Il Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI), riunitosi telematicamente venerdi’ 3 aprile 2020 alle ore 14, ha deciso all’unanimità di inviare la seguente lettera aperta di richiesta di chiarimento al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, con copia per conoscenza ad Alfonso Buonafede, quale Ministro del Ministero vigilante.
LETTERA APERTA DELLA F.N.G.P.I.
All’illustre Collega
Carlo Verna
Presidente del Consiglio Nazionale dell’O.d.G.
p.c A Sua Eccellenza
Alfonso Buonafede
Ministro di Giustizia.
Oggetto: Richiesta di chiarimento, per dare certezza al Diritto, sull’obbligatorietà, o meno, della procedura, decisa dal CNOG, difforme da quella prevista dalla legge vigente, per diventare giornalisti Pubblicisti dal 1 settembre 2020.
Cortese Presidente,
la nostra associazione, la Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI), ha particolarmente apprezzato la decisione del 17 marzo scorso del CNOG che ha posticipato dal 1 di aprile al 1 settembre 2020 l’avvio della nuova procedura per divenire Pubblicisti, decisa a larga maggioranza dal CNOG il 28 gennaio scorso, perché ci auguriamo che questo rinvio consenta di fare chiarezza e dare certezza al Diritto.
Il Parlamento, approvando la legge istitutiva dell’Ordine nel 1963, ha sostanzialmente previsto all’art. 351 che un cittadino italiano avesse diritto di essere iscritto dall’Ordine nell’Albo Giornalisti, elenco pubblicisti, dopo due anni di attività’ giornalistica regolarmente retribuita. Anche in attuazione dell’articolo 21 della Costituzione, la sua iscrizione, fermi i requisiti di legge, era non discrezionale.
La Consulta con Sentenza 11/19682 peraltro ha riconosciuto la costituzionalità della legge istitutiva proprio con riferimento all’art. 35, che prevedeva, in attuazione del diritto costituzionale, che un cittadino potesse per due anni esprimersi liberamente con ogni mezzo, senza che si configurasse a suo carico l’esercizio abusivo della professione, anche qualora fosse stato “regolarmente retribuito”. Dopo due anni di attività giornalistica regolarmente retribuita il cittadino aveva la possibilità di iscriversi all’Albo come Pubblicista. Questo era un diritto ed un dovere, qualora il cittadino avesse voluto continuare ad esprimersi liberamente con qualsiasi mezzo ed ad essere per questo “regolarmente retribuito”, senza che si configurasse l’esercizio abusivo della professione, previsto dall’art.45 della legge istitutiva3.
Il fatto che le strutture territoriali regionali ed interregionali dell’Ordine abbiano poi interpretato in modo diverso il numero di prestazioni professionali necessarie nel biennio ed il livello e le modalità retributive necessarie per iscriversi come Pubblicisti, non ha modificato il disposto legislativo della legge 69/1963, visto che l’art.117 del Titolo V della Costituzione nel 2001 ha riconosciuto le attività professionali oggetto di attività legislativa concorrente con le Regioni.
Questa richiesta di chiarimento e’ inviata dopo una consultazione fra i colleghi pubblicisti, che, a maggioranza, non ha ritenuto modificabile dal CNOG un disposto legislativo.
Ne segue una precisa richiesta di chiarimento.
La nuova procedura per diventare Pubblicisti,
prevista dal documento denominato
“Integrazione delle Linee Guida per aspiranti giornalisti”,
approvato a larga maggioranza dal CNOG il 28 Gennaio 2019,
dal 1 settembre 2020 e’ obbligatoria o facoltativa?
Sul sito dell’Ordine si legge che la nuova procedura prevede “ ..il “registro degli aspiranti pubblicisti” che prevede un percorso formativo ….. per coloro che vorranno accedere all’elenco pubblicisti dell’albo professionale…..”.
