Urgente una nuova legge sull’informazione, che porti l’Italia in Europa ed anche regolarizzi l’eventuale anomalo accesso all’Elenco professionisti di ignari colleghi.

Da tempo la FNGPI evidenzia la mortificante posizione dei giornalisti pubblicisti, che, per una legge del lontano 1963, non hanno parità di diritti e di doveri negli organismi di categoria e l’esigenza di una nuova legge sull’informazione, che porti l’Italia in Europa e superi l’anacronistica esistenza nell’Albo dei due Elenchi.

La proposta della FNGPI al Sen. Crimi nell’incontro del 18 settembre 2018, meglio articolata e messa agli atti durante gli Stati Generali dell’Informazione nella primavera del 2019, riguardava la possibilità di inquadrare nell’ambito della normativa europea le articolate attività e professioni presenti oggi nel mondo dell’informazione (vedi qui) . Nonostante un proficuo incontro della FNGPI con l’avv. Ferruccio Sepe, Capo del Dipartimento dell’Informazione, il 14 febbraio 2020, nel quale è emersa la prevalenza della normativa europea su quella italiana, è seguito un sostanziale silenzio di piombo mentre i problemi del mondo dell’informazione andavano sempre più ad aggravarsi.

Il 27 novembre 2020 si poneva l’attenzione sull’esigenza di una nuova legge, anche per una situazione specifica e particolare, ovvero per regolarizzare la posizione di chi in buona fede avesse eventualmente partecipato all’Esame di Stato per diventare professionista senza aver i titoli previsti dalla legge istitutiva, avendo frequentato corsi che non mettevano a disposizione degli allievi quotidiani o periodici aventi le caratteristiche previste dalla legge istitutiva (vedi qui).

Il Ministero di Giustizia, vigilante sulla nostra professione, ha recentemente precisato come modifiche normative in merito all’accesso all’Elenco dei pubblicisti non siano demandate alla potestà regolatoria dell’Ordine.

Ciò comporta conseguenzialmente che non siano demandate alla potestà regolatoria dell’Ordine nemmeno le modifiche normative per l’accesso all’elenco dei professionisti, salva una specifica norma di una legge al proposito, che non abbiamo trovato.

Ancora oggi sul sito nazionale dell’Ordine si legge, in merito alla “Storia delle Scuole di Giornalismo”, che “il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in virtù dei poteri di autoregolamentazione concessi dalla legge, ha riconosciuto l’ammissione agli esami di idoneità professionale e quindi l’accesso al professionismo, anche a coloro che abbiano svolto il praticantato in pubblicazioni edite da Scuole convenzionate e riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti.”

Non si debbono certo andare a cercare i poteri di autoregolamentazione concessi da una legge, se il praticantato fosse stato svolto in pubblicazioni, “edite da Scuole convenzionate e riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti”, che abbiano le caratteristiche previste dall’ art. 34 della legge istitutiva, ovvero “presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Se invece la pratica giornalistica fosse stata svolta in pubblicazioni, “edite da Scuole convenzionate e riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti”, che non avessero le caratteristiche previste dall’art. 34 della legge istitutiva, è forse doveroso ricercare quale legge abbia mai concesso questo peculiare potere di autoregolamentazione all’Ordine.

Nell’articolo su questo blog dal titolo “Verso l’informazione post-COVID: una nuova legge sempre più urgente”, si rilevava l’opportunità di una nuova legge per sanare una situazione di eventuale irregolarità di colleghi che avessero in buona fede avuto accesso all’Esame di Stato senza aver svolto il praticantato nei modi previsti dalla legge istitutiva.

Per scrupolo abbiamo ricercato la legge che avesse concesso all’Ordine questi poteri di autoregolamentazione per l’accesso all’Elenco professionisti con modalità non previste dalla legge istitutiva.

Certo per un nostro limite, non è stata trovata.

Si sono trovate invece iniziative legislative, che intendevano raggiungere questo obiettivo e che il Parlamento non ha approvato.

Nel dicembre del 2005 il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che modificava le norme di accesso alla professione giornalistica, presentata dall’allora Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Maria Grazia Siliquini.

Il provvedimento effettivamente prevedeva, che non si dovesse più effettuare necessariamente, per essere ammessi all’Esame di Stato per diventare giornalisti professionisti, il praticantato nei modi previsti dalla legge istitutiva, ma si dovesse seguire una diversa procedura che comprendesse, fra l’altro, due anni di pratica e studio in uno degli istituti di formazione al giornalismo promossi dall’Ordine od un master biennale tra quelli istituiti con convenzioni fra Università e Ordine.

Il provvedimento non è stato convertito in legge dalle Camere; pertanto la cosiddetta bozza Siliquini  non ha modificato le modalità di accesso alla professione giornalistica, che rimangono quelle previste dalla legge istitutiva.

Fu presentata successivamente nel 2009 alla Camera dei Deputati una proposta di legge concernente Modifiche alla Legge 3 febbraio 1963 n. 69, in materia di ordinamento della professione giornalistica, d’iniziativa del deputato Pisicchio ed altri, che ugualmente non fu approvata dal Parlamento.

Poiché non risulterebbe quindi che, nonostante svariate iniziative legislative al proposito, nessuna legge in merito sia stata mai approvata dal Parlamento, sembra ragionevole l’urgenza di una legge sull’informazione, che, mentre porti l’Italia in Europa, sani contestualmente un’eventuale situazione irregolare che potrebbe esplodere a danno di ignari colleghi.

Un pensiero su “Urgente una nuova legge sull’informazione, che porti l’Italia in Europa ed anche regolarizzi l’eventuale anomalo accesso all’Elenco professionisti di ignari colleghi.

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