Professionisti dell’informazione della legge 4/2013

Nelle more che vi sia un adeguamento della legge istitutiva della professione giornalistica in Italia, che tenga conto delle molteplici professioni che oggi, dopo 61 anni, consentono ad ogni cittadino di diffondere informazione, vi è forse l’esigenza di stimolare la regolamentazione, almeno in modo provvisorio, nei modi previsti dalla Direttiva 2005/36/CE. recepita in Italia dalla legge n. 4/2013 (e dalla successiva Direttiva 2013/55/UE) delle diverse nuove professioni del mondo dell’informazione, presenti ormai da anni ed anche di recepire e regolamentare nuove professioni via, via emergenti.

Le associazioni professionali, previste dall’art. 2 della legge n. 4/2013, hanno il compito di qualificare l’attività professionale, di contribuire ad aggiornare i professionisti dell’informazione, iscrivendoli nelle associazioni professionali sulla base di ben definiti requisiti e nello stesso tempo hanno il compito di tutelare l’ utenza pretendendo il rispetto di norme deontologiche liberamente accettate.

La definizione di specifiche norme UNI, prevista dalla legge n. 4/2013, potrebbe aver luogo per le varie tipologie di professionisti dell’informazione oggi esistenti. Le associazioni professionali possono rilasciare attestato di qualità dei servizi ex. Art. 7 della legge 4/2013.

La legge n. 4/2013 riguarda le professioni che per legge non richiedono espressamente un’iscrizione ad un albo o ad un collegio, quindi al momento non possono rilasciare la qualifica di giornalista, ma – sembra – altre qualifiche per esempio quella di “professionista dell’informazione”.

Per i “professionisti dell’informazione” nasce il problema, nelle more della modificazione o dell’adeguamento della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti n. 69/1963, di ben definire quali siano le differenze tra i “professionisti dell’informazione” ed i “giornalisti” per i quali oggi vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo giornalisti previsto dalla legge n. 69/1963, a pena del reato di esercizio abusivo della professione punito ai sensi dell’art. 348 c.p..

I giornalisti.

Il giornalista è una persona che svolge l’attività giornalistica in modo continuativo e regolarmente contribuita.

I giornalisti, professionisti e pubblicisti, sono coloro che, in base alla legge istitutiva, sono iscritti all’Ordine, un ente di diritto pubblico, e nell’Albo dei giornalisti.

Sono giornalisti professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista. Sono giornalisti pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. Ai sensi dell’art. 35 della legge indicata: “per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda dev’essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni“.

Dette previsioni devono essere considerate alla luce dell’art. 45 della legge istitutiva, così come modificato dalla legge 198/2016 secondo cui: “nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave“.

Dunque per esercitare la professione di giornalistica la legge prescrive oggi l’iscrizione all’Ordine, ovvero ad un ente di diritto pubblico, ed all’Albo dei giornalisti.

Varie sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione hanno meglio precisato quando chi svolge attività giornalistica, senza essere iscritto all’Albo, incorre nell’esercizio abusivo della professione.

Non incorre nell’esercizio abusivo della professione chi nei due anni antecedenti all’eventuale richiesta di iscriversi all’Albo per divenire giornalista pubblicista esercita l’attività giornalistica in modo continuativo e regolarmente retribuito ed in generale chi svolge l’attività giornalistica occasionalmente e pagata volta per volta (Cass. Pen, Sez. VI, 2 aprile 1971, n 428).

Incorre invece nell’esercizio abusivo della professione giornalistica chi svolge l’attività giornalistica con continuità, onerosità ed organizzazione ( Cass. Pen, Sez. un, 23 marzo 2012, n.11545), con riserva anche per attività tipiche della professione (Cass. Pen, Sez. VI, 15 maggio 2013, n. 23843 ) ed anche (Cass. Pen, Sez. VI, 1 marzo 2023, n. 8956)

I professionisti dell’informazione

L’art. 2 della legge n. 4/2013, precisa cosa si intende per professione e recita “ Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo,….”

Dal 1963 ad oggi sono molteplici le nuove professioni del mondo dell’informazione che non hanno spazio nell’attuale quadro normativo.

