Nota FNGPI sul Disegno di Legge Delega,
presentato il 29 settembre 2025,
per la Riforma delle Professioni,
approvata dall’Assemblea Straordinaria FNGPI del 25 marzo 2026,
con focus sulla Professione Giornalistica.
1. Inquadramento Generale
del DDL del 29 settembre 2025
Il Disegno di Legge Delega per la riforma degli ordinamenti professionali, presentata il 29 settembre 2025 ed annunciato il 4 settembre 2025, si inserisce in un positivo percorso di ammodernamento delle professioni regolamentate e riguarda 15 professioni tra le quali quella giornalistica.
Il testo integrale di questo Disegno di Legge Delega, che deve essere ancora approvato dal Parlamento e che prevede che, entro 24 mesi dalla sua approvazione, il Governo possa legiferare per riformare le 15 professioni compresa quella giornalistica, assieme alla Relazione Tecnica ed all’Analisi tecnico normativa, sono scaricabili da questo link:https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01477014.pdf
L’audizione alla Commissione Giustizia del Presidente dell’Ordine del 14 gennaio 2026 è udibile qui: https://webtv.senato.it/webtv/commissioni/riforma-della-disciplina-degli-ordinamenti-professionali-4
Nei giorni successivi all’annuncio del 4 settembre 2025, la nostra organizzazione ha erroneamente preso in considerazione ed ha elaborato una prima nota relativa ad un Decreto Delega analogo, unico presente sul tema sul sito del Ministero di Giustizia, presentato tempo addietro e superato.
La FNGPI si scusa, anche se ritiene utile un confronto fra i due Decreti Delega.
Quest’ultimo Decreto Delega per la riforma delle professioni dovrebbe cogliere un’occasione per uniformare in qualche modo nell’interesse comune la normativa italiana al quadro normativo europeo, che regola le professioni ed in particolare quella giornalistica, e recepire in particolare i Regolamenti e la normativa europea per rispondere alle trasformazioni tecnologiche e sociali.
I principi cardine della delega generale sembrano riguardare:
- Semplificazione e Digitalizzazione: Dematerializzazione dei registri e procedure amministrative più snelle.
- Accesso alla Professione: Revisione dei percorsi di tirocinio e rafforzamento della formazione universitaria.
- Governance: Riduzione del numero dei componenti dei consigli nazionali e territoriali per garantire maggiore efficienza.
- Procedimenti Disciplinari: Maggiore separazione tra funzioni amministrative e funzioni giudicanti/disciplinari.
2. La Specificità della Professione Giornalistica
La riforma della professione giornalistica è considerata urgente a causa dell’obsolescenza della Legge n. 69 del 1963, scritta in un’epoca pre-digitale. Il DDL delega sembra mirare a trasformare radicalmente l’accesso e la struttura dell’Ordine dei Giornalisti (OdG), che il referendum abrogativo del 1997 non lo ha abolito, nonostante che oltre il 65% dei votanti si sia espresso favorevolmente, perché ha votato solo il 30% degli aventi titolo. La regolamentazione della professione giornalistica dovrebbe essere compatibile con la nuova normativa europea: a titolo esemplificativo, con l’art.11, punto 1, dei Diritti Fondamentali dell’Uomo della UE, con il regolamento European Media Freedom Act (EMFA) e dovrebbe più in generale rendere la professione giornalistica regolata in modo più similare a come essa viene regolata negli altri Paesi EU.
A. Superamento del dualismo Professionisti/Pubblicisti
Uno dei punti più discussi della delega, per quanto riguarda i giornalisti, riguarda il superamento della storica distinzione tra “professionisti” (chi esercita in via esclusiva) e “pubblicisti” (chi svolge anche altre attività) con assoluta disparità di diritti negli organismi, nonostante la parità dei doveri.
- Obiettivo: Creare un registro che rifletta meglio la realtà del mercato del lavoro odierno, dove la multi professionalità e il freelance sono prevalenti.
- Criterio: Le distinzioni non dovrebbero basarsi più sul tempo dedicato, ma eventualmente sulla verifica di competenze attestate e sull’osservanza delle norme deontologiche.
B. Nuove Modalità di Accesso e Formazione
La delega potrebbe prevedere una revisione dei canali di ingresso alla professione:
- Valorizzazione della Capacità: Riconoscimento di percorsi accademici specifici (Master e lauree magistrali in giornalismo) come via d’accesso privilegiata, riducendo la dipendenza dal solo praticantato aziendale o dalla frequentazione di scuole non sempre di altissima qualificazione; riconoscendo sempre la possibilità, a prescindere dal titolo di studio, d’essere, come nel passato, degli ottimi giornalisti.