Si legge ancora che secondo la nuova procedura”Non ci sarà più il riconoscimento a posteriori dell’attività giornalistica per gli aspiranti pubblicisti che vorranno iscriversi all’Ordine…..Sarà una specie di “foglio rosa” per accedere all’Ordine dei Giornalisti, una rivoluzione delle regole dettata dalla necessità di migliorare i profili professionali dei nuovi entranti; soprattutto per quanto riguarda la deontologia.”
Oggettivamente da quanto sopra sembrerebbe che questa nuova procedura sia sostitutiva di quanto previsto dalla legge 63/1965 e perciò obbligatoria.
Tuttavia il testo sul sito dell’Ordine successivamente rende opinabile che tale procedura sia sostitutiva e che quindi possa eventualmente compromettere il sostanziale diritto previsto dall’art. 37 della legge istitutiva per ogni cittadino italiano di vedersi riconosciuta l’iscrizione come Pubblicista, avendo i requisiti oggettivi di legge.
Infatti si legge:
“ In ogni caso il “foglio rosa” è una garanzia aggiuntiva ma non può sostituire l’obbligo di legge secondo cui alla fine dei 24 mesi di collaborazione regolarmente retribuita il candidato deve presentare domanda di iscrizione all’Ordine.”
Il tuo commento poi apre ad un’anticipazione dell’intervento del Parlamento, di cui non abbiamo trovato traccia negli atti parlamentari, e che comunque comporterebbe l’obbligatorietà della procedura solo dopo un intervento al proposito del Parlamento stesso, che e’ inverosimile avvenga prima del primo settembre.
Commentando questa nuova procedura infatti tu dici “E’ l’affermazione della linea riformista del Cnog che fa seguito all’elaborazione di una proposta di riforma complessiva della professione giornalistica che deve essere esaminata dal legislatore e che, con questa freccia in più al nostro arco, possiamo fondatamente sostenere debba avvenire al più presto”.
Dunque la nuova procedura diverrà obbligatoria solo dopo l’approvazione di una modica complessiva dell’Ordine da parte del Parlamento?
La presente richiesta di chiarimento e’ inviata per conoscenza al Ministro di Giustizia, Alfonso Buonafede, se mai volesse come Ministro del Ministero vigilante, esprimere un parere sull’argomento, anche in merito al ragionevole dubbio che un’eventuale obbligatorietà della procedura possa limitare ulteriormente il diritto garantito dall’art.21 della Costituzione di esprimere il suo pensiero con ogni mezzo, togliendo la possibilità, garantita di fatto dall’art.35 della legge 69/1963. che, almeno per due anni di attività giornalistica regolarmente retribuita, un cittadino non corresse il rischio di essere denunciato per esercizio abusivo della professione.
Ringraziandoti per un chiarimento che dia certezza al Diritto e che tolga dall’incertezza chi vuole iniziare l’attività giornalistica non esclusiva, ti porgo i più cordiali saluti
Enrico Campagnoli
Presidente FNGPI
Note
1- Art 35 – “Per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda dev’essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell’art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni. Si applica il disposto del secondo comma dell’art. 31.”
