L’Ordine dei Giornalisti sta valutando l’istituzione di una sorta di “foglio rosa” per coloro che vogliono diventare pubblicisti e l’istituzione di registri regionali degli aspiranti pubblicisti.
Il documento, impostato come delibera di adozione di una determinata disciplina da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine, è costituito da 6 articoli che prevedono l’entrata in vigore ed una disciplina transitoria a decorrere dal 1 marzo 2020. L’aspirante pubblicista, in base a questa delibera ancora in discussione, dovrà comunicare l’inizio dell’attività prepubblicistica al Consiglio Nazionale dell’Ordine, inviando una serie di documenti. È previsto che coloro che hanno iniziato l’attività prepubblicistica in data precedente a quella dell’adozione del provvedimento e non hanno ancora presentato domanda d’iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti, regolarizzino la loro posizione entro 3 mesi dal 1 marzo 2020.
Sono interessanti e da approfondire le premesse che hanno indotto a predisporre questa eventuale delibera:
– la necessità di arginare fenomeni di sfruttamento ovvero di abusivismo attraverso un’estensione del campo della funzione di vigilanza alle attività che precedono l’iscrizione all’albo giornalisti, elenco pubblicisti.
– la necessità, con l’istituzione dei registri regionali degli aspiranti pubblicisti, di assicurare ai Consigli Regionali dell’Ordine il pieno svolgimento delle attribuzioni di cui all’art. 11 della legge 69/63. Nelle attribuzioni dell’art. 11 della legge istruttiva il Consiglio dell’Ordine vigila per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede anche giudiziaria e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione.
L’aspirante pubblicista in base all’art. 1 di questo documento deve dare comunicazione di inizio della sua attività prepubblicistica al Consiglio Regionale dell’Ordine competente a valutare la successiva domanda di iscrizione ed entro 30 giorni del ricevimento della richiesta il Consiglio Regionale dell’Ordine dovrà comunicare all’interessato l’iscrizione nel registro degli aspiranti pubblicisti.
L’art. 2 prevede che l’aspirante pubblicista autocertifichi nella comunicazione le proprie generalità: luogo di nascita, residenza, cittadinanza, buona condotta e assenza di precedenti penali, data di inizio dell’attività prepubblicistica con descrizione della stessa, con l’indicazione della testata registrata e l’indicazione del direttore responsabile. Questi dati saranno annotati dal Consiglio Regionale dell’Ordine nel registro degli aspiranti pubblicisti.
L’art. 3 prevede gli adempimenti dell’interessato al momento della domanda di iscrizione al termine del biennio:
a – la presentazione relativa al requisito di non occasionalità dell’attività giornalistica e quindi degli articoli, delle fotografie pubblicate nel biennio, in originale o copia “autenticata” dal direttore responsabile, presso il Consigli Regionali dell’Ordine dei Giornalisti; di copia dei testi online sottoscritti dall’aspirante ed autenticati dal direttore. Altre incombenze sono a carico dei tele-cine-foto operatori e degli operatori per agenzie e/o servizi.
b – la presentazione della documentazione relativa al requisito di regolare retribuzione collegata all’attività giornalistica consistente in ricevute di pagamento e relativi giustificativi fiscali relativi all’attività giornalistica svolta nel semestre di riferimento; in difetto dovranno essere fornite lettere di messa in mora munite di data certa, circa i mancati pagamenti per l’attività giornalistica in essere.
c – la presentazione della/e dichiarazione/i del/i direttore/i responsabile/i, relative agli articoli ed ai pezzi prodotti nel biennio e presentati per l’ottenimento dell’iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti.
Il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) ha preso in esame questo documento e ha ritenuto opportuno chiedere ai colleghi pubblicisti cosa ne pensano.
