Se certo il quadro emerso al Festival dell’Informazione in alcuni Paesi è drammatico, il quadro emerso in Italia nei confronti della mafia tradizionale non è da meno. Non è tuttavia assolutamente da sottovalutare per la sua altissima pericolosità sociale la necessità del contrasto all’attività mafiosa cosiddetta “nuova” o “mercatista”, che si è estesa al centro-nord del nostro Paese.
L’apprezzamento, espresso dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) per l’attività svolta da tempo dall’associazione Ossigeno per l’informazione, diretta da Alberto Spampinato, ha indotto a valutare, anche nel Convegno di Chiavari del 23 giugno, l’opportunità di sostenere questa organizzazione per manifestare la solidarietà a tutti i colleghi oggetto d’intimidazione o potenzialmente oggetto d’intimidazione, tanto da ostacolare, di fatto, una loro libera possibilità d’espressione.
Per l’art. 416 bis del Codice Penale l’esistenza di un sodalizio di tipo mafioso è caratterizzata dall’intimidazione e dall’omertà. Questo fenomeno di gravissima pericolosità sociale è notoriamente anche una fonte privilegiata, ma certo non l’unica, d’intimidazione per i giornalisti ed ovviamente costituisce un grave pregiudizio per la libertà d’informazione e per le stesse libertà costituzionali.
Dopo che il 28 dicembre 2017 qualcosa è cambiato?
La Sentenza della Cassazione Penale n. 57896 del 28 dicembre 2017 ha precisato che debba essere considerata associazione di tipo mafioso definita dall’art. 416 bis del codice penale anche quella “non tradizionale”, “nuova”, detta anche “mercatista”, ove, fra l’altro, l’intimidazione non ricorra necessariamente alla violenza.
I giornalisti pubblicisti sono una componente fondamentale del sistema informativo. Svolgendo essi anche un’altra attività, oltre a quella giornalistica, sono più direttamente a contatto con la struttura sociale e con i problemi incontrati nella vita di ogni giorno dai cittadini e quindi possono venire a conoscenza, prima di altri, di fatti e situazioni che possono alimentare il ragionevole dubbio dell’infiltrazione e della presenza su un territorio di un sodalizio mafioso di questo tipo.
Ma quali sono le caratteristiche di un sodalizio mafioso “non tradizionale”? Come riconoscerlo?
Nel 2015 il Procuratore Generale, Marco Scarpinato, nella sua intervista a Servizio Pubblico aveva fatto chiarezza su “La mafia tradizionale e quella “mercatista”, il mondo di mezzo e la “mafiocorruzione”.
Alla domanda di Santoro al Procuratore Generale se abbiamo validi strumenti a nostra disposizione per combattere la “mafiacorruzione” questi rispondeva: “Fin quando non abbiamo strumenti seri per combattere la corruzione rischiamo di restare vittime di un abbaglio e cioè pensare che veramente la zavorra dell’economia del Meridione o del Paese sia la mafia mentre invece oggi la “mafiocorruzione” e cioè l’intreccio tra una mafia che ha capito che i soldi si fanno con la corruzione e con il mercato, è diventato il vero terreno di intervento”.
Oggi dopo la Sentenza della Cassazione Penale n. 57896 del 28 dicembre 2017 la situazione appare mutata e più chiara.
Sul sito http://www.giurisprudenzapenale.com questa sentenza è stata così riportata:
“In tema di mafia “non tradizionale” (o “non storica”), il collegio ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale».
Infatti – prosegue la Corte – «nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma vi rientrano anche le piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione che aggrava responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà».
Al tempo stesso – si legge ancora nella sentenza – «perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi».
Tale orientamento – prosegue la Corte – «è stato ribadito affermandosi che non è necessaria la prova che l’impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice».”
Cosa possono fare in Italia in merito, dopo il 28/12/2017, i giornalisti pubblicisti ed a quali condizioni?
L’attività, anche non giornalistica, dei giornalisti pubblicisti implica la loro possibile conoscenza privilegiata di fatti e situazioni che possono alimentare il ragionevole dubbio della presenza su un territorio di sodalizi di tipo mafioso non tradizionale, ove siano presenti l’intimidazione ed il condizionamento e l’omertà nei modi indicati dalla Corte per i fini descritti dall’art. 416 bis, ovvero “per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.
Le segnalazioni di tali situazioni da parte dei giornalisti pubblicisti alle Procure ed alle Direzioni Investigative Antimafia potrebbero avere un sostanziale impatto, specie se intese come un’integrazione della lodevole attività svolta già oggi da un’associazione come “Ossigeno per l’informazione”, e qualora queste segnalazioni fossero oggetto di appropriata analisi dei Magistrati competenti e motivo di adeguata tutela da parte delle Forze dell’Ordine verso chi segnala.
Enrico Campagnoli