Idee per l’incontro del 18 febbraio 2020 con il dott. Andrea Martella Sottosegretario di Stato, con delega all’Informazione ed all’Editoria

In vista dell’incontro del 18 febbraio 2020 con il dott. Andrea Martella Sottosegretario con delega all’Informazione ed all’Editoria,  il Consiglio Direttivo della FNGPI ha deciso oggi 14 febbraio di inviare al Sottosegretario il seguente documento contenente delle idee sulle quali richiamare la sua attenzione nell’incontro.

Idee per l’incontro del 18 febbraio 2020

con il Sottosegretario Andrea Martella

Premesse

1. Il disagio dei giornalisti pubblicisti ha portato la nostra organizzazione ad impegnarsi a dar voce ai pubblicisti, a dar priorità ad un dibattito che porti ad un loro contributo sul futuro della professione giornalistica, aprendo un confronto tanto sulla stessa abolizione della legge n.69 del 1963 istitutiva dell’OdG, quanto su una sua riforma sostanziale.

2. Le idee che la FNGPI porta all’attenzione del Sottosegretario Andrea Martella il 18 febbraio 2020 integrano quelle presentate al suo predecessore il 18 settembre 2018 (allegato A) ed i tre contributi registrati agli Stati Generali dell’Informazione nel 2019, promossi dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (allegato B1, B2 e B3).

3. Nelle more dell’annunciato “Cantiere Editoria 5.0” ed alla vigilia dell’incontro di una delegazione FNGPI il 18 febbraio 2020, abbiamo richiesto che venissero resi pubblici tutti i contributi presentati da tutti i soggetti interessati agli Stati Generali la scorsa primavera. Si intendeva tenere conto di tutti questi contributi per delineare le idee che la FNGPI avrebbe presentato tanto nell’incontro con il Sottosegretario, quanto al “Cantiere Editoria 5.0”, appena ne venissero indicati tempi e modi di partecipazione. Un gruppo di lavoro FNGPI è previsto per la più articolata definizione del contributo da portare ai lavori del “Cantiere Editoria 5.0”. Il gruppo di lavoro, specie se sarà possibile avere conoscenza dei contributi presentati agli Stati Generali dagli altri soggetti interessati, potrà presentare eventualmente anche un contributo difforme da quanto qui presentato.

4. Non essendo potuto venire a conoscenza dei contributi presentati agli Stati Generali dagli altri soggetti interessati, la FNGPI ha deciso di portare all’attenzione del Sottosegretario quanto indicato al precedente punto 1 avendo cura di approfondire gli argomenti che volutamente si erano tralasciati nei suddetti documenti. Premesso che la necessità di cambiamento del quadro normativo non può che essere unanimemente condivisa, si era fin dall’inizio indicato per il cambiamento la necessità di una riflessione ed approfondimento su:

a) idee per la riforma del quadro normativo dell’informazione e della comunicazione,

b) idee per rendere l’informazione capace di incidere sullo sviluppo sociale ed economico: legalità, partecipazione e trasparenza.

5. Nel documento presentato il 18 settembre 2018 (allegato A) al punto 1.4.1 avevamo precisato che eravamo in attesa di una proposta di modifica sostanziale della legge istitutiva da parte di altri soggetti interessati. Non essendo a nostra conoscenza una proposta con queste caratteristiche ci permettiamo di integrare i documenti sopracitati con quelle che secondo noi potrebbero essere delle linee guida per la modifica della legge istitutiva dell’Ordine nel caso in cui non si ritenesse opportuno inquadrare sin da ora la normativa nell’ambito della Direttiva europea 2005/36/CE e della legge n. 4 del 2013 che disciplina le professioni a livello europeo, come indicato nel nostro contributo agli Stati Generali (allegato B1).

Riflessioni su principi e linee

alle quali ispirare una sostanziale riforma della legge istitutiva dell’Ordine

per avviarsi verso una regolamentazione comune europea del giornalismo

 

  1. Il diritto di tutti di manifestare il proprio pensiero e di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo previsto dall’art. 21 della Costituzione, dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’Art. 19 della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, non può non essere il principale punto di riferimento che regoli, nel prossimo futuro, l’informazione nel nostro Paese.

  2. La legge deve conseguentemente delineare un Ordine capace di tutelare un cittadino tanto quando questo fa informazione, tanto quando questo riceve informazione. La previsione profetica di Guglielmo Marconi nel suo discorso al Chicago Tribune Forum nel 1937 per la quale un’informazione fatta da pochi e destinata a molti sarebbe stata via via sostituita da un’ informazione di ciascuno rivolta a tutti e viceversa, è oggi di particolare attualità. Anche se è ancora lontana dall’essere attuata, le attuali tecnologie la fanno intravedere sempre più vicina. Una legge che preveda oggi un Ordine ne dovrebbe tener conto.

  3. La legge conseguentemente dovrebbe riconoscere ad ogni cittadino il diritto di esprimere il proprio pensiero con qualunque mezzo, non solo in modo occasionale.

  4. La qualifica di giornalista spetta ed è riconosciuta dall’Ordine, secondo criteri e modi uniformi sul territorio nazionale definiti dalla legge dello Stato, a qualunque cittadino svolga attività giornalistica ovvero diffonda informazione con qualsiasi mezzo, in modo non occasionale e retribuito. L’elenco dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti sono conseguentemente unificati.

  5. L’Ordine è stabilito dalla legge come struttura elettiva dove valga il principio “una testa un voto” e vi sia parità di diritti e di doveri tra tutti i giornalisti.

  6. Nell’ambito degli iscritti all’albo dei giornalisti, possono anche già organizzarsi associazioni professionali ex art. 1 legge 4/2013 di giornalisti che fanno informazione con mezzi o con modalità diverse per rappresentarle nell’ambito dell’Ordine, con eventuali diversi specifici aspetti deontologici. L’Ordine, che opera sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, ha poteri di vigilanza. La legge può prevedere che l’Ordine sia considerato in futuro “autorità competente”, nel quadro dell’eventuale adozione della normativa europea 2005/36 CE ed il Decreto Legislativo 206/2007, qualora venga promossa una regolamentazione europea della professione giornalistica.

  7. Il giornalista può svolgere in via transitoria attività professionale senza l’esame di Stato previsto dall’art. 33 della Costituzione, nelle more di divenire professionista ai sensi della legge 4/2013 che regola le professioni non regolamentate nel quadro della normativa europea, per la quale l’Ordine potrà essere considerato come aggregato di associazioni professionali ex art. 3 della legge 4/2013.

  8. Il giornalista può operare come lavoratore dipendente o come libero professionista.

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