Considerazione sui fondi del PNRR per l’editoria

Cara collega, caro Collega,

il giorno 7 gennaio si sono in teleconferenza alle ore 21 presi in considerazione due temi: qui alcune considerazioni sul primo dei due temi: l’uso dei fondi del PNRR

Si è preso atto che al momento non si sono avute notizie dell’uso di fondi del PNRR per superare la crisi dell’editoria.

Come si ricorderà nell’incontro del 22 giugno 2021 con sen. Giuseppe Moles era stato messo in risalto che fondi del PNRR potessero essere usati per questo fine.

La FNGPI aveva messo a punto delle idee per utilizzare questi fondi per uscire dalla crisi dell’editoria, dopo aver rilevato che fosse difficile, se non impossibile, utilizzare questi fondi solo per uscire da un’editoria tradizionale. Aveva inviato al proposito il 27 settembre 2021 un documento al sen. Moles.

La possibilità di usare questi fondi passava attraverso un nuovo quadro normativo dell’informazione che, nell’alveo della regolamentazione europea delle professioni, prendesse atto che ormai da tempo fosse in essere, oltre all’editoria tradizionale, un’editoria non tradizionale che interessava particolarmente la next generation EU.

Dati dell’International Telecommunication Union (ITU) attribuiscono al 97% dei giovani l’uso delle comunicazioni digitali in gran parte usate anche per l’informazione quindi le idee dontenute nella comunicazione inviat al Sen. Giuseppe Moles il 27 settembre scorso, che suggerivano un uso delle risorse del PNRR

  • per un terzo all’editoria tradizionale, ovvero della parte a fondo perduto,
  • per un terzo alla filiera dell’editoria non tradizionale con startup giovanili per stimolare l’economia ed una coscienza europea, creando posti di lavoro per i giovani.
  • per un terzo la digital reputation, il copyright, la tutela delle fake news.

In Italia al momento non si hanno notizie, come di diceva, di fondi del PNRR per superare la crisi dell’editoria.

Si è preso atto del fatto che il Dipartimento dell’Informazione e dell’Editoria (DIE) ha pubblicato un’analisi comparata su “il sostegno all’editoria nei principali Paesi dell’Europa” mettendo a confronto le politiche di sostegno pubblico riprendendo una presentazione fatta agli Stati Generali dell’Informazione dal Capo Dipartimento avv. Ferruccio Sepe nel 2017.

Quest’iniziativa è parsa destinata a cercare di legittimare nei confronti dell’Unione Europea il finanziamento della filiera dell’editoria tradizionale in caduta libera.

Tale possibilità pare compromessa dai contenuti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 2019. La Corte in tale Sentenza fa presente che: “E’ allora evidente che in un settore come quello in esame caratterizzato dalla presenza di un diritto fondamentale vi è l’esigenza che il quadro normativo sia ricondotto a trasparenza e chiarezza, e in particolare che l’attribuzione delle risorse risponda a criteri certi e obiettivi”.

Per la Suprema Corte, e forse anche per l’Unione Europea, è legittimo il finanziamento alla catena editoriale dell’editoria tradizionale in caduta libera, ma solo in un quadro normativo ricondotto a trasparenza e chiarezza in modo che l’attribuzione delle risorse risponda a criteri certi ed obiettivi

A fronte di una tale presa di posizione della Suprema Corte, non è necessaria una legge che modifichi il quadro normativo italiano prima di richiedere alla UE l’uso di fondi del PNRR a questo proposito e consenta di considerare fondi del PNRR, che possano essere restituiti, alla filiera dell’editoria non tradizionale e per la digital reputation?

Sul secondo tema, il futuro dell’INPGI 2 : da un’esame della relazione della Corte dei Conti del 30 novembre 2021 e dal disposto della legge di bilancio 2022 art. 1 commi 103-116 è apparso un conflitto di interessi che può determinare gravi pericoli per i 44.013 colleghi iscritti. Un approfondimento è in corso.

Enrico Campagnoli

Presidente FNGPI

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