Cara Collega, caro Collega,
il volontariato di Protezione Civile, costituito negli anni 90, per la prima volta nella sua storia ha alzato la testa ed ha unanimemente espresso la propria intolleranza avverso un’annunziata ordinanza che è stata definita dal Presidente del Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, Patrizio Losi, a “La Repubblica” un “inverecondo pastrocchio”.
Il Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile e’ l’organismo, democraticamente eletto, che rappresenta tutto il volontariato di PC secondo il Codice della Protezione Civile (Decreto Legislativo 1/2018).
Mai era capitato dalla costituzione del volontariato di Protezione Civile negli anni 90 che ci fosse una presa di posizione che unificasse un mondo composito, capillare e trasversale, articolato dalla Croce Rossa. agli Alpini, alle Misericordie, alla FIR-CB, alla miriade di associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali della Protezione Civile. Su questa ordinanza vi e’ subito stata l’attenzione di tutto il Paese e la decisa presa di posizione avversa, trasversale in tutte le forze politiche, dall’opposizione, ai renziani, ai M5S, al Leu, ed ad una parte del PD. Il fatto che il Commissario Angelo Borrelli, che gode ampia stima da parte dei volontari di PC, li abbia successivamente assicurati, che non avrebbe emesso una tale ordinanza, sembra abbia placato solo temporaneamente gli animi nel timore che interessate pressioni, cessato il clamore possano prevalere.
Di fronte ad un possibile colpo di coda, e’ giusto che ogni giornalista si faccia una sua idea.
E’ vero che la bozza di ordinanza della Protezione Civile che prevedeva degli “assistenti civici”, dotati di emblema della Protezione Civile, alle dipendenze dei sindaci con un ruolo, ad essere benevoli, non ben definito, alla vigilia di elezioni comunali, fosse un “inverecondo pastrocchio” ovvero che l’ordinanza fosse in violazione della stesso legge usata per determinare il complesso e discusso quadro normativo anti-epidemia, ovvero il Codice della Protezione Civile.
Questa bozza di ordinanza ha richiamato l’attenzione sul fatto che nella Costituzionale non ci sia diritto speciale per tempi eccezionali.
Il Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, intervenendo il 28 aprile 2020, nel rituale incontro con la stampa alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stata esplicita al riguardo: Si può leggere al proposito la sintesi del suo intervento sul sito della Corte Costituzionale od ascoltare il suo intero intervento su Radio Radicale.
Se qualcuno volesse rileggersi gli atti che hanno portato i costituenti a scrivere l’attuale Costituzione, noterà che questi non hanno inserito nella Costituzione Italiana la possibilità di un diritto speciale per tempi eccezionali per evitare che potesse avvenire quanto era successo in Germania nella Repubblica di Weimar con l’art. 48 della loro Costituzione, dove, grazie ad un uso strumentale della legislazione di emergenza nella loro Costituzione, e’ stato posto addirittura fine alla democrazia in quel Paese.
L’ordinanza sugli assistenti civici ha richiamato l’attenzione sui pericoli, anche in sedicesima, di un uso strumentale di una normativa di emergenza.
Ha richiamato l’attenzione sul fatto che il garante della Costituzione sia il Presidente della Repubblica, che la profilassi internazionale spetti esclusivamente allo Stato ( ex- art. 117, II comma, lettera q). e che lo Stato si esprima con leggi del Parlamento .
E’ stato molto chiaro Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, quando ha rilasciato il 14 aprile scorso al Dubbio un’ intervista una dichiarazione molto chiara sulla legittimità dei pieni poteri assunti dal Governo di fronte alla pandemia.
“Nell’interpretazione della Costituzione – dice in questa intervista il giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese – non si può giocare con le parole. Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato ( art. 117, II comma, lettera q). Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al governo compiti e definirne i poteri. La Corte costituzionale, con un’abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza «contingibile e urgente», cioè per eventi non prevedibili e che richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono state rispettate a metà. Il primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato corretto il tiro, con il secondo decreto legge, che smentiva il primo, abrogandolo quasi interamente. Questa non è responsabilità della politica, ma di chi è incaricato degli affari giuridici e legislativi. C’è taluno che ha persino dubitato che abbiano fatto studi di giurisprudenza.”
