FNGPI: proposta di adeguamento  del quadro normativo italiano dell’informazione a quello europeo.

Cara Collega, caro Collega,

dopo sessant’anni il quadro normativo italiano dell’informazione e della comunicazione merita d’essere aggiornato. La Federazione Nazionale Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI), dopo essersi consultata con i colleghi, ha ritenuto di inviare al Governo ed ai Parlamentari un proprio concreto conributo per adeguare alla normativa europea quella italiana.

Questo il contributo:

Proposta di modifica

del quadro normativo dell’informazione e della comunicazione in Italia,

in linea con la Raccomandazione EU 2021/153,

approvato dal CD della FNGPI del giorno 2 ottobre 2023.

Il Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Giornalisti Pubblicisti Italiani (FNGPI) ritiene opportuno dare un contributo alla riforma del quadro normativo dell’informazione e della comunicazione che sia in linea con quanto indicato dalla Raccomandazione EU 2021/153 (visibile cliccando qui), che sia quindi basato sull’attuazione in Europa di normative che siano rispettose dei diritti fondamentali dell’uomo, indicati dalla carta europea, in particolare dall’art.11.

Il Media freedom act”, al quale questa Raccomandazione EU, al punto 2, fa espressamente riferimento, è basato appunto sul rispetto dell’art. 11 della carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo, che, oltre al diritto di ogni cittadino di esprimersi con qualsiasi mezzo, previsto anche dalla Costituzione italiana, riconosce ad ogni cittadino anche il diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee senza l’interferenza di pubbliche autorità”.

Vi è quindi il ragionevole sospetto che il quadro normativo europeo sia incompatibile con il fatto che per legge un cittadino possa esercitare in Europa un diritto fondamentale solo con l’“interferenza” di un ente di diritto pubblico, come l’Ordine.

Recentemente peraltro un’Osservazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine alla Raccomandazione EU 2021/153 ha reso esplicita questa incompatibilità.

CONSIDERATO CHE

1 – la FNGPI ha portato idee similari all’attenzione dei Sottosegretari del DIPE a partire dal 2018 (allegato A) e sono contenute con un certo dettaglio già nei tre contributi registrati agli Stati Generali dell’Informazione nel 2019 (allegati B1, B2e B3) e che queste idee sono intese a far valutare dal Parlamento l’opportunità di inquadrare la normativa italiana nell’ambito della normativa europea dell’informazione e della comunicazione, favorendo la libera circolazione in Europa ed un’omogenea formazione professionale. Se il settore dell’informazione uscisse da un quadro normativo superato e disatteso, potrebbe persino essere un fattore trainante la crescita e lo sviluppo economico e sociale;

2 – la proposta di riforma della legge 69/63 approvata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine il 18 luglio 2023 è apparsa alla scrivente organizzazione essere non adeguata a regolare un mondo dell’informazione e della comunicazione complesso come quello odierno (clicca qui); peraltro è discutibile che possa essere rispettosa delle cogenti norme comunitarie relative tanto alle professioni regolamentate, quanto a quelle non regolamentate, nonché dello stesso art. 21 della Costituzione italiana, oltre che, in particolare, all’art.11 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

VISTO che nella proposta di riforma approvata dall’Ordine non vengono considerati

1 – il Piano nazionale di riforma delle professioni, realizzato dal Dipartimento Politiche Europee in collaborazione con le amministrazione pubbliche, l’Isfol e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria, trasmesso alla Commissione europea nel febbraio 2016, realizzato in attuazione dell’articolo 59 della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

2 – la Circolare del Dipartimento per le Politiche Europee 0007767 del 13 agosto 2021, applicativa del Decreto Legge n. 142/2020, attuativo della direttiva EU 2019/958, relativa all’obbligatorietà di un “test di proporzionalità” prima dell’adozione di una nuova regolamentazione dell’accesso alle professioni regolamentate (GU 30 Ottobre 2020, n. 271). Queste disposizioni prevedono sia obbligatorio un parere preventivo dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM), in attuazione degli obblighi previsti dalla Direttiva 2018/958. Questo parere comporta una scrupolosa analisi volta ad assicurare, oltre alla necessità dei requisiti richiesti, l’indipendenza nel processo di valutazione, che l’obbligatorietà di una laurea e di un “tutor” non sembrano assicurare;

