La situazione del Parco Nazionale di Portofino è una storia infinita, fatta da sette anni di carte bolllate, di incertezze ed indecisioni; fin ridicola, se approfittando del caos legislativo, non fossero avvenute nel mentre operazioni immobiliari discutibili.
In un Parco Nazionale tutte le autorizzazioni edilizie nell’area protetta, non possono più rilasciate dal SUE di un Comune, ma dal Comitato del Parco Nazionale.
La stessa vigilanza non è più comunale, ma dei Carabinieri Forestali.
La lunga storia del Parco Nazionale di Portofino, una località che tutto il mondo ci invidia, merita di essere letta sotto un ombrellone e di essere oggetto di riflessione.
Tutto è iniziato nel 2017 con l’approvazione da parte del Parlamento dell’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (che ha modificato l’art. 34 della legge 394 del 1991, aggiungendo “Portofino, ai parchi nazionali istituiti).
L’istituzione di un parco nazionale è disciplinata dall’art. 8, comma 1, della legge 394 del 1991, che dispone: “I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all’articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente [ora Ministero della transizione ecologica], sentita la regione”.
Dopo anni di polemiche, di carte bollate, di sentenze, di ricorsi e di controricorsi, nonostante i 180 giorni di tempo messi a disposizione per attuare il Parco Nazionale, il destino del parco nazionale di Portofino sembra ancora una volta destinato ad essere definito dalle carte bollate.
Al Ministro della transizione ecologica la legge attribuisce il dovere di formulare dopo l’approvazione da parte del Parlamento, in questo caso dell’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una proposta di delimitazione definitiva del Parco, proposta sulla quale la regione deve esprimere il proprio parere entro 45 giorni, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della stessa legge 394 del 1991.
Il parere della regione è per la legge 394 del 1991 non vincolante, talchè il Ministro può sottoporre la sua proposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri per l’adozione del D.P.R., nonostante l’eventuale diverso parere della regione. Da quando è stato istituito il Parco Nazionale di Portofino (dicembre 2017), non risulta che il Ministero abbia sottoposto al parere di Regione Liguria una proposta di delimitazione del parco e neppure che l’abbia formulata. Sembra da notizie di stampa che la mancata cooperazione di Regione Liguria, inerte e ostile alla definitiva costituzione di un parco nazionale di adeguate dimensioni, abbia determinato di fattp un insuperabile stallo rispetto all’effettiva realizzazione del Parco.
Per superare l’impasse occorrebbe probabilmente seguire la procedura prevista dalla legge 394 del 1991: il Ministero dovrebbe formulare ora una proposta di delimitazione, sulla quale Regione Liguria deve esprimere il proprio parere entro 45 giorni, ed il Ministro dovrebbe procedere, comunque, tenuto conto del parere regionale non vincolante, alla formulazione della proposta definitiva, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
L’istruttoria svolta dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per conto, a suo tempo, del Ministero ed esposta nella presentazione del 20 novembre 2018 potrebbe forse rappresentare una solida base per la formulazione della predetta proposta.
Il sofferto parto della nascita del Parco Nazionale di Portofino è stato seguito da questo blog sin dall’agosto del 2021, con seguito nel novembre del 2921 e poi ancora nel novembre del 2022 ed infine nel febbraio del 2023.
Da sotto l’ombrellone, tra un bagno e l’altro, al di là del Parco Nazionale di Portofino, puoi rileggerli per considerare a quale livello è giunta la certezza del Diritto nel nostro Paese.
Oggi la situazione qual’è?
“Sembra”, perchè le sentenze qui sotto riportate sono anche diversamente interpretate, che l’attuale situazione è la seguente.
La sentenza del TAR Liguria del 21 maggio 2024 ha annullato il decreto del Ministro Pichetto Fratin che prevedeva di costituire il parco nazionale a tre comuni. La successiva sentenza del TAR Liguria del 7 ottobre 2024 ha in parte annullato anche il decreto del predecessore del Ministro Pichetto Frattin, il ministro Roberto Cingolani, ma soltanto nella parte riguardante la costituzione del Comitato del parco e, per quanto riguarda la definizione dei confini, ha lasciato in pratica confermata la perimetrazione provvisoria estesa al territorio di ben 11 comuni.
Queste sentenze del TAR ligure, hanno accolto i ricorsi presentati da varie associazioni (Legambiente Nazionale Associazione di Promozione Sociale, LIPU OdV e WWF Italia ETS (sent. n. 373). l’ Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino e l’ Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S. (sent. n. 372) ) ed hanno riportato i confini provvisori del parco dai 1.512 ettari del Parco Naturale della Regione Liguria ai 5.563 ettari del parco nazionale compresi nei comuni di Avegno, Camogli, Cicagna, Chiavari, Coreglia, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna e Zoagli, già individuati da ISPRA in base a “puntuali valutazioni tecnico-scientifiche”, recepite nel D.M. 6 agosto 2021, n. 332, ancora sub iudice.