2. Nella Sentenza n. 11 del 1968 della Consulta si legge al punto 5. –
“Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative delle tesi già sostenute negli atti di costituzione. La difesa del Longhitano sottolinea, anzitutto, il contrasto fra l’albo dei giornalisti, disciplinato dalla legge impugnata, col sistema generale degli albi professionali: i giornalisti, infatti, non sono liberi professionisti, ma impiegati; la disciplina delle classi professionali in ordini o collegi ha sempre lo scopo di tutelare un interesse sociale, e presuppone che già ci sia una delimitazione degli appartenenti alla categoria attraverso la qualificazione di un titolo di studio, laddove, come é logico, l’ordine dei giornalisti prescinde da tale requisito; gli ordini non sono creati per perseguire interessi sindacali, sicché lo scopo attribuito alla legge, e, cioé, la tutela della categoria, é insussistente, come é dimostrato dalla concomitante presenza di contratti collettivi stipulati dalle associazioni. Dopo aver definito come atto di ammissione l’iscrizione nell’albo, la difesa osserva che rilevante ai fini della valutazione della violazione dell’art. 21 della Costituzione é il controllo amministrativo che si svolge nei confronti del giornalisti al momento dell’ammissione (artt. 31, 34, 35), nel corso dell’esercizio professionale (procedimento disciplinare in relazione a fatti non conformi al decoro ed alla dignità; azione giudiziaria ex art. 63 ma con collegi integrati da un giornalista professionista e da un pubblicista) ed esercitato anche dal Ministro della giustizia. Fatta questa ampia premessa, la memoria prosegue affermando che la disciplina dell’albo del giornalisti affievolisce il diritto soggettivo perfetto nascente dell’art. 21 della Costituzione, e ciò a causa del conferimento di una potestà discrezionale che dà luogo anche a disparità di trattamento: richiamando quanto già detto, la difesa conduce un analitico esame delle norme che tale discrezionalità affidano all’ordine e conclude che siffatto regime integra una prima violazione degli artt. 21 e 3 della Costituzione, dalla quale deriva la illegittimità non solo di singole norme ma dell’intera legge: tuttavia anche le ulteriori censure mosse dall’ordinanza di rimessione ad altre disposizioni del provvedimento sono pienamente fondate.
Ad avviso della difesa dell’Ordine del giornalisti di Sicilia invece, la tesi della incostituzionalità della legge non poggia su alcuna argomentazione giuridica, ma nasce dalla confusione fra due fenomeni nettamente distinti, vale a dire l’esercizio della professione giornalistica e la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della collaborazione a giornali. Quest’ultima e’ e può essere esercitata da chiunque, come é dimostrato dalla realtà dei fatti che trova pieno riscontro nelle norme in esame: l’art. 35 della legge infatti presuppone ovviamente la possibilità di collaborazione giornalistica, regolarmente retribuita, da parte di chi giornalista non é. Ciò é sufficiente, secondo la difesa, a dimostrare che la legge non pone alcuno ostacolo a chi voglia scrivere sui giornali e non viola la libertà sancita dall’art. 21 della Costituzione: tuttavia va anche aggiunto che la tesi avversaria, secondo la quale non si potrebbe rinvenire giustificazione alcuna all’istituzione dell’Ordine del giornalisti, é inesatta perché non tiene conto della mutata realtà in cui gli ordini professionali oggi si muovono, portandoli ad interessarsi sempre più ai professionisti impiegati. L’Ordine del giornalisti si inserisce in questa problematica contemporanea, regola una realtà assai complessa, e la sua istituzione – che, tuttavia, non impone la iscrizione nell’albo quale presupposto della collaborazione ai giornali – risponde all’esigenza di apprestare una garanzia di serietà di preparazione professionale, attua una tutela della professione, garantisce i giornalisti nei confronti delle imprese.
L’Avvocatura dello Stato a sua volta richiama le trasformazioni sociali che giustificano il carattere di professionalità del giornalismo e mette in evidenza che la legge non impone affatto l’esercizio della professione a chi voglia manifestare il proprio pensiero a mezzo della stampa: l’eventualità che il giornale rifiuti di ospitare scritti di un non giornalista é irrilevante, perché anche il giornalista professionista può non ottenere di essere assunto presso un giornale. Quanto alle norme ritenute dallo stesso pretore irrilevanti, l’Avvocatura osserva che l’ordinanza invoca l’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non a proposito, perché tale disposizione può essere applicabile solo nei limiti dell’impugnazione e non nel caso di questioni costituzionali totalmente diverse.”
3 – Art. 45. (Esercizio della professione). – “1. Nessuno può assumere il titolo ne’ esercitare la professione di giornalista, se non e’ iscritto nell’elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell’albo istituito presso l’Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo e’ punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato piu’ grave “..
2 pensieri su “Lettera aperta della FNGPI al Presidente dell’Ordine, Carlo Verna: e’ obbligatoria dal 1 settembre 2020 la nuova procedura per diventare giornalista pubblicista, anche se non prevista dalla legge?”