VISTO altresì CHE

1 – la prevalenza della normativa europea su quella italiana consente l’unificazione dei due elenchi, professionisti e pubblicisti. Infatti l’esame di Stato in Europa non è obbligatorio per lo svolgimento di molte attività professionali e tale normativa europea prevale sull’art. 33 della Costituzione, specie dopo l’approvazione della legge 4/2013;

2 – in occasione dei referendum del 1997, la consultazione referendaria del 15 giugno 1997 sull’abolizione dell’Ordine dei Giornalisti si chiuse senza esito per il mancato raggiungimento del quorum, nonostante la maggioranza dei voti espressi fosse favorevole all’abolizione;

3 – una serie di irregolarità, che si trascinano da anni, debbono essere sanate per evitare possibili danni: la partecipazione all’esame di Stato senza avere effettuato la pratica giornalistica prevista dall’art. 34 e 35 della legge istitutiva, il non avere come professionista esercitato esclusivamente la professione giornalistica, la mancata PEC, il ricongiungimento delle carriere, etc. (Vedi a titolo esemplificativo 1,2,3,4,5,6);

4 – non risultano essere presenti altri Ordini dei Giornalisti nei Paesi EU;

5 – il Consiglio Nazionale dell’Ordine non ha la rappresentatività democratica dei Giornalisti; infatti nell’Albo unico dei Giornalisti vi è l’Elenco dei Giornalisti Professionisti (costituito da circa 35.000 membri) e quello dei Giornalisti Pubblicisti (costituito da circa 70.000 membri), che entrambe hanno parità di quota contributiva, ma non parità di diritti, ovvero un terzo dei Giornalisti, i Professionisti, secondo la legge istitutiva, elegge due terzi dei membri del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, mentre due terzi dei Giornalisti, i Pubblicisti, possono eleggere solo un terzo dei membri del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti;

PROPONE che,

per superare positivamente la legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, n. 69 del 1963,

e per tutelare l’utente dell’informazione e della comunicazione

ed assicurare una dovuta qualità dell’informazione,

1 – il Parlamento regoli in Italia l’informazione e la comunicazione nei modi previsti dalla Direttiva 2005/36/EU e dal Decreto Legislativo 206 del 2007 attuativo di detta direttiva.

La legge n. 4 del 2013 consentirebbe a tutti gli attuali Giornalisti d’essere Professionisti in base alla normativa europea.

Norme transitorie potrebbero, sanate le irregolarità, non solo consentire in tempi tecnici a tutti gli attuali Giornalisti di aderire ad associazioni professionali previste dalla legge n. 4 del 2013, ma a tutti gli operatori dell’informazione e della comunicazione, che operano oggi al di fuori di ogni regolamentazione, di costituirsi in associazioni professionali, che aggregate secondo l’art 3 della legge n. 4 del 2013, potrebbero far capo ad un’Autorità indipendente dell’informazione, alla quale il Parlamento potrebbe trasferire, oltre ai compiti oggi propri dell’Ordine, anche tutte le proprietà, gli introiti ed i dipendenti oggi dell’Ordine, tanto a livello nazionale, quanto a livello territoriale.

L’Autorità indipendente dell’informazione, come previsto dalla direttiva 2005/36/EU e dal Decreto Legislativo 206 del 2007 attuativo di detta direttiva e dalla stessa la legge n. 4 del 2013, come organismo indipendente potrebbe vigilare sull’informazione e la comunicazione.

Una legge, che dovesse superare la legge istitutiva dell’Ordine, per tutelare contestualmente l’utenza ed i professionisti del settore e per avere quella flessibilità necessaria per rappresentare un mondo in rapida evoluzione, potrebbe quindi far riferimento tanto alla Direttiva 2005/36/CE ed al Decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo della stessa direttiva, quanto alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 relativa alle professioni non organizzate “in ordini o collegi», ovvero a disposti legislativi che, da un’attenta lettura dei loro testi, sembrerebbero fra loro integrabili.

