La principale obiezione all’unificazione dei due elenchi dell’albo dei giornalisti, quello dei pubblicisti e quello dei professionisti, era certamente derivante dal quinto comma dell’art. 33 della Costituzione, che recita:
“E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.”.
Dunque la possibilità di avere un unico elenco di giornalisti senza alcuna ulteriore divisione tra coloro che svolgevano questa attività in modo esclusivo o meno, sembrava incontrare una sostanziale difficoltà nella norma costituzionale in quanto mentre i giornalisti professionisti avevano superato il “prescritto” esame di Stato, i giornalisti pubblicisti potevano svolgere, in base alla legge istitutiva, l’attività giornalistica senza aver superato alcun esame di Stato .
Poiché la normativa europea per il riconoscimento professionale prevista dalla Direttiva 2005/36/CE non prevedeva l’obbligo di un esame di Stato per l’esercizio di una professione, nasceva un contrasto tra una norma prevista dalla Costituzione italiana ed una prevista da una Direttiva europea.
L’unificazione dei due elenchi, ovvero un elenco, una testa un voto, pari diritti e pari doveri, sembrava incontrare un ostacolo di natura costituzionale, in quanto si trattava di riconoscere, contrariamente a quanto previsto dall’art. 33 della Costituzione, la possibilità dell’esercizio della professione, anche ai giornalisti pubblicisti, che, a norma della legge istitutiva, non avevano effettuato l’esame di Stato “prescritto” dall’art. 33 della Costituzione.
Per evitare questo ostacolo il superamento dei due elenchi sembrava poter esser possibile solo con l’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti e con l’applicazione a tutti i giornalisti della legge 4 del 2013, che prevede “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” in Ordini e Collegi e che non prevede alcun obbligo per l’esercizio della professione del superamento di uno esame di Stato.
Più complessa sembrava la possibilità di una modifica, anche sostanziale, della legge istitutiva dell’Ordine.
La prevalenza della normativa europea su quella italiana ha un preciso riscontro nel recente orientamento giurisdizionale.
E’ particolarmente utile rileggersi un documento dell’Ufficio Studi della Corte Costituzionale del maggio 2014 dal titolo “Le limitazioni della sovranità statale in favore dell’Unione Europea nella giurisprudenza costituzionale: il sistema delle fonti” ed ad ulteriore conferma la relazione introduttiva al Disegno di legge costituzionale, presentato dal Sen. Quagliarello, il 23 marzo 2018.
L’unificazione delle due liste dei giornalisti pubblicisti e professionisti sembra proprio possibile senza incorrere in una violazione della norma prevista dall’art. 33 della Costituzione.
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