Due Direttive europee, una sulle comunicazioni elettroniche ed una sulle professioni, non ebbero in Italia piena applicazione.
La prima ha ottenuto pochi giorni fa piena applicazione.
Un presagio per una futura applicazione della seconda, quella sulle professioni?
Dopo diciassette anni dal Decreto Legislativo 259/2003, ovvero dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, la Direttiva 2002/20/CE ha ottenuto con DL semplificazioni e la legge 120 dell’11 settembre 2020 piena applicazione nel più assoluto silenzio.

Dopo cinquanta anni che un movimento, la FIR-CB, nato negli anni 70, negli ambienti del Circolo della Stampa di Milano e della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo (LIDU), si è battuto con mille iniziative per il riconoscimento del diritto di usare della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione, venendo adombrata una possibile infrazione da parte della Comunità Europea per violazione della Direttiva 2002/20/CE, è stato riconosciuto il diritto di usare liberamente della radio, come mezzo individuale di espressione e comunicazione, senza obbligo di nessun contributo, dall’art. 38 del DL Semplificazioni convertito nella legge 120/ 2020.

Questo movimento ha avuto un ruolo fondamentale nel determinare la Sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974, che ha decretato la fine del monopolio RAI, e le Sentenza 1/1976, 235/1985 e 1030/1988 della stessa Corte Costituzionale, che tanto hanno influito sull’informazione nel nostro Paese, senza vedersi riconoscere questo ruolo né dalla legge italiana questo diritto. Solo a seguito di iniziative a livello europeo, vi è stato nella Direttiva Europea n. 20 nel 2002 il riconoscimento di questo diritto. In questi anni difficili il presidente dell’organizzazione, Patrizio Losi, è stato eletto presidente del Comitato Nazionale delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile e la FIR-CB ha ha avuto oltre 30.000 giornate uomo dei propri volontari impegnati peer il COVID 19.
Mentre l’attività nelle Protezione Civile si è meritoriamente espansa, le nuove tecnologia, e non solo la radio, sempre più davano al singolo la possibilità d’essere soggetto e non solo oggetto d’informazione e pertanto hanno oscurato il raggiungimento di questo importante obiettivo del primo mezzo, la radio, che ha consentito all’individuo di essere soggetto d’informazione.

Nonostante la Direttiva, il “Codice delle Comunicazioni Elettroniche”, “applicativo” di quella Direttiva, nel 2003, aveva riconosciuto il libero uso, ma a fronte di un pagamento annuo!
Oggi dopo diciassette anni dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche del 2003, la Direttiva 2002/20/CE ha ottenuto con il DL Semplificazioni convertito nella legge 120/ 2020 piena applicazione,consentendo il libero uso della radio come mezzo individuale di espressione e comunicazione, senza alcun pagamento annuo.
E’ un presagio per una futura applicazione fra qualche anno della seconda direttiva, quella sulle professioni?
Nemmeno la Direttiva europea sulle professioni n. 36 del 2005, ovvero di tre anni dopo, è stata compiutamente applicata in Italia e, se applicata, avrebbe potuto modificare profondamente il quadro normativo dell’informazione.
Certo la situazione è profondamente diversa; qui non ricorre una possibile infrazione; qui si trattava di valutare se nelle pieghe della normativa europea delle professioni vi fosse la possibilità di trovare il modo di uscire da un quadro legislativo sempre più insostenibile.
La FNGPI, tanto nell’incontro del 18 settembre 2018 la FNGPI con il Sen. Vito Crimi, quanto nei documenti agli Stati Generali dell’Informazione del 2019 e nell’incontro del febbraio 2020 con il Capo Dipartimento dell’Informazione, avv. Ferruccio Sepe, ha sottolineato il fatto che la Direttiva 2005/36/CE ed Decreto Legislativo attuativo 206/2007 prevedevano l’opportunità di istituire in Italia“autorità competenti” e chele professioni regolamentate da una “autorità competente” potevamo essere regolamentate dalla legge 4/2013 sulle professioni, che non può disciplinare professioni regolamentate da “ordini o collegi”, ma può disciplinare professioni regolamentate da “autorità competenti”.
Per “autorità competente”- il Decreto legislativo 206/2007 intende “qualsiasi autorità, organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o informazioni nonché a ricevere le domande e ad adottare le decisioni “ relative, ovvero un organismo con i poteri necessari per regolamentare un fenomeno complesso, articolato ed in continua trasformazione come il mondo dell’informazione e della comunicazione.
I nodi vengono al pettine: la caduta libera della vendita dei giornali, lo sfascio dell’INPGI, un precariato insopportabile sono il frutto di un quadro normativo non più sostenibile, di un’informazione sempre più distante dai cittadini, che via, via sempre più, non sono solo utenti dell’informazione, ma essi stessi sono soggetti d’informazione, ovviamente non solo con l’uso della radio, ma con ogni altro mezzo, che le nuove tecnologie mettono loro a disposizione.
Ci siamo scordati il messaggio di Guglielmo Marconi al “Chicago Tribune” nel 1937 pochi mesi prima di morire, che suonava così: ora la radio serve a pochi per comunicare a tanti, ma verrà un giorno che ciascuno potrà comunicare con tutti gli altri e viceversa. Ora ne paghiamo il prezzo.
Un quadro normativo dell’informazione, nell’alveo della normativa europea sulle professioni, non potrebbe essere di stimolo per un rilancio del ruolo dell’informazione in Europa e dare impulso alla crescita economica e sociale dell’Europa e del nostro Paese della “next generation”?
Enrico Campagnoli