Le elezioni dell’Ordine avrebbero dovuto aver luogo nell’ottobre dell’anno scorso; disposizioni governative per mitigare la diffusione dell’epidemia avevano reso necessario il loro spostamento; a dicembre 2020 il Consiglio Nazionale dell’Ordine (CNOG) in prorogatio, decideva di non usare una delle tante piattaforme certificate che consentono lo svolgimento delle assemblee e le votazioni telematiche, ma di usare una particolare procedura per il rinnovo telematico del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali dell’Ordine.
Questa scelta è stata possibile grazie all’art. 31 del DL 137 del 28 ottobre 2020 , che consentiva l’elezione telematica. Il CNOG decideva una procedura, che comportava un’apposita piattaforma, con, fra l’altro, un conseguente bando per la sua realizzazione, oltre ad una tempistica per lo sviluppo della stessa.
Questa procedura, che è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia il 15/1/2021, lasciava peraltro adito a qualche dubbio. Da parte nostra è stata oggetto di segnalazione al neo-Ministro di Giustizia Marta Cartabia per vari motivi, fra i quali, per la previsione di un’opinabile validità delle assemblee, per la possibilità di considerare il loro numero legale, calcolando non i giornalisti presenti fisicamente, per delega o telematicamente all’assemblea stessa, ma, contrariamente a quanto previsto dal CC, anche i giornalisti che, non presenti all’assemblea, avessero già votato prima che l’assemblea fosse validamente costituita.
La determina presidenziale n. 40 del 3 febbraio 2021 indiceva le elezioni dell’Ordine per il giorno 11 aprile 2021, ma preliminarmente notava che Invitalia spa, l’organismo pubblico per le gare d’appalto, richiedeva “68 giorni fatti salvi i tempi della commissione esaminatrice” per determinare la ditta aggiudicataria e che occorrevano poi almeno 45 giorni per la realizzazione della piattaforma per le votazioni online con le modalità previste dal CNOG. Dunque la determina presidenziale n. 40 del 3 febbraio 2021 prima precisava che non vi era tempo sufficiente per avere la piattaforma funzionante con le modalità previste dal CNOG per le elezioni dell’11 aprile, poi comunque fissava la data per le elezioni per lo stesso 11 aprile 2021.
Il 23 marzo 2021 una nuova determina presidenziale, la n. 60, annullava le elezioni convocate per l’11 aprile 2021 dalla determina n. 40 del 3 febbraio.
Entrambe le determine presidenziali, la n. 40 e la n. 60, lamentavano la mancata proroga della consiliatura.
Il primo aprile 2021 il Decreto Legge n. 44 stabiliva il ruolo del CNOG: prevedeva infatti testualmente all’art. 7:
”Il consiglio nazionale dell’ordine professionale di cui alla Legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all’articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. “
Il suddetto Decreto Legge è entrato in vigore il 1 aprile quindi i 180 giorni scadranno il 27 settembre prossimo.
Vi è da notare che il DL 44/2021 non prevede una generica proroga della consiliatura, ovvero che il CNOG e che gli organismi territoriali possano agire in ordinaria amministrazione in prorogatio a prescindere dalla legge 444/1994 ed in particolare dall’art. 3 e 6 della detta legge, ma statuisce solo che il CNOG possa disporre di un ulteriore differimento delle elezioni di 180 giorni al “solo fine di consentire il compiuto adeguamento per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure” per le elezioni.
Cosa potrebbe comportare il superamento del termine della “prorogatio”?
La “prorogatio” è ritenuto il temine oltre fine mandato, oltre il quale cessa per coloro, ai quali è scaduto il mandato, la possibilità di gestire l’ordinaria amministrazione ed ogni loro atto è nullo. La “prorogatio” è regolata dalla legge 444/1994.
Il DL 44/2021 del primo aprile, dopo l’annullamento delle elezioni indette per l’11 aprile 2021, sembra aver determinato non una generica estensione della “prorogatio” di cui alla legge 444/1994, ma una specifica proroga della consiliatura del CNOG “al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure” per consentirgli di disporre “un’ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto“, ovvero dal 1 aprile 2021.
Si noti che la sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 16/4/1992, in merito alla prorogatio ha precisato che la “prorogatio” non operi automaticamente, in assenza di un’espressa previsione legislativa, allo scadere del mandato. La giurisprudenza costituzionale successiva sembra attestarsi su questa stessa posizione.
Ma ci saranno le elezioni a settembre 2021?
A prescindere dalla omessa estensione legislativa della “prorogatio”, viste le previsioni temporali della determina presidenziale n. 40 del 3 febbraio 2021, applicate alla situazione attuale, ovvero post DL 44/2021, nasce qualche dubbio sulla possibilità che si rinnovi l’impossibilità di fare le elezioni entro il 27 settembre, ovvero entro il termine ultimo previsto dal Decreto Legge n. 44/2021.
Infatti nella determina presidenziale n. 40 si precisavano i tempi necessari per essere in grado di procedere alle elezioni telematiche nei modi previsti dal CNOG.
In quella determina si precisava che: “Invitalia spa a seguito di nostra richiesta ha comunicato con nota in data 02/02/21 prot 602 che la tempistica prevedibile di espletamento della procedura di gara per l’individuazione del fornitore è pari a 68 giorni fatti salvi i tempi della commissione giudicatrice”; continuava la stessa determina con la presa d’atto che “la Casagit Servizi srl, ha prefigurato per le vie brevi, una tempistica di sviluppo della piattaforma in capo all’aggiudicatario, di almeno 45 giorni”
Poiché l’avvio della gara, con l’invio ad Invitalia spa di quanto dovuto, è avvenuto, come risulta dal sito dell’Ordine, il giorno 10 maggio 2021, “la tempistica prevedibile di espletamento della procedura di gara per l’individuazione del fornitore”, “pari a 68 giorni”, decorrerebbe quindi dallo scorso 10 maggio.
I previsti 68 giorni, a partire dal 10 maggio, portano, senza contare i tempi della commissione esaminatrice, al 17 luglio, ovvero all’inizio del periodo feriale.
Se si aggiungono al 17 luglio, pur senza contare i tempi della commissione giudicatrice, gli almeno 45 giorni previsti per lo sviluppo della piattaforma in capo all’aggiudicatario, si arriva almeno al primo settembre 2021.
Ma siamo certi che nel periodo feriale, ovvero nella seconda metà di luglio ed ad agosto, il tempo necessario alla commissione giudicatrice per definire l’aggiudicatario ed il tempo necessario per sviluppo della piattaforma da parte dell’aggiudicatario, previsto in almeno 45 giorni in tempo non feriale, consentano le elezioni entro il termine ultimo del 27 settembre?
E’ ragionevole qualche dubbio.
Le elezioni entro il 27 settembre 2021 ci saranno davvero?