro il 31 dicembre 2017.

Il termine invita ad un’immediata riflessione.

Una recente email dell’OdG, inviata a tutti i pubblicisti, spiega quali siano le norme temporanee di favore in vigore sino al 31 dicembre per l’accesso all’albo professionisti e come funzioni il “Ricongiungimento” per passare da giornalista pubblicista a giornalista professionista.

Fra l’altro nell’email si legge:

Dal 2013 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha previsto un percorso per l’accesso all’Elenco dei professionisti dedicato ai pubblicisti che esercitano l’attività giornalistica in maniera prevalente e sono titolari di rapporti di sistematica collaborazione retribuita con periodici e quotidiani stampati, audiovisivi, telematici e uffici stampa. Ai giornalisti che hanno i requisiti si garantisce l’accesso all’esame di Stato per diventare professionisti ed essere iscritti nel relativo Elenco. Non è una generica sanatoria, non sostituisce i canali di accesso tradizionali (praticantato aziendale, riconoscimento d’ufficio, scuole di giornalismo, tutoraggio per i free-lance), né tantomeno interferisce con le norme che regolano il riconoscimento dei pubblicisti nei singoli Ordini regionali.

Purtroppo l’attività giornalistica prevalente non è requisito sufficiente per l’iscrizione e per il mantenimento dell’iscrizione all’albo dei professionisti. Lo è solo l’attività giornalistica esclusiva.

Infatti il testo in vigore della legge istitutiva dell’Ordine, http://www.odg.it/content/legge-n-691963, all’articolo 40, indica i motivi di “Cessazione dell’attività professionale” e recita testualmente:

“Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale.
In tal caso il professionista può essere trasferito nell’elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, e ne faccia domanda.”

Vi è il rischio – sembra – che il “ricongiungimento” determini per il pubblicista una sorta di “gioco dell’oca”, a dir poco, spiacevole.

Un giornalista pubblicista che ha svolto attività giornalistica prevalente, nei modi e nei tempi indicati dall’OdG, con il “Ricongiungimento” entro il 31 dicembre 2017, può – è vero – divenire, con le norme temporanee di favore, giornalista professionista, ma il giorno dopo, se continuasse ancora a svolgere attività giornalistica in via prevalente, e non esclusiva, come si è visto, “è – per legge – cancellato” dall’elenco dei professionisti ai sensi dell’articolo 40 della legge istitutiva e potrebbe ritornare pubblicista, a domanda, ricorrendone le condizioni.

Ogni eventuale chiarimento e assicurazione al riguardo sarà particolarmente utile.

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