Roma, 17 ottobre 2018 – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine ha approvato, a larga maggioranza con 5 voti contrari ( Abruzzo, Baiguini, Pirovano, Cimino, Santimone ) e 2 astenuti (Gandola e Sabatini), una proposta di modifica della legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti.
Il contenuto della modifica è stato presentato in una conferenza stampa.
Nelle idee presentate dalla FNGPI al Sottosegretario, Sen. Crimi, il 18 settembre scorso si precisava (vedesi punti 1.4.0 del documento), che non stava certo alla FNGPI indicare al legislatore ( a cui spetta questo ruolo secondo le Sentenze della Consulta n. 38/1997, punto 5.2 e n. 11/1968, “Considerazioni in diritto“, punto 3), quale strumento utilizzare per il cambiamento e si precisava come sembrassero essere due le possibili strade, scartando le ipotesi di una deregolamentazione del settore.
La FNGPI ha precisato al punto 1.4.1 del documento, che non approfondiva l’ipotesi di modifica della legge istitutiva in quanto risultava all’esame dell’Ordine una proposta di modifica della legge istitutiva stessa, che sarebbe stata, come poi è successo, definita nel successivo mese di ottobre.
Ci si riservava quando questa fosse stata resa pubblica di esprimere eventualmente al proposito un parere.
La proposta, approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, è all’attenzione oggi di tutti i colleghi.
La FNGPI ha precisato il 18 settembre nel documento che non è partigiana a priori per l’una o per l’altra ipotesi ovvero vuoi per una modifica della legge istitutiva, vuoi per l’abrogazione della legge istitutiva con la contestuale istituzione di un’ “Autorità Competente”, costituita nei modi previsti dall’art. 4 punto d del Decreto Legislativo 206/2007 attuativo in Italia della Direttiva 2005/36/CE, che regolasse l’informazione e la comunicazione nell’alveo della regolamentazione europea delle professioni.
La legge n. 4 del 2013 può consentire alle “associazioni professionali” del settore dell’informazione e della comunicazione, riconosciute dal Ministero per lo Sviluppo Economico come previsto dall’art. 2 della citata legge, di aggregarsi e, come indicato dall’art. 3 della stessa legge, di operare di concerto con le Istituzioni.
Il legislatore potrebbe, contestualmente all’abrogazione della legge istitutiva, riconoscere a questa aggregazione di associazioni operanti in concerto con le Istituzioni, la qualifica di “Autorità competente per l’informazione e la comunicazione”, e riconoscerla come Ente di diritto pubblico, ed ai sensi dell’art. 4 punto d del decreto legislativo 206 del 2007 darle, fra l’altro, la facoltà:
– di riconoscere qualifiche professionali per tutte le svariate professionalità che esistono già oggi nel settore dell’informazione e della comunicazione e per quelle che potrebbero via via esistere;
– di verificare il rispetto di regole deontologiche delle varie professioni dell’informazione e della comunicazione;
– assumere decisioni in caso di violazione delle diverse attività dell’informazione e della comunicazione.
Le modalità di partecipazione e di funzionamento dell’ “Autorità competente per l’informazione e la comunicazione” potrebbero essere decise dalla legge abrogativa stessa o da apposito Regolamento.
La regolamentazione dell’informazione e della comunicazione comporterebbe il coinvolgimento di una massa di professionisti, oltre ai giornalisti, nelle svariate e molteplici attività dell’informazione e della comunicazione e questa potrebbe avere un significativo impatto positivo per eventuali strutture previdenziali ed assistenziali oggi in crisi.