- Praticantato “di fatto”: Regolarizzazione di chi già opera nel settore digitale e nei nuovi media, spesso privo di un contratto di praticantato tradizionale, ma che svolge attività giornalistica a pieno titolo.
- Formazione Continua: Inasprimento dell’obbligo formativo (FPC) con un focus su etica digitale e contrasto alle fake news.
C. Governance e Disciplina
- Riduzione dei Consiglieri: una gestione più snella e meno costosa di un eventuale Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (CNOG).
- Autonomia dei Consigli di Disciplina: Rafforzamento dell’indipendenza dei collegi che devono giudicare le violazioni deontologiche, per evitare conflitti di interesse con gli organi amministrativi dell’Ordine.
D. Potenziale conflittualità con il quadro normativo EU.
La questione tocca il cuore del delicato equilibrio tra potere regolatore dello Stato e libertà di informazione. Una riforma della professione giornalistica si muove in un campo minato, dove vi è il rischio che la “normazione” diventi involontariamente una “limitazione”. Ecco i principali elementi di incompatibilità che potrebbero emergere confrontando i criteri del disegno di legge delega nazionale con il quadro normativo europeo:
D1- Il Conflitto con l’Art. 11, punto 1 della Carta dei Diritti Fondamentali nella UE.
L’articolo 11, punto 1, tutela la libertà di espressione e di informazione senza interferenze da parte delle autorità pubbliche.
- Accesso alla Professione: Se la riforma nazionale introducesse barriere all’ingresso troppo rigide (es. requisiti di laurea specifici o esami di stato eccessivamente selettivi), potrebbe entrare in rotta di collisione con il principio per cui il giornalismo è un esercizio della libertà di espressione e di informazione, diritto che appartiene a ogni cittadino EU.
- Pluralismo: Qualsiasi norma che limiti la capacità di “nuovi attori” (blogger, etc,) di essere riconosciuti come giornalisti potrebbe essere vista come una violazione della libertà di ricevere e diffondere informazioni.
D2 – Incompatibilità con l’European Media Freedom Act (EMFA)
L’EMFA è il nuovo Regolamento UE, direttamente applicabile, volto a proteggere l’indipendenza dei media, che dà per certa l’applicazione del punto 1 dell’art. 11 dei Diritti fondamentali UE, una riforma nazionale della professione giornalistica rischierebbe l’incompatibilità se non venisse riconosciuto ad ogni cittadino il diritto di diffondere l’informazione.
D3 – Il Nodo dell’Ordine Professionale e il Modello Europeo.
L’Italia è il solo paese UE ad avere un Ordine dei Giornalisti, strutturato peraltro come ente pubblico.
- Natura dell’Ente: Molti ordinamenti europei preferiscono l’autodisciplina (Consigli della Stampa) rispetto a un ordine professionale cogente. Una riforma che rafforzasse eccessivamente la natura “chiusa” dell’Ordine potrebbe essere percepita come un ostacolo alla libera prestazione dei servizi (Art. 56 TFUE), rendendo difficile per i giornalisti di altri paesi UE operare in Italia.
- Standard Deontologici: Se la riforma nazionale stabilisse standard etici eccessivamente rigidi o politicamente orientati, si scontrerebbe con la giurisprudenza della Corte EDU, che protegge il giornalismo “anche quando offende, sciocca o disturba”, purchè l’offesa non sconfini con la diffamazione.
Conclusioni:
l’incompatibilità potrebbe risiedere
nella definizione stessa di “giornalista”.
Mentre l’Europa tende a una definizione funzionale (chiunque svolga attività giornalistica è protetto), una riforma nazionale, secondo i criteri del Disegno di legge delega, potrebbe tendere ad una definizione formale (è giornalista chi è iscritto all’albo). Questo diversa definizione crea un cortocircuito giuridico costante.
La riforma, se attuata secondo i principi della delega, potrebbe segnare il passaggio da un ordine di sapore “corporativo” (di stampo novecentesco) ad un organismo di “servizio”, focalizzato sulla attestazione della qualità dell’informazione e sulla protezione dei cittadini dalle derive della disinformazione, garantendo al contempo la dignità professionale dei giornalisti in un momento di crisi, ma potrebbe altresì correre il rischio di incorrere in incompatibilità con il quadro normativo della UE.
