Verso l’informazione post-COVID: una nuova legge sempre più urgente.

Dopo l’Assemblea FNGPI, che per fortuna la Federazione è riuscita a fare in modalità mista, telematica e in persona, il giorno 10 settembre 2020, ritenevamo che si potesse immediatamente riprendere un’attività quasi normale, che, con la partecipazione dei colleghi, consentisse di contribuire in modo concreto ad una complessiva e sostanziale riforma della normativa che regoli l’informazione.

Il secondo picco del COVID non lo ha consentito alla nostra organizzazione ed in generale le criticità ed i tempi, nei quali si svolgeranno le stesse elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale e dei Consigli Territoriali dell’Ordine, non hanno consentito a tutti i colleghi quel dibattito necessario per affrontare i problemi rimasti aperti dopo che il Ministero vigilante, ripetutamente con fermezza, ha disconosciuto, proprio al termine della consiliatura, il potere del CNOG di modificare la legislazione primaria.

Anche alla luce di questi problemi ed a fronte di una caduta libera delle vendite dei giornali, una profonda modifica della normativa che regola l’informazione appare ogni giorno sempre più necessaria e la legge istitutiva dell’Ordine del lontano 1963 sempre più obsoleta.

Ora è tempo di riprendere i contributi presentati come FNGPI agli Stati Generali dell’Informazione nelle primavera e nell’estate del 2019 e poi riproposti al Capo Dipartimento dell’Informazione, avv. Ferruccio Sepe, il 18 febbraio 2020, e di rivederli, anche alla luce dei nuovi problemi che sono emersi al termine della consiliatura del CNOG, di proporli al Cantiere dell’Editoria 5.0, se mai questo cantiere avesse vita.

Il Ministero vigilante, in modo fermo, ripetuto ed esplicito, ha chiarito, giusto al termine della consiliatura del CNOG, che non riconosce all’Ordine poteri di autoregolamentazione, se non nell’ambito di quanto previsto dalla legge istitutiva.

Perché, fra i probabili effetti, vi è la necessità urgente di una legge a sanatoria?

Il CNOG ha deciso nell’autunno del 2018 di autoregolamentare l’accesso tanto all’elenco professionisti, quanto all’elenco pubblicisti.

Il 22 ottobre 2018 il CNOG ha deciso di autoregolamentare in modo esplicito l’accesso all’elenco pubblicisti con il cosiddetto “foglio rosa”. Il Ministero vigilante ha stroncato l’iniziativa, perché non ritiene che il CNOG abbia il potere di autoregolamentarsi, se non nell’ambito di quanto previsto dalla legge istitutiva.

E’ passato sotto silenzio però che il 27 settembre 2018 il CNOG aveva deciso di consolidare l’autoregolamentazione delle modalità di accesso all’esame per iscriversi all’elenco professionisti, tramite la frequentazione di scuole autorizzate dall’OdG, già tempo in uso (vedi nota 1), senza necessariamente quella pratica giornalistica svolta in quotidiani o periodici aventi le caratteristiche prescritte dall’art. 34 della legge istitutiva, che per legge dava titolo a presentarsi all’esame.

Anche se al momento l’intervento del Ministero vigilante ha riguardato unicamente la bocciatura del “foglio rosa” per diventare pubblicisti, decisa dal CNOG il 22 ottobre 2018, l’affermazione del principio che il CNOG non abbia il potere di modificare le modalità di accesso agli elenchi, definite dalla legge istitutiva1, anche se per ora la cosa è passata sotto silenzio, dovrà probabilmente interessare urgentemente la prossima consiliatura perché potrebbe inficiare non solo ora ed in futuro le modalità d’accesso all’elenco professionisti, ma perfino sollevare qualche incertezza sulla validità delle modalità seguite dal 1990 ad oggi da moltissimi professionisti, assolutamente in buona fede.

Il 27 settembre 2018 il CNOG – si diceva – ha deciso di consolidare le modalità di accesso all’elenco professionisti, definendo la normativa per l’autorizzazione delle Scuole di Giornalismo, che consentiva di far presentare direttamente all’esame per iscriversi all’elenco professionisti.

La normativa veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero vigilante n. 21 del 15 novembre 2018.

Vi è da notare che le modifiche alle modalità di accesso all’esame, previste dall’art. 34 della legge istitutiva per i professionisti, non sono esplicitate come necessarie.

Infatti l’art. 17 del “Quadro di indirizzi: per l’Autorizzazione, la Regolamentazione e il Controllo delle Scuole di Formazione al Giornalismo”, relativo alla” “Formazione pratica nelle scuole” prescrive una pratica giornalistica, certamente impegnativa, ma che non prevede necessariamente gli obblighi prescritti dall’art. 34 della legge istitutiva, ovvero non prevede necessariamente che: La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Quindi chi si è presentato all’esame, avendo frequentato una scuole ove la pratica giornalistica aveva le caratteristiche previste dalla legge istitutiva, non ha problema alcuno.

Ma in caso contrario?

E’ sempre più urgente una nuova legge, che eviti possibili effetti nefasti dell’esercizio del potere di autoregolamentazione, esercitato da tempo in buona fede dall’Ordine e dichiaratamente non riconosciuto dal Ministero vigilante; una legge che preveda la possibilità di affiancare, per diventare giornalisti, ad una possibile esperienza sul campo, prevista dalla legge istitutiva, tanto per il professionisti quanto per i pubblicisti, delle scuole o dei corsi di formazione riconoscendole e sani anche la situazione pregressa di eventuali colleghi professionisti, che in buona fede si fossero presentati all’esame senza i titoli previsti dalla legge istitutiva.

Per una ripresa post COVID è sempre più necessaria una legge che preveda anche una complessa revisione del quadro normativo, per esempio una pluralità associativa dinamica e regolamentata, per tutte i diversi operatori dell’informazione.

E’ sempre più urgente una legge che, anche con la previsione di un elenco unico per i giornalisti, delinei un nuovo quadro normativo, che si ispiri, per tutti gli operatori dell’informazione, alla Direttiva Europea 205/36/CE ed al Decreto Legislativo 206/2007, attuativo in Italia di questa Direttiva, dandogli piena attuazione e consentendo l’applicazione della legge 4/2013, anche per tutti gli operatori dell’informazione, previa la costituzione di un’ “Autorità per l’informazione e la comunicazione”.

Una situazione con qualche analogia si è verificata recentemente con la Direttiva comunitaria 20/2001/CE, ed il “Codice delle comunicazioni elettroniche” del 2003, attuativo in Italia di questa Direttiva.

La previsione della Direttiva 20/2001/CE di libero uso di apparati radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione, ha avuto recepimento parziale nel “Codice delle comunicazioni elettroniche” del 2003, e solo oggi pieno riconoscimento nella legge di conversione del DL Semplificazioni.

Enrico Campagnoli


Nota 1– Ancora oggi sul sito dell’OdG compare, a proposito delle Scuole di Formazione, che questo potere di autoregolamentazione è previsto dalla legge. Infatti è scritto: “A partire dal 1990, dopo un’iniziativa pilota dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in virtù dei poteri di autoregolamentazione concessi dalla legge, ha riconosciuto l’ammissione agli esami di idoneità professionale e quindi l’accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in pubblicazioni edite da Scuole convenzionate e riconosciute dall’ Ordine dei Giornalisti. “

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