Tutta la decretazione di emergenza, legittima o meno che sia,
e’ stata basata sul
Codice della Protezione Civile ovvero sul Decreto Legislativo 1/2018
La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha infatti dichiarato 6 mesi di emergenza richiamando il Codice della Protezione Civile (Decr. Leg. 1/2018) in part l’art 7 comma 1 lettera c.
E’ seguito il Decreto Legge n.6 del 28 febbraio 2020, che, sempre richiamandosi al Codice della Protezione Civile, ha previsto l’attuazione di una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione dell’epidemia, ha delegato al Presidente del Consiglio genericamente “ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica”. ed ha previsto pure che il mancato rispetto delle misure di contenimento comportasse un reato, comprimendo un diritto, previsto come incomprimibile, anche in caso d’emergenza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), garantito dalll’art.7 del CEDU: “nullum crimen sine lege” .
Il Decreto Legge n.6 del 28 febbraio fu poi convertito con modificazioni in legge il 5 marzo 2020 ( legge n.13/2020).
Gli “assistenti civici”
verrebbero costituiti da un’ Ordinanza,
che sembra proprio essere in contrasto
con quello stesso Codice della Protezione Civile,
sul quale e’ stata basata tutta la normativa di emergenza Covid-19.
Molti sono i motivi di contrasto
A titolo esemplificativo, l’art. 32 punto 1 del Codice della Protezione Civile definisce il volontario di Protezione Civile “e’ colui che, per sua libera scelta, svolge l’attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell’ambito delle attività’di protezione civile di cui all’articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita’ per acquisire, all’interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.”
Le attività di protezione civile previste dall’art.2 del Codice consiste nell’attuazione di misure “coordinate”, ovviamente dagli organismi come il COC ed il COM , che si istituiscono in caso di calamità, non certo coordinate semplicemente ad un sindaco specie alla vigilia di una sua campagna elettorale.
Pur evidentemente non essendo gli “assistenti civici” volontari di protezione civile l’ordinanze, che li avrebbe istituti, prevedeva all’art. 1 punto 6 e) che gli assistenti civici fossero dotati “alfine di una loro immediata individuazione, di una casacca o fratino nel quale sia riportata la scritta “assistente civico” sul retro ed il logo della Protezione civile nazionale, dell’ ANCI e del Comune sul fronte…“.
Li avrebbe cioè fatti sembrare alla popolazione ignara come volontari di protezione civile per far loro indebitamente usare, per finalità estranee alla protezione civile e magari di parte, della reputazione e dell’affidabilità che, con trent’anni di lavoro disinteressato, i volontari di protezione civile si erano guadagnati.
L’art 30 del Codice di Protezione Civile precisa che “L’uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell’immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.“ e, salva specifica autorizzazione temporanea del Capo Dipartimento, precisa che “chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 ero, salvo che il fatto costituisca più grave reato.”
Il fatto che il Commissario Angelo Borrelli, che da anni lavora in stretto contatto con i volontari di Protezione Civile ed è stimato dai volontari, li abbia assicurati, che non avrebbe emesso una tale ordinanza, ha placato temporaneamente gli animi, ma rimane il rischio che interessate pressioni, cessato il clamore, possano prevalere e determinare un uso funzionale della situazione di emergenza.
Poichè l’iniziativa, pur governativa, ci è sembrata essere in sostanza pugliese, è parso opportuno chiedere cosa ne pensasse degli assistenti civici a chi è stato per molto tempo dirigente della Protezione Civile della Regione Puglia, Raffaele Celeste.
Raffaele Celeste ci ha detto che ritene che quello che si vuole fare, ovvero istituire gli assistenti civici, è frutto di persone incompetenti che non conoscono bene le norme e che giocano sulle persone per fare clientelismo.
E’ un “inverecondo pastrocchio”?
Si lascia a ciascuno il suo giudizio.