Il TAR Liguria ha messo in evidenza come Regione Liguria e Ministero abbiamo ignorato il fatto che quando, come in questo caso una legge stabilisce nel 2017 di istituire un parco nazionale, prima occorre individuare e proteggere un territorio potenzialmente interessato (anche più ampio di quello che costituirà il parco a procedura definita) e ciò anche per evitare frettolose speculazioni.
Per rendersi conto del pregio dell’area interessata basta fare riferimento all’art. 1 della legge 1251 del 20 giugno 1935, che ha dato origine all’Ente Autonomo del Monte di Portofino.
Recita l’art. 1: “Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio”.
Il territorio del Monte di Portofino è rimasto soggetto alle norme dettate da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al RD 15 aprile 1937, n. 1777 anche dopo l’entrata in vigore della Legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 recante “Norme per la salvaguardia dei valori naturali per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria”.
In attuazione di questa normativa, con successiva legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 si è poi successivamente provveduto all’individuazione ed alla disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino e all’istituzione dell’Ente regionale Monte di Portofino, circoscrivendo il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino, comprendente le aree ricadenti nei Comuni di Recco, Camogli, Portofino, S. Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.
La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 di riordino delle aree protette liguri (art. 14) ha successivamente confermato tra le aree naturali protette di interesse regionale il Parco naturale regionale di Portofino, istituendo l’Ente Parco di Portofino, dotandolo di autonomia amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 15).
La legge di bilancio n. 205 del 2017 (art. 1116) è giunta alla previsione del nuovo Parco Nazionale di Portofino in un tutt’uno con l’Area Marina Protetta, che lo lambisce, aggiungendo questo parco nazionale tra quelli indicati all’art. 34, c. 1 della l. 394/91.
Data l’inerzia nel completare l’iter di definitiva istituzione del parco nazionale, a seguito del ricorso di Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino Onlus, di Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., il TAR del Lazio (II sez. bis), con la sentenza n. 7694 del 28 giugno 2021, ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare di provvedere, nel termine di 30 giorni, alla delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino ai sensi dell’art. 34 comma 3 L. n. 394/1991, nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
Queste associazioni infatti si erano rivolte al giudice amministrativo per contrastare il silenzio del Ministero e di Regione Liguria e per ottenere per via giudiziaria il perfezionamento e la conclusione del procedimento istitutivo del parco con l’adozione dei provvedimenti provvisori di tutela cautelare e di salvaguardia, tra cui, appunto, la perimetrazione provvisoria del Parco.
Al Ministro della transizione ecologica la legge attribuisce il dovere di formulare, dopo l’approvazione da parte del Parlamento dell’art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, una proposta di delimitazione del Parco, proposta sulla quale la regione deve esprimere il proprio parere entro 45 giorni, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della stessa legge 394 del 1991.
Il parere della regione è per la legge 394 del 1991 non vincolante, talchè il Ministro può sottoporre la sua proposta all’approvazione del Consiglio dei Ministri per l’adozione del D.P.R., nonostante l’eventuale diverso parere della regione. Da quando è stato istituito il Parco Nazionale di Portofino (dicembre 2017), non risulta che il Ministero abbia sottoposto al parere di Regione Liguria una proposta di delimitazione del parco e neppure che l’abbia formulata. Sembra da notizie di stampa che la mancata cooperazione di Regione Liguria, inerte e ostile alla definitiva costituzione di un parco nazionale di adeguate dimensioni, abbia determinato di fattp un insuperabile stallo rispetto all’effettiva realizzazione del Parco.
Per superare l’impasse occorrebbe probabilmente seguire la procedura prevista dalla legge 394 del 1991: il Ministero dovrebbe formulare ora una proposta di delimitazione, sulla quale Regione Liguria deve esprimere il proprio parere entro 45 giorni, ed il Ministro dovrebbe procedere, comunque, tenuto conto del parere regionale non vincolante, alla formulazione della proposta definitiva, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.
Per rendersi conto del pregio dell’area interessata basta fare riferimento all’art. 1 della legge 1251 del 20 giugno 1935, che ha dato origine all’Ente Autonomo del Monte di Portofino.
Recita l’art. 1: “Tutto il territorio del Monte di Portofino compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, è sottoposto a speciali vincoli allo scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e storico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio”.
Il territorio del Monte di Portofino è rimasto soggetto alle norme dettate da questa legge e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al RD 15 aprile 1937, n. 1777 anche dopo l’entrata in vigore della Legge regionale 12 settembre 1977, n. 40 recante “Norme per la salvaguardia dei valori naturali per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria”.
In attuazione di questa normativa, con successiva legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 si è poi successivamente provveduto all’individuazione ed alla disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino e all’istituzione dell’Ente regionale Monte di Portofino, circoscrivendo il sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino, comprendente le aree ricadenti nei Comuni di Recco, Camogli, Portofino, S. Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.