A – Sono emerse nel Direttivo nel dibattito alcune considerazioni:
1 – Il dubbio che la legge istitutiva dell’Ordine non preveda che il Consiglio Nazionale dell’Ordine possa modificare le modalità di accesso all’albo dei giornalisti. Questa facoltà rientrerebbe nelle attribuzioni del Consiglio, ex art 11 della legge istitutiva, solo in una sua interpretazione particolarmente estesa. In particolare inoltre la vigilanza prevista dal punto f) dell’art. 11 è “sulla condotta e sul decoro degli iscritti”, non dei non iscritti, nemmeno di coloro che aspirano ad iscriversi.
2 – Il dubbio che il “foglio rosa” possa davvero arginare fenomeni di “abusivismo”. I pubblicisti, ai sensi dell’art. 1 della legge istitutiva sono “coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”. Dunque l’elemento fondamentale caratterizzante la facoltà di iscrizione dei pubblicisti, è la non occasionalità delle prestazioni, oltre che la loro retribuzione. Ma quando oggi una prestazione giornalistica è occasionale? Gli OdG regionali hanno ritenuto necessario, per ottenere l’iscrizione come pubblicisti, un numero di articoli pubblicati nel biennio oscillante fra i 60 ed i 100. Sembra dunque oggi che una risposta a questa domanda sia stata data di fatto dagli OdG regionali. Diventa non occasionale dunque l’attività giornalistica quando si pubblica grosso modo, nel giro di due anni, meno di un articolo alla settimana o meno di un articolo ogni quindici giorni, a seconda delle aree territoriali. Sotto questa frequenza, calcolata mediamente in un biennio, gli OdG regionali non consentono infatti l’iscrizione all’Albo perché considerano l’attività giornalistica occasionale. Dunque solo oltre questa soglia è ragionevole oggi che sia contestato l’esercizio abusivo della professione giornalistica ai sensi dell’art. 45 della legge istitutiva.
3 – Un qualche dubbio che tale delibera possa oggi incidere sulla costituzionalità della norma, non tanto perché si estenderebbe una vigilanza ai non iscritti all’Ordine e si condizionerebbe l’accesso solo a coloro che inizialmente abbiano deciso di aspirare a divenire pubblicisti e non riconoscerebbe più un diritto oggettivo di essere iscritto all’albo come pubblicista, stanti i requisiti previsti dalla legge istitutiva, ma soprattutto perché la delibera potrebbe portare, per una lotta ad un malinteso “abusivismo”, a differenziare la soglia del numero delle prestazioni giornalistiche che sono oggi ritenute, nel biennio, lavoro occasionale per chi non si registrasse come aspirante pubblicista. Il fatto potrebbe essere di qualche pregiudizio per uno dei motivi per i quali la legge istitutiva fu ritenta costituzionale dalla Suprema Corte nel 1968. Infatti la sentenza della Consulta n. 11 del 1968, che ha riconosciuto la costituzionalità della legge istitutiva, sembra motivare al punto 5 il giudizio di costituzionalità anche con il fatto che questa legge non limiti la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione, proprio per le modalità di accesso previste per i pubblicisti dall’art. 35. La libertà di manifestazione del pensiero – si legge nella sentenza – “è, e può essere esercitata da chiunque, come è dimostrato dalla realtà dei fatti che trova pieno riscontro nelle norme in esame: l’art. 35 della legge infatti presuppone ovviamente la possibilità di collaborazione giornalistica regolarmente retribuita da parte di chi giornalista non è. Ciò è sufficiente – continua la Sentenza – secondo la difesa a dimostrare che la legge non pone alcun ostacolo a chi voglia scrivere sui giornali e non viola la libertà sancita dall’art. 21 della Costituzione”. Se il numero delle prestazioni ritenute occasionale nel biennio fosse da questa delibera drasticamente ridotto per chi non intendesse registrarsi, le argomentazioni della Suprema Corte del 1968 potrebbero avere oggi lo stesso peso?
B – Sarà predisposto un modulo per consultare i colleghi a proposito del “foglio rosa” per i pubblicisti, prima di ufficializzare una posizione come FNGPI
Enrico Campagnoli
Presidente FNGPI