Infatti l’art. 1, comma secondo, della legge 4/2013 precisa infatti che “per professione non organizzata in ordini o collegi, .., si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile,delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Poiché il primo comma dell’art. 2229 del Codice Civile indica che: “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.” ed il secondo comma precisa che L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Sembra che, qualora il Parlamento ritenesse non più vigente la legge istitutiva dell’Ordine, sia necessario, secondo l’art. 2229 del Codice Civilee la legge 4/2013, avere accertati i requisiti da un’associazione professionale, di cui all’art. 2 della legge 4/2013. Questa associazione sotto la vigilanza dello Stato, provvederebbe alla tenuta dell’elenco ed eserciterebbe potere disciplinare. Questa associazione professionale potrebbe far parte di un’aggregazione di associazioni professionali dell’informazione e della comunicazione, del tipo previsto dall’art. 3 della stessa legge 4/2013, per vedere accertata la professionalità, per il rispetto di criteri di formazione e di aggiornamento professionale, per la definizione ed il rispetto di norme deontologiche, omogenee e condivise su basi democratiche e volontarie nell’interesse dell’utenza, ovvero in poche parole per la regolamentazione di una professione, anche se non regolamentata da ordini e collegi;

2 – il Parlamento dia attuazione alla Direttiva 2013/55/EU che ha introdotto per alcune professioni la “Tessera Professionale Europea” per il riconoscimento della qualifica professionale e la libera prestazione di servizi in Europa. Una nuova normativa per l’informazione e la comunicazione in Italia, che si collocasse nell’ambito della normativa comunitaria delle professioni, potrebbe agevolare l’introduzione di una Tessera Professionale Europea anche per i professionisti dell’informazione e della comunicazione ed in particolare di una Tessera Professionale Europea per i Giornalisti, che, oltre a consentire opportunità di lavoro potrebbe essere di stimolo per la costruzione di un’Europa dei popoli. Una regolamentazione in Europa omogenea, in quanto rispettosa di principi indicati nella Raccomandazione EU 2021/153 e quindi dell’art. 11 della Carta Europea dei diritti fondamentali dell’uomo, potrebbe agevolare la costituzione di “un’organismo europeo di rappresentanza dei giornalisti con funzioni consultive nei confronti delle istituzioni comunitarie (compreso l’eventuale nuovo Comitato europeo per la comunicazioni)”, proprio come indicato recentemente nelle osservazioni del CNOG alla Raccomandazione EU 2021/153.

La FNGPI propone quindi,

in sintesi,

un superamento della legge istitutiva basata su delle semplici linee guida,

che si avvalgano di un solido quadro normativo esistente a livello europeo e nazionale

Viste le considerazioni precedenti, è doveroso notare che, se una legge prevedesse all’abrogazione della legge istitutiva dell’Ordine, entrerebbe in vigore l’articolo 2229 del Codice Civile e la legge 4/2011 che attua una direttiva europea; l’accesso alle professioni relative all’attività giornalistica, delle comunicazioni e dell’informazione si acquisirebbe con l’adesione ad una associazione professionale istituita nei modi previsti dalle legge 4/2011.

Temporaneamente le funzioni previste oggi per l’Ordine potrebbero essere esercitate dalla Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) ed entro un tempo stabilito dalla legge potrebbe essere costituito un raggruppamento dalle associazioni professionali previsto dall’art 3 della legge 4/2011 e un’Autorità competente per l’informazione e la comunicazione, prevista dalla stessa legge, che potrebbe anche avere le funzioni tipiche oggi dell’Ordine, oltre a quella flessibilità capace di seguire in modo dinamico la molteplicità delle professioni, che caratterizzano il settore.

Un norma transitoria potrebbe prevedere la sanatoria e la regolarizzazione di tutte le posizioni dei Giornalisti Professionisti e Pubblicisti oggi esistenti ed il riconoscimento dei Giornalisti di entrambe gli elenchi come Giornalisti Professionisti “ex lege 4/2013” e prevedere il trasferimento delle proprietà dell’Ordine e degli stessi dipendenti all’Autorità competente appena costituita e temporaneamente all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM),

La legge potrebbe prevedere un’adeguata partecipazione all’Autorità competente per l’informazione di rappresentanti delle associazioni professionali del settore in modo non solo da mantenere, ma perfino da migliorare, la sostanziale autonomia dell’informazione e della comunicazione da ogni interferenza pubblica, in rispetto dell’art.11 della carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo.”

Enrico Campagnoli

Presidente FNGPI

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