La legge 120/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n..228 del 14 settembre 2020; ed entrata in vigore circa un anno fa, ha previsto precisi obblighi per gli Ordini:
– l’invio da parte dell’Ordine di una diffida ad adempiere, entro 30 giorni, al giornalista che non ha comunicato all’Ordine il proprio indirizzo di PEC;
– l’applicazione al giornalista inadempiente della sanzione della sospensione dall’Albo, fino alla comunicazione dell’indirizzo PEC.
Questa legge (che ha modificato l’art. 7-bis dell’art. 16 del D.L. 29/11/2008, n. 185) prevede che costituiscano motivo di scioglimento e di commissariamento dell’Ordine inadempiente ad opera del Ministero competente:
– l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato (consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni) con i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale;
– il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i suddetti dati; o la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (di cui all’articolo 6-bis del D. Leg.vo 07/03/2005, n. 82) l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento.
E’ difficile comprendere come un Ordine possa essere stato adempiente a questi obblighi senza adempiere prima all’obbligo che aveva nei confronti degli iscritti senza pec della diffida ad adempiere entro 30 giorni ed in caso di inadempienza della sospensione dall’Albo..
Non è stato diffuso un quadro nazionale dei tempi di invio della diffida ad adempiere e dei colleghi inadempienti sospesi dall’Albo nelle varie realtà territoriali dell’Ordine, né tanto mento dell’adempimento da parte degli Ordini territoriali degli adempimenti previsti per loro dalla legge a pena si scioglimento e commissariamento a cura del Ministero vigilante.
Le informazioni che giungono dall’Ordine del Lazio sono preoccupanti e suggeriscono una verifica a livello nazionale.
In data 1 ottobre 2021 è circolata un’email a firma del Presidente dell’Ordine del Lazio, Paola Spadari, a dirigenti dell’Ordine del Lazio, con un oggetto molto esplicito: “Fwd: invio per posta elettronica: ELENCO SOSPESI PUBBLICISTI.pdf, ELENCO SOSPESI PROFESSIONISTI.pdf”.
Le decisione di inviare la diffida, da fonti ben informate, è stata assunta solo nel tardo luglio 2021, quasi un anno dopo l’entrata in vigore della legge 120/2020. Non si ha notizio dei tempi e dei modi dei procedimenti di sospensione dei colleghi inadempienti.
Vi sono allegati all’email due files: il primo contiene l’elenco nominativo di 1309 colleghi pubblicisti ed il secondo l’elenco nominativo di 615 colleghi professionisti, Vi sono nomi molto noti, alcuni con ruoli molto importanti in quotidiani ed in televisione. che, a seguito della sospensione dall’Albo, continuando nell’attività professionale, potrebbero correre il rischio di esser denunciati per esercizio abusivo della professione ed avere problemi nel lavoro, tanto contrattuali, quanto perfino nei contributi INPGI.
La situazione dell’Ordine del Lazio induce ad una verifica della situazione nazionale, sull’adempimento da parte degli Ordini territoriali degli adempimenti previsti dalla legge 120/2020, dovuta fin dal novembre 2020, a pena di scioglimento e commissariamento, previa la diffida ai colleghi ad adempiere entro 30 giorni e la sospensione dall’Albo in caso di inadempimento.
L’art. 3 ed art. 4 della legge istitutiva precisano chi ha diritto al voto e testualmente al proposito recitano:
“Art. 3 (Composizione dei Consigli regionali o interregionali)
I Consigli regionali o interregionali . . . sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell’Albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all’Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.
Art. 4 (Elezione dei Consigli dell’Ordine)
L’assemblea per l’elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta raccomandata almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione.
L’avviso deve contenere l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell’adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima.
L’assemblea è valida in prima convocazione, quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.“
Un collega che non ha la Pec, ma non e’ stato sospeso non ha diritto al voto? Vietargli di esercitare il diritto di voto sarebbe poi l’unica “irregolarità” di queste elezioni?