La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 di riordino delle aree protette liguri (art. 14) ha successivamente confermato tra le aree naturali protette di interesse regionale il Parco naturale regionale di Portofino, istituendo l’Ente Parco di Portofino, dotandolo di autonomia amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico (art. 15).
La legge di bilancio n. 205 del 2017 (art. 1116) è giunta alla previsione del nuovo Parco Nazionale di Portofino in un tutt’uno con l’Area Marina Protetta, che lo lambisce, aggiungendo questo parco nazionale tra quelli indicati all’art. 34, c. 1 della l. 394/91.
Data l’inerzia nel completare l’iter di definitiva istituzione del parco nazionale, a seguito del ricorso di Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino Onlus, di Associazione Verdi Ambiente e Società – V.A.S., il TAR del Lazio (II sez. bis) con sentenza n. 7694 del 28 giugno 2021, ha ordinato al Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare di provvedere, nel termine di 30 giorni, alla delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino ai sensi dell’art. 34 comma 3 L. n. 394/1991, nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
Queste associazioni infatti si erano rivolte al giudice amministrativo per contrastare il silenzio del Ministero e di Regione Liguria e per ottenere per via giudiziaria il perfezionamento e la conclusione del procedimento istitutivo del parco con l’adozione dei provvedimenti provvisori di tutela cautelare e salvaguardia tra cui, appunto, la perimetrazione provvisoria del Parco.
Così il Ministro ha emanato il DM 6 agosto 2021, n. 332/2021 sulla base del citato parere di ISPRA, che – coerentemente con quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, – aveva tenuto conto fra l’altro dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE «Habitat» e 147/2009 «Uccelli».
A questo punto però è intervenuto il TAR Liguria, con sentenza n. 236/2022, che accogliendo le istanze della Regione, ha annullato il decreto, statuendo che con le relative misure di salvaguardia, non avesse tenuto in debito conto i punti di vista espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento e che, dato il dissenso di alcuni di essi, le opzioni prescelte difettavano di una congrua e adeguata motivazione.
Dato che l’art. 35, comma 7, della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, stabilisce inoltre che, “ove non diversamente previsto, il termine per l’espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque”, il giudice amministrativo ha statuito che l’onnicomprensiva formulazione di questa disposizione comportasse che il termine di quarantacinque giorni ivi previsto andasse rispettato anche nell’ambito del procedimento di perimetrazione provvisoria.
Circostanza che, nel caso in esame, risultava “palesemente violata”, poiché alla Regione Liguria era stato assegnato “un termine di soli sette giorni per la formulazione del parere in merito alle misure di salvaguardia”.
Data l’azione dalle associazioni di protezione ambientale, il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza del 10 novembre 2022, a sua volta ha riformato la Sentenza del TAR ligure sopracitato, per l’omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado dei membri del Comitato di gestione provvisoria allora in carica, disponendo altresì la rimessione della causa al giudice di primo grado.
In questo contesto conflittuale, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica il 10 ottobre 2023 ha emanato il decreto n. 331 con cui ha ridotto di 4.051 ettari la protezione provvisoriamente accordata al territorio potenzialmente eleggibile a Parco nazionale di Portofino; questo decreto è poi stato annullato dallo stesso TAR che nel 2022 aveva annullato anche il DM 6 agosto 2021, n. 332/2021 del Ministro della transizione ecologica, emesso in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 7694/21.
E’ difficile a questo punto non ammettere di essere disorientati.
In questo caos legislativo sono avvenute frettolose operazioni immobiliari discutibili?
In un Parco Nazionale – come si à detto – tutte le autorizzazioni edilizie non possono più essere rilasciate dal SUE di un Comune, ma dal Comitato del Parco Nazionale e la vigilanza non è più comunale, ma dei Carabinieri Forestali.
E’ avvenuto che frettolosamente, approfittando del caos normativo, sono state autorizzate opere edilizie dai comuni senza che me avessero titoloaverne titolo e la situazione giuridica si chiarisse e le norme di salvaguardia le rendessero impossibili?
Il Presidente dell’Associazione Internazionale “Amici del Monte di Portofino”, professor avvocato Daniele Granara, ha dichiarato nell’aprile del 2025 a Vittorio del Piano di “Italiasarà” a proposito del Parco Nazionale di Portotfino : “Un territorio appetibile che, nel corso degli ultimi sette anni, ha visto realizzare, grazie al “caos legislativo” operazioni immobiliari discutibili.”
Una verifica al proposito e la dovuta attenzione a denunce, che giacciono alla Procura di Genova ed in altre Procure, relative alla probabile esistenza sul territorio di ecomafie, forse sarebbe doverosa per evitare almeno che l’uso dell’ incertezza del diritto non diventi un mezzo abituale per realizzare operazioni immobiliari discutibili.
La storia del Parco di Portofino “docet”? Speriamo di no.
Enrico Campagnoli