Sembra ragionevole considerare “professionisti dell’informazione”, ai sensi della legge 4/2013, coloro che hanno oggi un’attività connessa con la diffusione dell’informazione e che, pur contribuendo oggi non poco alla produzione dell’informazione, non hanno spazio nell’attuale quadro normativo regolato dalla legge del 1963.

Il quadro normativo europeo, prevalente su quello italiano, è legato, oltre che all’art. 21 della Costituzione italiana, all’art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo, che dà diritto a ciascun cittadino europeo non solo di usare qualsiasi mezzo per esprimere e diffondere le proprie idee, ma anche il diritto di diffondere l’informazione con qualsiasi mezzo e senza l’interferenza di un qualsivoglia ente di diritto pubblico.

Il “Media Freedom Act” dà applicazione al punto 2 dell’art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo, ma ha poco senso senza l’applicazione del punto 1 dell’art. 11 della stessa Carta.

Mai come oggi, nell’era di Internet, dei blog e dei social network, meritano di essere rilette e meditate le parole, allo stesso tempo profetiche e durissime, scritte da Luigi Einaudi ne Il buongoverno (Laterza 1973, Vol. II pagg. 627-629):

Giornalisti sono tutti coloro che hanno qualcosa da dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentar meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male…Giudice della dignità o indegnità del giornalista non può essere il giornalista, neppure se eletto membro del consiglio dell’ordine od altrimenti chiamato a dar sentenza sui colleghi…In una professione della quale tutti possono essere chiamati a far parte per una ora o per un anno o per tutta la vita…nella quale sono sempre vissuti, gli uni accanto agli altri, imbrattacarte e grandi pubblicisti, …che cosa significa un tribunale di pari? Null’altro che uno strumento fazioso per impedire agli avversari, agli antipatici, ai giovani, agli sconosciuti l’espressione libera del pensiero…Ammettere il principio dell’albo obbligatorio sarebbe un risuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non-conformisti”.

La tecnologia oggi ha dato concretamente la possibilità di esprimersi ad ogni cittadino ed a “tutti coloro che hanno qualcosa da dire o che semplicemente sentono di poter dire meglio o presentar meglio la stessa idea che gli altri dicono o presentano male“.

E’ lungo l’elenco delle attività connesse alla diffusione dell’informazione, che qualunque cittadino in Europa ha diritto, secondo la Carta europea dei diritti fandamentali, di esercitare senza alcuna interferenza di qualunque pubblica autorità, senza l’obbligo di esercitarle in modo occasionale e tanto meno senza l’obbligo di esser retribuito volta per volta o di essere laureato od essere soggetto ad esami o filtri.

Molte di queste attività diventano una professione quando ci sono le condizioni previste dall’art. 2 della legge n. 4/2013.

Chi le esercita potrà liberamente, volendolo, iscriversi come “professionista dell’informazione” ad un’associazione professionale.

A nessuno può sfuggire che il confine tra l’attività giornalistica e quella del professionista dell’informazione è labile e potrebbe esser meglio definita od addirittura superata da un nuovo quadro normativo nazionale o, permanendo la legge sull’autonomia differenziata, regionale.


Nelle more delle modificazioni da parte del Parlamento o delle Regioni del quadro normativo dell’informazione nel nostro Paese, con l’adeguamento o meno al quadro normativo europeo, è probabilmente opportuno che nascano associazioni “ibride” ovvero associazioni che iscrivano tanto giornalisti iscritti all’Ordine, quanto, come associazioni professionali, i “professionisti dell’informazione” ai sensi della legge 4 del 2013.


In un silenzio assordante di un futuro imprevedibile la loro presenza e la loro attività potrebbe dare avvio ad un processo di adeguamento al quadro normativo europeo che può dare un futuro alla nostra professione.

In Italia con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 225 del 1974 e n.1 del 1976 è stato riconosciuto ad ogni cittadino italiano il diritto di esprimersi e comunicare con la radio, come anche si può vedere qui. L’Unione Europea ha recepito successivamente questo principio nel 1999 e lo ha esteso, con la Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo, all’art. 11, al diritto di ogni cittadino di essere soggetto d’informazione. Questo fatto potrebbe, forse dovrebbe, essere elemento determinante oggi per la modifica del quadro normativo dell’informazione, ancora regolato in Italia dalla legge n. 69 del 1963.

Enrico Campagnoli